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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-321/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 giugno 2019. — Terre wallonne ASBL contro Région wallonne. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente – Decreto – Fissazione degli obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000, conformemente alla direttiva 92/43/CEE – Nozione di “piani e programmi” – Obbligo di procedere a una valutazione ambientale. — Causa C-321/18

Giurisprudenza europea62018CJ0321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che il decreto vallone del 1° dicembre 2016, con cui sono stati fissati obiettivi di conservazione per Natura 2000 a livello regionale, integri un piano o programma assoggettabile a VAS obbligatoria. Il criterio decisivo è che tali obiettivi hanno valore solo indicativo e non costituiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti. La mancata necessità di una valutazione ai sensi della direttiva habitat non impedisce in astratto l’applicazione della direttiva VAS, ma nel caso concreto la misura non rientra comunque nel suo ambito.

Il decreto regionale che fissa obiettivi di conservazione Natura 2000 a valore indicativo non è un "piano o programma" soggetto a valutazione ambientale strategica obbligatoria ai sensi della direttiva VAS.

La questione giuridica

Se un decreto regionale che fissa obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000, adottato in attuazione della direttiva 92/43/CEE, costituisca un "piano o programma" ai sensi della direttiva 2001/42/CE, in particolare ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 4, e, in caso affermativo, se debba essere sottoposto a valutazione ambientale anche quando non sia richiesta una valutazione ai sensi della direttiva "habitat".

Principio di diritto

Un decreto regionale che, per la rete Natura 2000, fissi obiettivi di conservazione aventi soltanto valore indicativo e non definisca il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti non rientra nella nozione di "piani o programmi" della direttiva 2001/42/CE; di conseguenza non è soggetto a valutazione ambientale obbligatoria ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 4, anche se adottato nell’ambito della direttiva 92/43/CEE e a prescindere dal fatto che non richieda una valutazione ex articolo 6, paragrafo 3, di quest’ultima.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2001/42/CE
  • Articolo 1 direttiva 2001/42/CE
  • Articolo 2 direttiva 2001/42/CE
  • Articolo 3 direttiva 2001/42/CE
  • Direttiva 92/43/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 3, direttiva 92/43/CEE
  • Direttiva 85/337/CEE
  • Direttiva 2011/92/UE

Decreto vallone sui siti Natura 2000 e direttiva VAS

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga in materia ambientale, avente ad oggetto la validità del decreto del governo della Regione vallona del 1° dicembre 2016 che fissa obiettivi di conservazione per la rete Natura 2000. La questione centrale è se tale atto debba essere sottoposto a valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE.

Contesto normativo

La Corte richiama il considerando 4 e gli articoli 1, 2 e 3 della direttiva 2001/42/CE, nonché l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE. La direttiva VAS si applica ai piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e, in particolare, a quelli che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti o che richiedono una valutazione ai sensi della direttiva habitat.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

Terre wallonne ASBL ha impugnato il decreto regionale davanti al giudice amministrativo belga, sostenendo che gli obiettivi di conservazione avrebbero dovuto essere adottati previo esame ambientale. Il Conseil d’État ha chiesto se un decreto di questo tipo sia un "piano o programma" ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 4, della direttiva VAS e, in caso positivo, se sia comunque necessario sottoporlo a valutazione ambientale anche in assenza di un obbligo ex direttiva habitat.

Ragionamento della Corte sulla nozione di piano o programma

La Corte ribadisce che le disposizioni della direttiva VAS vanno interpretate in senso ampio, in funzione dell’obiettivo di elevata protezione dell’ambiente. Tuttavia, osserva che il decreto controverso è stato adottato da un’autorità regionale in base alla legge belga, ma non definisce criteri o modalità vincolanti per l’autorizzazione di progetti: esso si limita a fissare obiettivi di conservazione regionali con valore indicativo.

Rapporto tra direttiva VAS e direttiva habitat

La Corte respinge l’idea che l’assenza di una valutazione richiesta dalla direttiva habitat escluda automaticamente la VAS. Le due discipline coesistono e si completano. Tuttavia, nel caso concreto, il decreto non riguarda un sito specifico ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE e, soprattutto, non definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti, requisito essenziale per rientrare nell’articolo 3, paragrafi 2 o 4, della direttiva VAS.

Decisione

La Corte conclude che il decreto vallone non rientra nella nozione di "piani o programmi" della direttiva 2001/42/CE per i quali la valutazione degli effetti sull’ambiente è obbligatoria. Il principio decisivo è che gli obiettivi di conservazione regionali, essendo meramente indicativi, non hanno la funzione normativa necessaria per attivare la VAS obbligatoria.

Come è indicizzato

Materievalutazione ambientale strategicanatura 2000tutela dell’ambientepianificazione e programmidiritto amministrativo belga

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