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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-167/17

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 giugno 2019. — RV contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 42 quater dello Statuto – Collocamento in congedo nell’interesse del servizio – Collocamento a riposo d’ufficio – Atto non impugnabile – Irricevibilità parziale – Sfera di applicazione della legge – Rilievo d’ufficio – Interpretazione letterale, sistematica e teleologica. — Causa T-167/17

Giurisprudenza europea62017TJ0167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che aveva collocato RV, ex funzionario, in congedo nell’interesse del servizio e contestualmente a riposo d’ufficio, ritenendo che l’articolo 42 quater dello Statuto non possa applicarsi a chi abbia già raggiunto l’età pensionabile. Respinge invece la domanda di annullamento del successivo parere del PMO sui diritti pecuniari, perché privo di effetti giuridici autonomi. La pronuncia chiarisce la portata della misura di congedo nell’interesse del servizio e conferma che essa non può trasformarsi in un pensionamento anticipato forzoso.

Funzione pubblica UE: l’articolo 42 quater dello Statuto non può essere applicato a un funzionario che abbia già raggiunto l’età pensionabile, se ciò comporta il contemporaneo collocamento in congedo nell’interesse del servizio e a riposo d’ufficio.

La questione giuridica

Se l’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari consenta di collocare un funzionario in congedo nell’interesse del servizio anche quando questi abbia già raggiunto l’età pensionabile, con l’effetto di porlo immediatamente e contemporaneamente a riposo d’ufficio; e, in via preliminare, se fosse ricevibile la domanda di annullamento del parere/nota del PMO del 16 marzo 2017 sui diritti pecuniari.

Principio di diritto

L’articolo 42 quater dello Statuto, interpretato alla luce del suo testo, della sua collocazione sistematica e della sua finalità, non si applica a un funzionario che abbia già raggiunto l’età pensionabile: la misura del congedo nell’interesse del servizio presuppone una durata effettiva e non può coincidere con il collocamento a riposo d’ufficio. Ne consegue che una decisione adottata ai sensi di tale disposizione nei confronti di un funzionario già oltre l’età pensionabile viola la sfera di applicazione della norma ed è annullabile; inoltre, un atto meramente accessorio che si limita a precisare i diritti pecuniari derivanti da tale decisione non è autonomamente impugnabile.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 25 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 35 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 47 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 52 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 10 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 23, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Allegato IV dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Regolamento (CE, Euratom) n. 259/68
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articoli 278 e 279 TFUE
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 152 del regolamento di procedura del Tribunale

Funzione pubblica UE: limite applicativo dell’articolo 42 quater dello Statuto

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un ex funzionario della Commissione contro la decisione che lo aveva collocato in congedo nell’interesse del servizio e, nello stesso tempo, a riposo d’ufficio. Il Tribunale affronta sia il tema dell’impugnabilità di un successivo atto del PMO sui diritti pecuniari, sia soprattutto la questione della sfera di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto.

Parti e svolgimento del procedimento

RV, funzionario assunto nel 1992 e in servizio presso la Commissione fino al 2017, impugna la decisione del 21 dicembre 2016 con cui la Commissione lo ha collocato in congedo nell’interesse del servizio dal 1° aprile 2017 e, poiché aveva già raggiunto l’età pensionabile applicabile ai funzionari entrati in servizio prima del 1° gennaio 2014, lo ha collocato contestualmente a riposo d’ufficio. Il Parlamento europeo e il Consiglio intervengono a sostegno della Commissione.

Contesto normativo

Il Tribunale richiama, in particolare:

  • l’articolo 35 dello Statuto, che elenca le possibili posizioni del funzionario, tra cui il congedo nell’interesse del servizio;
  • l’articolo 42 quater dello Statuto, che disciplina tale misura, prevede un’indennità e stabilisce che, quando il funzionario raggiunge l’età pensionabile, è collocato automaticamente a riposo;
  • l’articolo 47 e l’articolo 52 dello Statuto, relativi alla cessazione definitiva dal servizio e al collocamento a riposo;
  • l’articolo 22, paragrafo 1, e l’articolo 23, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, che fissano l’età pensionabile e l’età del collocamento a riposo d’ufficio per i funzionari entrati in servizio prima del 1° gennaio 2014;
  • l’articolo 10 dell’allegato VIII dello Statuto, relativo alla decorrenza della pensione;
  • il regolamento n. 1023/2013, che ha modificato lo Statuto.

Ricevibilità della domanda relativa al parere del PMO del 16 marzo 2017

Il Tribunale respinge come irricevibile la domanda di annullamento del parere del PMO del 16 marzo 2017, che fissava il trattamento economico del ricorrente per il mese di aprile 2017 e la decorrenza della pensione dal 1° maggio 2017. Tale atto è qualificato come semplice appendice della decisione impugnata: si limita a trarre le conseguenze economiche dell’atto principale e non modifica autonomamente la situazione giuridica del ricorrente. Di conseguenza, l’unico atto lesivo è la decisione del 21 dicembre 2016.

