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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-43/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2019. — Compagnie d'entreprises CFE SA contro Région de Bruxelles-Capitale. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Decreto – Designazione di una zona speciale di conservazione conformemente alla direttiva 92/43/CEE – Fissazione degli obiettivi di conservazione e di talune misure di prevenzione – Nozione di “piani e programmi” – Obbligo di procedere a una valutazione ambientale. — Causa C-43/18

Giurisprudenza europea62018CJ0043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito i rapporti tra direttiva VAS e direttiva habitat in relazione a un decreto regionale belga di designazione di una ZSC Natura 2000. Ha escluso che un atto di designazione e di fissazione di obiettivi di conservazione sia, di per sé, soggetto obbligatoriamente a valutazione ambientale strategica. La qualificazione dipende però dal contenuto concreto dell’atto e, in particolare, dal fatto che esso definisca o meno un quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti.

Se un decreto regionale che designa una zona speciale di conservazione Natura 2000 e fissa obiettivi di conservazione e misure di prevenzione debba essere qualificato come "piano o programma" soggetto a valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE.

La questione giuridica

Si chiede se un decreto di designazione di una ZSC ai sensi della direttiva habitat, contenente obiettivi di conservazione e misure preventive generali, costituisca un "piano o programma" ai sensi della direttiva VAS; se rientri nell’articolo 3, paragrafo 4, come atto che definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti; e se sia escluso dalla valutazione ambientale per effetto dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), in quanto misura direttamente connessa o necessaria alla gestione del sito.

Principio di diritto

Un decreto con cui uno Stato membro designa una zona speciale di conservazione e stabilisce obiettivi di conservazione e misure di prevenzione non è automaticamente un "piano o programma" soggetto a valutazione ambientale strategica: non vi è obbligo di VAS quando l’atto, per sua natura, è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito Natura 2000 e, soprattutto, non definisce un quadro di riferimento per l’autorizzazione di ulteriori progetti. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare concretamente se i divieti e le misure contenuti nel decreto incidano sulla futura autorizzazione di progetti; solo in presenza di tale quadro normativo l’atto potrebbe rientrare nell’articolo 3 della direttiva 2001/42/CE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/42/CE
  • Articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, direttiva 2001/42/CE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4 e 5, direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 91/676/CEE
  • Articolo 5, direttiva 91/676/CEE
  • Direttiva 2011/92/UE

Valutazione ambientale di un decreto di designazione di una ZSC Natura 2000

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga nell’ambito di una controversia tra Compagnie d’entreprises CFE SA e Région de Bruxelles-Capitale. La questione centrale è se il decreto regionale di designazione di una zona speciale di conservazione, con fissazione di obiettivi di conservazione e misure di prevenzione, debba essere sottoposto a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE.

Contesto normativo

La Corte richiama, in primo luogo, la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, in particolare:

  • l’articolo 1, che enuncia l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente;
  • l’articolo 2, lettera a), che definisce i "piani e programmi";
  • l’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, che delimitano l’ambito di applicazione della valutazione ambientale.

Richiama inoltre la direttiva 92/43/CEE "habitat", in particolare:

  • l’articolo 4, che disciplina la procedura di designazione dei SIC e delle ZSC;
  • l’articolo 6, paragrafo 3, relativo alla valutazione di incidenza dei piani o progetti che possano avere incidenze significative su un sito.

Sono citate anche la direttiva 91/676/CEE sui nitrati e la direttiva 2011/92/UE sulla valutazione d’impatto ambientale dei progetti, come contesto normativo e giurisprudenziale.

Fatti essenziali e procedimento principale

La CFE è proprietaria di un terreno incluso nel sito Natura 2000 designato dal decreto del 14 aprile 2016 della Regione di Bruxelles-Capitale. Tale decreto designa il sito BE1000001 e ne delimita il perimetro, fissando anche obiettivi di conservazione e numerosi divieti e misure preventive di tutela.

La CFE ha impugnato il decreto dinanzi al Conseil d’État sostenendo, tra l’altro, che esso avrebbe dovuto essere preceduto da una valutazione ambientale strategica, perché potenzialmente idoneo ad avere effetti significativi sull’ambiente. Il governo regionale ha replicato che si trattava di una misura direttamente connessa o necessaria alla gestione del sito, e quindi sottratta alla VAS in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:

  • se il decreto di designazione di una ZSC, contenente obiettivi di conservazione e misure preventive generali, sia un "piano o programma" ai sensi della direttiva VAS;
  • se esso rientri nell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva come atto che definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti;
  • se sia escluso dall’ambito della direttiva VAS perché misura direttamente connessa o necessaria alla gestione del sito ai sensi della direttiva habitat.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda, anzitutto, che la direttiva VAS mira a garantire un elevato livello di protezione ambientale e che le disposizioni che ne delimitano l’ambito di applicazione devono essere interpretate in senso ampio.

Quanto al rapporto con la direttiva habitat, osserva che la designazione di una ZSC costituisce una fase necessaria dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva ed è quindi, per natura, direttamente connessa o necessaria alla gestione del sito. Per questa ragione, un atto di mera designazione può essere dispensato dall’opportuna valutazione prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva habitat e, di riflesso, dalla VAS ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/42/CE.

Tuttavia, la Corte precisa che ciò non esclude automaticamente ogni obbligo di valutazione: occorre verificare se l’atto, per il suo contenuto concreto, definisca un quadro di riferimento per l’autorizzazione di altri progetti. A tal fine rileva la nozione di "piani e programmi" intesa come insieme significativo di criteri e modalità per l’autorizzazione e l’attuazione di progetti potenzialmente impattanti sull’ambiente.

La Corte osserva che il decreto impugnato contiene sì divieti e misure di prevenzione, ma spetta al giudice nazionale verificare se tali divieti valgano soltanto per progetti non soggetti ad autorizzazione. Se così fosse, l’atto non definirebbe un quadro di riferimento per l’autorizzazione di altri progetti e, quindi, non rientrerebbe nella nozione di "piano o programma" ai fini della VAS.

Viene inoltre chiarito che il fatto che il decreto si inserisca in una gerarchia di misure di tutela dell’ambiente non basta, di per sé, a qualificarlo come piano o programma; la valutazione dipende dalla sua concreta portata normativa. La Corte distingue infine la fattispecie da quella dei programmi d’azione nella direttiva nitrati, che presentano un carattere di pianificazione concreta e misure obbligatorie, tali da giustificare la VAS.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2001/42/CE deve essere interpretato nel senso che, con riserva delle verifiche spettanti al giudice del rinvio, un decreto con cui uno Stato membro designa una ZSC e fissa obiettivi di conservazione nonché talune misure di prevenzione non rientra nel novero dei "piani e programmi" per i quali una valutazione degli effetti sull’ambiente è obbligatoria.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la sentenza evidenzia che gli atti di designazione Natura 2000 non sono automaticamente soggetti a VAS: la verifica decisiva è se essi contengano una disciplina idonea a orientare o vincolare l’autorizzazione di futuri progetti. In concreto, la valutazione dipende dal contenuto normativo dell’atto e dall’effetto che esso produce sul regime autorizzatorio dei progetti insistenti sul sito.

Come è indicizzato

Materievalutazione ambientale strategicanatura 2000tutela dell’ambientediritto urbanistico e autorizzazioniconservazione degli habitat

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