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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-628/17

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 giugno 2019. — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów contro Orange Polska S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Nozione di “pratica commerciale aggressiva” – Obbligo del consumatore di assumere una decisione definitiva di natura commerciale in presenza del corriere che gli ha consegnato le condizioni generali del contratto. — Causa C-628/17

Giurisprudenza europea62017CJ0628

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che una procedura di vendita o modifica contrattuale nei servizi di telecomunicazioni, nella quale il consumatore firma davanti al corriere, sia di per sé una pratica commerciale aggressiva. Ha precisato che la valutazione richiede un esame concreto, alla luce degli articoli 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE e della nozione di indebito condizionamento. La sola mancata spedizione anticipata e individuale dei modelli contrattuali non basta se il consumatore ha già potuto prenderne conoscenza; rilevano invece eventuali pressioni ulteriori esercitate dal professionista o dal corriere.

Direttiva 2005/29/CE: la modalità di conclusione o modifica di contratti telecom con decisione finale assunta dal consumatore davanti al corriere non è di per sé pratica aggressiva, salvo comportamenti ulteriori idonei a esercitare indebita pressione

La questione giuridica

Se gli articoli 2, lettera j), 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE debbano essere interpretati nel senso che integra una pratica commerciale aggressiva mediante indebito condizionamento: i) il ricorso a una modalità di stipulazione/modifica contrattuale che impone al consumatore di decidere in presenza del corriere al momento della consegna dei modelli; ii) tale modalità solo perché non tutti i documenti contrattuali sono inviati in anticipo individualmente, anche se consultabili prima sul sito o per telefono; iii) tale modalità quando il professionista o il corriere adottano ulteriori comportamenti sleali che limitano la libertà di scelta del consumatore.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che la direttiva 2005/29/CE non consente di qualificare automaticamente come pratica commerciale aggressiva la stipulazione o modifica di contratti per servizi di telecomunicazioni che richieda al consumatore di decidere in presenza del corriere: una simile modalità non è una pratica aggressiva in ogni caso e non lo è neppure per il solo mancato invio anticipato e individuale di tutti i modelli contrattuali, se il consumatore ha comunque potuto consultarli prima. Può invece integrare una pratica aggressiva mediante indebito condizionamento solo se, in concreto, il professionista o il corriere adottano comportamenti ulteriori che esercitano pressione sul consumatore e limitano considerevolmente la sua libertà di scelta, ad esempio mediante insistenza importuna o minacce di conseguenze sfavorevoli.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettera e), direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettera j), direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 2, lettera k), direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 5 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 8 direttiva 2005/29/CE
  • Articolo 9 direttiva 2005/29/CE
  • Allegato I direttiva 2005/29/CE

Pratica commerciale aggressiva nella stipulazione di contratti telecom davanti al corriere

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Najwyższy (Corte suprema polacca) in una controversia tra l’autorità polacca per la tutela dei consumatori e Orange Polska S.A. Il nodo interpretativo concerne la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, in particolare la nozione di pratica aggressiva e di indebito condizionamento nel contesto della conclusione o modifica a distanza di contratti di telecomunicazioni.

Fatti e procedimento principale

L’impresa, cui è subentrata Orange Polska, concludeva o modificava contratti di servizi di telecomunicazione tramite negozio online o canale telefonico. Nel procedimento descrittto dal giudice nazionale, il consumatore poteva consultare l’offerta e i modelli contrattuali sul sito internet del professionista; successivamente, il corriere consegnava i documenti già sottoscritti dal professionista e il consumatore firmava in sua presenza, dichiarando di averne preso visione. In caso di mancata firma, il consumatore doveva recarsi in un punto vendita oppure effettuare un nuovo ordine online o telefonicamente.

