Tribunale, Sentenza T-478/16
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell' 11 giugno 2019. — Regine Frank contro Commissione europea. — Ricerca e sviluppo tecnologico – Programma quadro di ricerca e innovazione (2014‑2020) – Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro del CER per l’anno 2016 – Decisione dell’ERCEA recante rigetto di una domanda di sovvenzione in quanto inammissibile al finanziamento – Ricorso amministrativo dinanzi alla Commissione – Decisione implicita di rigetto – Irricevibilità parziale – Decisione esplicita di rigetto – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. — Causa T-478/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso della sig.ra Frank contro la Commissione in materia di sovvenzioni ERC nell’ambito di Orizzonte 2020. Dichiara irricevibile l’impugnazione della decisione implicita di rigetto, perché sostituita dalla successiva decisione esplicita, e respinge nel merito la censura relativa al ritardo della Commissione. Conferma inoltre che la domanda era inammissibile per assenza di una valida lettera di assenso dell’istituto ospitante, requisito essenziale non sanabile dopo la scadenza del termine.
Ricorso di annullamento contro il rigetto, da parte della Commissione, di un ricorso amministrativo avverso l’inammissibilità di una domanda di sovvenzione ERC per difetto di valida lettera di assenso dell’istituto ospitante.
La questione giuridica
Se la decisione implicita di rigetto del ricorso amministrativo, poi sostituita da una decisione esplicita della Commissione, fosse ancora impugnabile; se il ritardo della Commissione nel decidere violasse il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva; e se la Commissione avesse errato nel ritenere inammissibile la domanda di sovvenzione per mancanza di una valida lettera di assenso dell’istituto ospitante e, quindi, del necessario consenso del proponente ospitante.
Principio di diritto
La decisione esplicita della Commissione che respinge un ricorso amministrativo sostituisce e revoca la precedente decisione implicita di rigetto, con la conseguenza che quest’ultima non può più essere impugnata. Il ritardo nell’adozione della decisione esplicita non lede di per sé il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, poiché l’interessato conserva la possibilità di proporre tempestivamente ricorso di annullamento avverso la decisione espressa. Inoltre, una domanda di sovvenzione ERC presentata a nome di un istituto ospitante è irricevibile se, alla scadenza del termine, manca una valida lettera di assenso di tale istituto, elemento essenziale non sanabile con il meccanismo del semplice chiarimento amministrativo.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1290/2013
- Articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1290/2013
- Regolamento (CE) n. 58/2003
- Articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003
- Regolamento (UE) n. 1291/2013
- Decisione 2013/743/UE
- Decisione C(2014) 2454 della Commissione
- Decisione C(2015) 4975 della Commissione
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
- Regolamento di procedura del Tribunale
- Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
Rigetto di una domanda di sovvenzione ERC per mancanza di valida lettera di assenso dell’istituto ospitante
La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da una ricercatrice contro la Commissione europea, nell’ambito del programma quadro Orizzonte 2020 e delle regole del Consiglio europeo della ricerca (CER). Il Tribunale esamina sia la legittimità della decisione della Commissione resa nel procedimento di ricorso amministrativo ex articolo 22 del regolamento n. 58/2003, sia la fondatezza del rigetto della domanda di sovvenzione dichiarata inammissibile dall’ERCEA.
Contesto normativo e amministrativo
La domanda di sovvenzione rientrava nel programma quadro Orizzonte 2020, istituito dai regolamenti n. 1290/2013 e n. 1291/2013. La gestione di alcuni compiti era stata affidata all’ERCEA ai sensi del regolamento n. 58/2003; per il CER 2016, i criteri di selezione e le procedure erano fissati nelle regole CER per la presentazione e la valutazione e nel programma di lavoro 2016.
Il sistema prevedeva che le domande fossero presentate da un ricercatore principale in nome di un istituto ospitante, il quale doveva essere dotato di una lettera di assenso valida depositata entro il termine. Le proposte incomplete erano dichiarate non ammissibili. Era inoltre prevista una clausola di sbarramento per alcune candidature precedenti classificate in categoria C.
Fatti essenziali
La ricorrente presentò nel novembre 2015 una domanda di sovvenzione per un progetto scientifico a nome del Politecnico di Kaiserslautern. Il Politecnico ritirò la domanda e dichiarò di non essere disponibile come istituto ospitante; segnalò inoltre che era stata usata senza autorizzazione una lettera di assenso rilasciata per un precedente invito del 2015. L’ERCEA respinse quindi la domanda come non ammissibile.
La ricorrente presentò poi un ricorso amministrativo alla Commissione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento n. 58/2003. Trascorsi due mesi senza decisione, maturò una decisione implicita di rigetto; successivamente la Commissione adottò una decisione espressa di rigetto, fondata sulla mancanza di una valida lettera di assenso.
Sulle censure relative alla decisione implicita di rigetto
Il Tribunale afferma che la mancata risposta entro il termine di due mesi vale come decisione implicita di rigetto, ma che la successiva decisione esplicita della Commissione ha revocato quella implicita, la quale è quindi scomparsa dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Ne deriva l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui mira ad annullare la decisione implicita.
Sul diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
Quanto al ritardo della Commissione, il Tribunale richiama il meccanismo della decisione implicita di rigetto come strumento volto a evitare che l’inerzia amministrativa sottragga l’atto al controllo giurisdizionale. Esso non trasforma in illegittima qualsiasi decisione tardiva. La decisione esplicita adottata dalla Commissione ha inoltre consentito alla ricorrente di impugnare l’atto in tempo utile dinanzi al Tribunale. Non vi è quindi violazione dell’articolo 47 della Carta né del principio di tutela giurisdizionale effettiva.
Sulla legittimità del rigetto della domanda di sovvenzione
Il Tribunale respinge come inconferente la censura relativa alla clausola di sbarramento, poiché la decisione impugnata della Commissione si fondava solo sulla mancanza di una valida lettera di assenso. Nel merito, considera infondati gli argomenti della ricorrente secondo cui la lettera del 30 gennaio 2015 sarebbe stata valida anche per il 2016, o secondo cui l’istituto ospitante non avrebbe potuto ritirare il consenso dopo la scadenza del termine.
Il giudice rileva che l’identità dell’istituto ospitante è un elemento essenziale della candidatura e che la sostituzione dell’istituto non rientra nella nozione di "evidente errore amministrativo" sanabile con chiarimenti ex articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012. Analogamente, l’ipotesi dell’articolo 56 bis del modello di convenzione riguarda il cambiamento dell’istituto ospitante durante il periodo di finanziamento, non durante la fase di valutazione della domanda.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge il ricorso: irricevibile quanto diretto contro la decisione implicita di rigetto, infondato quanto diretto contro la decisione esplicita del 16 settembre 2016. In ragione del gratuito patrocinio e della soccombenza della ricorrente, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Principi ricavabili
La pronuncia conferma che, nei procedimenti amministrativi UE, la decisione tardiva dell’istituzione può sostituire la decisione implicita e riaprire il termine di impugnazione. Ribadisce inoltre che, nei bandi ERC, la lettera di assenso dell’istituto ospitante non è un formalismo sanabile, ma un requisito sostanziale di ammissibilità della candidatura.
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