Questione principale: applicabilità dell’articolo 42 quater a chi ha già raggiunto l’età pensionabile

Il Tribunale osserva che la Commissione aveva applicato l’articolo 42 quater a RV quando questi aveva già superato l’età pensionabile stabilita per lui dall’allegato XIII. La questione, quindi, è se la disposizione consenta di collocare un funzionario in congedo nell’interesse del servizio quando tale collocamento comporta immediatamente il pensionamento d’ufficio.

Il Tribunale ritiene che questa questione, pur non essendo formulata come motivo autonomo dal ricorrente, debba essere esaminata:

  • perché è preliminare rispetto ad alcuni motivi dedotti nel ricorso;
  • e, in ogni caso, perché il motivo attinente alla violazione della sfera di applicazione della legge è di ordine pubblico e può essere rilevato d’ufficio.

Interpretazione letterale

Sotto il profilo letterale, il Tribunale rileva che l’articolo 42 quater prevede il congedo nell’interesse del servizio "al più presto cinque anni prima dell’età pensionabile". La disposizione presuppone quindi un orizzonte temporale precedente al pensionamento, non un’applicazione a chi sia già oltre tale soglia.

Inoltre, il quarto comma parla della durata del congedo che, in linea di principio, copre il periodo fino al raggiungimento dell’età pensionabile, mentre il quinto comma dispone che, quando il funzionario raggiunge tale età, è collocato automaticamente a riposo. Il verbo "raggiunge" conferma che il funzionario deve trovarsi in congedo prima di arrivare all’età pensionabile, così che il congedo abbia una durata effettiva.

Interpretazione sistematica

Dal punto di vista sistematico, il Tribunale sottolinea che l’articolo 42 quater è collocato nel capitolo dedicato alle "posizioni" del funzionario, non nel capitolo sulla cessazione definitiva dal servizio. Se fosse applicato a un funzionario già pensionabile con effetto di collocarlo subito a riposo, la misura perderebbe la natura di posizione amministrativa e si trasformerebbe di fatto in un pensionamento d’ufficio anticipato, contrario alla struttura dello Statuto.

Interpretazione teleologica

Sotto il profilo teleologico, il Tribunale riconosce che l’articolo 42 quater mira a ottimizzare la gestione delle risorse umane delle istituzioni, ma ricorda che il legislatore ha anche voluto tutelare gli interessi del funzionario con strumenti compensativi:

  • l’indennità prevista dall’allegato IV, che è piena nei primi tre mesi e poi decresce;
  • la possibilità di continuare a contribuire al regime pensionistico per aumentare la futura pensione;
  • la facoltà, in casi eccezionali, per l’APN di reintegrare il funzionario.

Se la misura fosse applicabile a chi è già pensionabile e producesse contestualmente il pensionamento, queste garanzie perderebbero ogni utilità pratica. Verrebbe inoltre svuotata la possibilità di reintegro prevista dal quarto comma. Ne deriva che la finalità della norma non supporta l’interpretazione proposta dalla Commissione.

Rilievo delle precedenti ordinanze e sentenze

Il Tribunale richiama l’ordinanza cautelare RW/Commissione del 18 maggio 2017, in cui il presidente del Tribunale aveva già osservato, in sede sommaria, che l’articolo 42 quater non sembrava consentire un congedo e un pensionamento d’ufficio simultanei per un funzionario già oltre l’età minima di pensione. Viene menzionata anche la sentenza FV/Consiglio del 14 dicembre 2018, ma il Tribunale chiarisce che essa non contraddice la soluzione adottata nel caso di specie.

Decisione e conseguenze sulle spese

Il Tribunale conclude che l’articolo 42 quater non è applicabile a un funzionario che abbia già raggiunto l’età pensionabile. La Commissione, avendo adottato la decisione impugnata sulla base di una norma fuori dalla sua sfera di applicazione, ha quindi violato il diritto applicabile. La decisione del 21 dicembre 2016 viene annullata, mentre il resto del ricorso è respinto per la parte relativa all’atto del PMO.

Quanto alle spese, la Commissione è condannata alle spese, comprese quelle del procedimento sommario; Parlamento e Consiglio sopportano le proprie spese.

Principio affermato

Il congedo nell’interesse del servizio ex articolo 42 quater dello Statuto presuppone una collocazione temporale anteriore al raggiungimento dell’età pensionabile e non può essere utilizzato per collocare immediatamente a riposo d’ufficio un funzionario già pensionabile. Un atto accessorio che si limita a quantificare gli effetti economici della decisione principale non è autonomamente impugnabile se non produce effetti giuridici propri.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeastatuto dei funzionaripensionamento dei funzionaricontrollo di legittimità degli atti amministrativispese di giudizio

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