Con decisione del 30 dicembre 2010, il Presidente dell’Autorità per la tutela della concorrenza e dei consumatori aveva ritenuto la pratica sleale e ne aveva ordinato la cessazione, ma le giurisdizioni di merito avevano annullato tale decisione. Investito del ricorso, il Sąd Najwyższy ha chiesto chiarimenti sull’articolo 8, letto con gli articoli 9 e 2, lettera j), della direttiva 2005/29/CE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 7, che impone di tenere ampiamente conto delle circostanze del caso concreto;
  • il considerando 16, secondo cui le pratiche aggressive limitano considerevolmente la libertà di scelta del consumatore e implicano molestie, coercizione o indebito condizionamento;
  • il considerando 17, che attribuisce all’allegato I natura esaustiva per le pratiche sleali in ogni caso;
  • l’articolo 2, lettera j), che definisce l’"indebito condizionamento" come sfruttamento di una posizione di potere per esercitare pressione sul consumatore;
  • l’articolo 2, lettera k), che definisce la "decisione di natura commerciale";
  • l’articolo 5, che vieta le pratiche sleali e distingue tra pratiche ingannevoli e aggressive;
  • gli articoli 8 e 9, che disciplinano le pratiche commerciali aggressive;
  • l’allegato I, contenente l’elenco tassativo delle pratiche considerate in ogni caso sleali.

Ragionamento della Corte

La Corte afferma anzitutto che l’allegato I della direttiva 2005/29/CE è un elenco completo ed esaustivo: pertanto, una pratica può essere considerata aggressiva in ogni caso solo se corrisponde a una delle ipotesi espressamente elencate. Nel caso di specie, i fatti non rientrano in alcuna delle situazioni dei punti da 24 a 31 dell’allegato, sicché la modalità di conclusione contrattuale in esame non può essere qualificata come aggressiva in ogni caso.

Quanto alla qualificazione come pratica aggressiva mediante indebito condizionamento, la Corte ricorda che occorre una valutazione concreta e specifica, tenendo conto di tutte le circostanze e dei criteri dell’articolo 9. La nozione di indebito condizionamento presuppone un comportamento che sfrutta una posizione di potere e esercita una pressione tale da limitare notevolmente la capacità del consumatore di compiere una scelta consapevole.

La Corte osserva che, nel caso descritto, i consumatori avevano potuto consultare i modelli contrattuali sul sito web del professionista e, nel caso del canale telefonico, ricevere informazioni analoghe. Di conseguenza, il solo fatto che il consumatore debba assumere la decisione finale davanti al corriere, senza aver ricevuto in anticipo e individualmente tutti i documenti, non basta a integrare una pratica aggressiva, purché egli abbia potuto accedere al contenuto dei documenti prima della visita.

Tuttavia, la Corte sottolinea che possono rilevare eventuali comportamenti aggiuntivi del professionista o del corriere che esercitino pressione sul consumatore, ad esempio insistendo in modo importuno sulla firma o prospettando conseguenze sfavorevoli in caso di ritardo o mancata sottoscrizione. In tali ipotesi, la pratica può diventare aggressiva perché incide concretamente sulla libertà di scelta del consumatore.

Decisione

La Corte risponde che gli articoli 2, lettera j), 8 e 9 della direttiva 2005/29/CE devono essere interpretati nel senso che:

  • la modalità di stipulazione o modifica dei contratti in presenza del corriere non costituisce una pratica commerciale aggressiva in ogni caso;
  • non costituisce una pratica aggressiva per il solo fatto che i modelli contrattuali non siano stati inviati anticipatamente e individualmente, se il consumatore ha potuto consultarli prima;
  • può costituire una pratica aggressiva mediante indebito condizionamento se il professionista o il corriere adottano comportamenti sleali che esercitano pressione sul consumatore e limitano considerevolmente la sua libertà di scelta.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che la qualificazione di una pratica come aggressiva richiede una verifica concreta e non può derivare automaticamente dalla sola struttura della procedura contrattuale. Il professionista resta libero di organizzare la vendita a distanza, ma deve evitare che la fase finale di firma si traduca, per effetto di pressioni o di comportamenti importuni, in un condizionamento indebito della decisione del consumatore.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoripratiche commerciali slealitelecomunicazionicontratti a distanza

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