Cassazione Penale, Sentenza n. 9663/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per tentato omicidio del convivente (fatto del 24/12/2020). Motivi: (1) erronea applicazione della legge penale e mancata prova della responsabilità (si censurano l'uso di prove non ammesse nel rito abbreviato, la versione della persona offesa inizialmente diversa, l'assenza di tracce di sangue sulle mani dell'imputata, e supposta inutilità delle testimonianze dei vicini); (2) manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'elemento soggettivo, all'incensuratezza e alla mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio; (3) mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); (4) mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e del minimo della pena (si richiamano la scelta del rito, l'incensuratezza e la mancata costituzione di parte civile della vittima).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi due motivi carenti del requisito di specificità estrinseca poiché non contestano il percorso argomentativo della sentenza impugnata ma si limitano ad elencare prove favorevoli alla tesi della difesa; il terzo motivo è inammissibile perché l'art. 131-bis c.p. non è applicabile al reato di tentato omicidio per i limiti edittali (pena massima edittale 16 anni, pena minima del tentativo di omicidio 7 anni) e neanche alla luce della successiva novella del 2022; il quarto motivo è infondato nella parte che censura il mancato riconoscimento del minimo (la Corte d'appello ha applicato il minimo edittale e lo ha ridotto per il rito abbreviato) e non contesta il percorso logico che ha portato al bilanciamento fra attenuanti e aggravante; conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di estensione del ricorso in Cassazione e necessità di formulare i motivi nei limiti consentiti; nel caso, il ricorso è stato redatto nei limiti ma i motivi mancavano di specificità estrinseca
art. 131-bis cod. pen.
"ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena"
La causa di non punibilità per particolare tenuità si applica solo nei limiti edittali indicati; il tentato omicidio non rientra nei parametri né prima né dopo la successiva modifica normativa richiamata in sentenza
art. 62-bis cod. pen.
L'incensuratezza è irrilevante ai fini del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche se già valutata nella concessione delle stesse; la Corte ha ritenuto l'argomento della difesa non decisivo nel bilanciamento
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare le sanzioni economiche alla ricorrente
Giurisprudenza citata: Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016
Richiamata per il principio che in Cassazione i motivi devono confrontarsi con il contenuto della pronuncia impugnata e possedere specificità estrinseca; motivi meramente assertivi o elencativi senza attacco logico alla motivazione sono inammissibili
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono criticare specificamente il percorso argomentativo della sentenza impugnata: elencare prove favorevoli alla propria tesi senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito comporta inammissibilità per difetto di specificità estrinseca
- La causa di non punibilità per particolare tenuità dell'art. 131-bis c.p. è applicabile solo entro i limiti edittali previsti; per reati con massimi o minimi superiori ai limiti non è invocabile, anche in presenza di successiva riforma normativa occorre verificare i parametri temporali e soggettivi
- Per ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche occorre non solo richiamare l'incensuratezza o scelte processuali (es. rito), ma contestare specificamente la valutazione delle modalità della condotta, dell'entità del danno e del pericolo fatta dal giudice; circostanze procedurali irrilevanti non sono persuasive nel bilanciamento
- La riduzione per il rito abbreviato e l'applicazione del minimo edittale da parte del giudice d'appello deve essere oggetto di censura motivata: se il giudice d'appello ha spiegato il bilanciamento delle circostanze e la difesa non lo contesta puntualmente, la Cassazione respinge il ricorso
- Chi propone ricorso in Cassazione deve formulare argomentazioni che mettano in luce errori di diritto o vizî di motivazione specifici e riferiti al testo della sentenza impugnata; semplici rilievi probatori o ricostruzioni alternative dei fatti senza attacco al ragionamento giudiziario sono insufficienti
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