Corte di giustizia, Sentenza C-185/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2019. — Oro Efectivo SL contro Diputación Foral de Bizkaia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 401 – Principio di neutralità fiscale – Acquisto da parte di un’impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi ai fini di una loro rivendita – Imposta sui trasferimenti patrimoniali. — Causa C-185/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto compatibile con la direttiva IVA una normativa spagnola che assoggetta a un’imposta sui trasferimenti patrimoniali l’acquisto, da privati, di oggetti con elevato contenuto di oro o altri metalli preziosi da parte di un’impresa. Secondo la Corte, tale tributo non ha il carattere di imposta sul volume d’affari ai sensi dell’articolo 401 della direttiva IVA e non incide sul principio di neutralità fiscale, che opera solo entro il sistema armonizzato dell’IVA. La presenza di un possibile cumulo con l’IVA non basta, da sola, a rendere incompatibile l’imposta nazionale.
Compatibilità con la direttiva IVA e con il principio di neutralità fiscale di un’imposta indiretta nazionale sui trasferimenti patrimoniali applicata all’acquisto, da privati, di oro, argento e gioielli destinati alla rivendita commerciale.
La questione giuridica
Se la direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità fiscale ostino a una normativa nazionale che impone a un imprenditore o professionista un’imposta indiretta diversa dall’IVA per l’acquisto da privati di beni mobili come oro, argento o gioielli, quando tali beni sono destinati all’attività economica dell’impresa, saranno successivamente reimmessi nel circuito commerciale con operazioni soggette ad IVA e la normativa nazionale non consente la detrazione dell’imposta pagata al momento del primo acquisto.
Principio di diritto
La direttiva IVA, e in particolare l’articolo 401, non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte indirette diverse dall’IVA che non abbiano il carattere di imposta sul volume d’affari, anche se esse si cumulano con l’IVA su una medesima operazione. L’imposta spagnola sui trasferimenti patrimoniali di cui trattasi non presenta le caratteristiche essenziali dell’IVA, poiché non è un’imposta generale sulle operazioni, non si applica in ogni fase del processo di produzione e distribuzione con diritto a detrazione dell’imposta pagata a monte e quindi non è assimilabile a un’imposta sul volume d’affari; inoltre, il principio di neutralità fiscale vale solo nell’ambito del sistema armonizzato dell’IVA e non impedisce l’applicazione di un tributo nazionale non armonizzato.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 401 della direttiva 2006/112/CE
- Sesta direttiva 77/388/CEE, articolo 33, paragrafo 1
- Articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Compatibilità di un’imposta sui trasferimenti patrimoniali con la direttiva IVA
Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in una controversia tra Oro Efectivo SL e la Diputación Foral de Bizkaia. La questione riguarda la possibilità di assoggettare ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA gli acquisti di oro, argento e gioielli effettuati dall’impresa presso privati, quando tali beni sono poi rivenduti nel circuito commerciale.
Fatti e procedimento principale
Oro Efectivo SL svolge attività di acquisto e rivendita di materie prime, pietre preziose e metalli preziosi. Essa acquista da privati oggetti ad alto contenuto di oro o altri metalli preziosi e li rivende a imprese specializzate nella fabbricazione di lingotti o di altri oggetti in metalli preziosi, per la loro trasformazione e reintroduzione nel circuito commerciale. L’autorità fiscale di Biscaglia ha ritenuto che tali acquisti fossero soggetti all’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentali. La società ha contestato l’imposizione sostenendo, tra l’altro, che vi fosse una doppia imposizione e una violazione del principio di neutralità fiscale, poiché sugli acquisti era già stata applicata l’IVA.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 401 della direttiva 2006/112/CE, che consente agli Stati membri di mantenere o introdurre talune imposte indirette diverse dall’IVA, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d’affari;
- i considerando 4 e 7 della direttiva IVA, relativi al mercato interno e alla neutralità dell’imposta;
- l’articolo 33, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE, testo sostanzialmente corrispondente all’articolo 401 della direttiva IVA. Viene inoltre richiamato l’articolo 267 TFUE quale base del rinvio pregiudiziale.
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva IVA e il principio di neutralità fiscale ostino a una normativa nazionale che impone a un imprenditore un’imposta indiretta distinta dall’IVA per l’acquisto da privati di beni mobili destinati alla sua attività economica, quando:
- il bene sarà lavorato e rivenduto nell’ambito dell’attività d’impresa;
- le successive operazioni saranno soggette ad IVA;
- il tributo iniziale non è detraibile nelle operazioni successive.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda innanzitutto che l’articolo 401 della direttiva IVA, come già l’articolo 33 della sesta direttiva, lascia liberi gli Stati membri di mantenere o introdurre imposte indirette che non abbiano il carattere di imposta sul volume d’affari. Il fatto che una simile imposta possa cumularsi con l’IVA sulla stessa operazione non è di per sé vietato. Per stabilire se un tributo sia assimilabile all’IVA, la Corte richiama le caratteristiche essenziali dell’imposta sul valore aggiunto:
- applicazione generale alle operazioni su beni o servizi;
- proporzionalità al prezzo;
- riscossione in ogni fase del processo produttivo e distributivo;
- detrazione dell’imposta assolta a monte, con imposizione limitata al valore aggiunto;
- traslazione del carico finale sul consumatore. Applicando tali criteri, la Corte conclude che l’imposta spagnola controversa non ha tali caratteristiche e non può quindi essere qualificata come imposta sul volume d’affari ai sensi dell’articolo 401. Quanto al principio di neutralità fiscale, la Corte precisa che esso tutela la neutralità all’interno del sistema armonizzato dell’IVA. Poiché qui si tratta di un’imposta non armonizzata, tale principio non è compromesso dalla sua applicazione, anche se l’imposta si cumula con l’IVA.
Decisione
La Corte dichiara che la direttiva 2006/112/CE e il principio di neutralità fiscale non ostano a una normativa nazionale come quella spagnola di cui trattasi, che assoggetta a un’imposta indiretta sui trasferimenti patrimoniali, distinta dall’IVA, l’acquisto da parte di un’impresa, presso privati, di oggetti aventi un elevato contenuto di oro o di altri metalli preziosi destinati alla successiva rivendita nell’attività economica dell’impresa.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- gli Stati membri possono prevedere imposte indirette diverse dall’IVA, anche se colpiscono operazioni connesse ad attività d’impresa;
- il divieto dell’articolo 401 riguarda solo i tributi aventi il carattere di imposta sul volume d’affari;
- il principio di neutralità fiscale non impedisce l’applicazione di imposte nazionali non armonizzate che si cumulino con l’IVA.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 12 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-628/17
- Sentenza · 12 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-705/17
- Sentenza · 12 giu 2019Tribunale, Sentenza T-167/17
- Sentenza · 12 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-43/18
- Sentenza · 12 giu 2019Corte di giustizia, Sentenza C-321/18
- Sentenza · 11 giu 2019Tribunale, Sentenza T-478/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →