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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39564/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di equa riparazione proposta per la durata irragionevole di un procedimento fallimentare. La corte territoriale, in sede di opposizione proposta dal Ministero avverso il decreto monocratico favorevole agli istanti, ha escluso il diritto all’indennizzo ritenendo che, dalla durata complessiva della procedura (indicata in 12 anni), dovessero essere sottratti non solo i sei anni ritenuti ragionevoli per una procedura fallimentare, ma anche il tempo impiegato per le aste necessarie alla vendita degli immobili del fallimento (circa 5 anni, 11 mesi e 10 giorni), con residuo inferiore al semestre e quindi senza superamento della soglia indennizzabile. I ricorrenti principali hanno censurato tale calcolo, sostenendo che la corte d’appello avesse illegittimamente decurtato integralmente il tempo della liquidazione immobiliare, senza considerare che, anche nelle procedure fallimentari complesse, la durata ragionevole non può comunque eccedere sette anni. Il Ministero, con ricorso incidentale, ha dedotto: a) la tardività dell’opposizione/domanda di equa riparazione rispetto ai termini di decadenza ricavabili dalla chiusura del fallimento; b) la violazione dell’art. 327 c.p.c. quanto al computo del termine semestrale; c) l’inammissibilità della censura relativa alla presunta assenza di pregiudizio indennizzabile, perché la durata della procedura sarebbe dipesa dalla necessità di vendere gli immobili e tale circostanza avrebbe consentito la piena soddisfazione dei creditori. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale e inammissibile il secondo per assorbimento. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati/inammissibili alla luce del principio secondo cui, nelle procedure fallimentari soggette alla disciplina anteriore alle riforme del 2006 e 2007, il termine semestrale decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, individuata, se il provvedimento non è comunicato, nel decorso di un anno dalla pubblicazione ex art. 327 c.p.c.; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non risultava trattata nei gradi di merito e il Ministero non ne aveva dimostrato la tempestiva deduzione. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Ministero, ha accolto il primo motivo del ricorso principale e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato il decreto impugnato limitatamente alla censura accolta e ha rinviato alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo è che la durata delle vendite immobiliari del fallimento non può essere semplicemente sottratta dalla durata complessiva della procedura in modo da azzerare il superamento della ragionevole durata, dovendosi applicare il criterio della durata ragionevole massima della procedura fallimentare, indicata in sette anni nei casi di particolare complessità.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89

    fonte del diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del procedimento presupposto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    art. 380-bis cod. proc. civ.

    base della proposta di definizione camerale del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato ai fini della decorrenza del termine di decadenza semestrale quando il decreto di chiusura non sia comunicato; il termine annuale dalla pubblicazione rileva per individuare la definitività del provvedimento.

  • artt. 119 e 26 L. Fall.

    richiamati dal Ministero per sostenere la tardività dell’opposizione rispetto alla chiusura del fallimento.

Massime di principio

  • Nell’equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, la valutazione del tempo ragionevole deve tener conto della complessità concreta della procedura, ma non può essere effettuata attraverso una sottrazione indiscriminata di tutti i tempi occorsi per la liquidazione dei beni fino a neutralizzare il superamento della durata ragionevole.
  • Per le procedure fallimentari particolarmente complesse, la durata ragionevole può essere elevata fino a sette anni; oltre tale limite, il protrarsi della procedura può integrare il presupposto per l’indennizzo ex L. n. 89 del 2001.
  • Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione, nelle procedure fallimentari anteriori alle riforme del 2006 e 2007, decorre dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento; se il decreto non è comunicato, la definitività va individuata nel decorso di un anno dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 327 c.p.c.
  • Le censure formulate per cassazione devono essere sorrette dalla dimostrazione che la questione sia stata dedotta nei gradi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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