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Sentenza

Sentenza n. 1250/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo - della deliberazione di Consiglio comunale di Sesto Fiorentino n. 44 del 28.05.2024, di approvazione del piano operativo, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) il 3.07.2024; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, fra cui, per quanto possa occorrere, della deliberazione di Consiglio comunale di Sesto Fiorentino n. 4 del 26.01.2023, di adozione del suddetto piano operativo, nella parte in cui approva la scheda “Ambito di Trasformazione AT09” o, in subordine, non esclude dal medesimo l’area di proprietà e d’interesse dei ricorrenti; e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30.10.2025 - della deliberazione del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino n. 79 del 25.09.2024, di approvazione del piano attuativo relativo alla scheda norma “AT53 – Via Lucchese”, mai notificata alle società ricorrenti; - di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, quale provvedimento attuativo della deliberazione del Consiglio comunale di Sesto Fiorentino n. 44 del 28.05.2024, di approvazione del piano operativo, già impugnata, in parte qua, con il ricorso principale;

Giustizia amministrativa202401398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Piano operativo comunale, nella parte relativa all’Ambito di Trasformazione AT09, e piano attuativo relativo alla scheda AT53 – Via Lucchese, con previsione di trasformazione dell’area e demolizione della volumetria esistente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e consorzio attuatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il piano operativo comunale, nella parte in cui ricomprendeva il loro compendio immobiliare nell’Ambito di Trasformazione AT09, già scheda AT53, deducendo la violazione degli artt. 125 e 126 della legge regionale Toscana n. 65/2014, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Secondo le ricorrenti, la nuova disciplina urbanistica avrebbe imposto il rilascio e la demolizione del fabbricato nel quale la società conduttrice esercita attività di officina, carrozzeria, elettrauto e gommista per veicoli industriali, senza prevedere benefici o incentivi e con conseguente interruzione dell’attività. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la delibera di approvazione del piano attuativo. Le ricorrenti hanno dedotto che la completa demolizione della volumetria esistente violerebbe gli obblighi di salvaguardia delle attività produttive esistenti e sarebbe viziata da carenza di presupposti, difetto di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. È stata inoltre dedotta la violazione dell’art. 109 della legge regionale n. 65/2014, sostenendo il contrasto del piano attuativo con il piano operativo quanto all’incremento del traffico, all’insediamento di medie strutture di vendita, alla nuova viabilità e alla sostenibilità economico-finanziaria delle eventuali espropriazioni. Il Comune e il Consorzio hanno eccepito, tra l’altro, la tardività dei motivi aggiunti e il difetto di interesse rispetto al piano operativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per difetto di interesse, ritenendo che la scheda AT09 del piano operativo non contenesse prescrizioni specifiche sul compendio delle ricorrenti né determinasse immediatamente l’interruzione dell’attività economica. La scheda si limitava a stabilire obiettivi generali di ristrutturazione urbanistica, prescrizioni morfologiche, dimensionamento, destinazioni e opere pubbliche, demandando l’attuazione a un successivo piano attuativo. I motivi aggiunti sono stati ritenuti tempestivi: la pubblicazione dell’avviso di approvazione del piano attuativo non era sufficiente a far decorrere il termine d’impugnazione, poiché il piano incideva su uno specifico bene potenzialmente assoggettabile ad ablazione e sarebbe stata necessaria la notificazione individuale o la prova della piena conoscenza. Neppure il deposito dell’istanza di prelievo, contenente il riferimento alla delibera, integrava piena conoscenza, non gravando sulla difesa l’onere di consultare quotidianamente il fascicolo d’ufficio. L’interesse a impugnare il piano attuativo è stato invece riconosciuto, poiché esso prevedeva espressamente la completa demolizione della volumetria esistente nell’UMI B, corrispondente al compendio delle ricorrenti. Nel merito, i motivi aggiunti sono stati respinti. Il giudice ha rilevato che le scelte urbanistiche sono espressione di ampia discrezionalità e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, irrazionalità, abnormità o inattendibilità. Il piano attuativo non impediva immediatamente la prosecuzione dell’attività produttiva, poiché consentiva l’attuazione per singole unità minime di intervento e prevedeva che la demolizione dell’edificio esistente potesse avvenire dopo la realizzazione del nuovo edificato, così salvaguardando la continuità dell’impresa. Le valutazioni sul traffico e sulla viabilità risultavano supportate da uno specifico studio, dalla relazione ambientale, dalla conferenza di servizi e dai pareri favorevoli degli enti competenti; non emergevano manifesta irragionevolezza o abnormità. La censura sulle strutture commerciali è stata respinta perché il piano prevedeva soltanto medie strutture di vendita autonome, distribuite in unità minime di intervento distinte, senza contemplare grandi strutture di vendita né risultando provato il rischio concreto di aggregazione. È stata respinta anche la censura sulla fattibilità economica delle eventuali espropriazioni, poiché le doglianze erano generiche e, al momento dell’approvazione del piano, non era certo che si sarebbe fatto ricorso all’espropriazione; il piano finanziario avrebbe potuto essere predisposto quando l’esigenza espropriativa fosse divenuta concreta. Le ricorrenti sono state condannate alle spese in favore del Comune e del Consorzio, liquidate in euro 4.000 per ciascuna parte, oltre oneri e accessori.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.a.

    «dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge»

    La pubblicazione fa decorrere il termine d’impugnazione per gli atti per i quali non sia richiesta notificazione individuale; tuttavia, per gli strumenti urbanistici incidenti su uno specifico bene con effetti potenzialmente espropriativi, occorre la notificazione all’interessato o la prova della piena conoscenza.

  • art. 23 l. 1150/1942

    «il Comune può procedere in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente [...] alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni»

    La pianificazione per comparti consente di ricomprendere aree e costruzioni da trasformare in un’unità attuativa, costituendo il modello fondamentale della perequazione urbanistica.

  • art. 100 l.r. Toscana n. 65/2014

    È richiamato quale fondamento del modello di perequazione urbanistica e dell’equa distribuzione delle facoltà edificatorie e degli oneri tra le proprietà ricomprese nell’ambito di trasformazione.

  • art. 107, comma 2, l.r. Toscana n. 65/2014

    È richiamato per le procedure e modalità di espropriazione delle aree destinate a opere pubbliche nell’ambito dell’attuazione del piano.

  • art. 108, commi 2 e 3, l.r. Toscana n. 65/2014

    «gli immobili dei proprietari che non hanno sottoscritto la convenzione rientrano tra i beni soggetti all’espropriazione di cui all’articolo 107, comma 2. Le somme necessarie per l’espropriazione sono a carico dei soggetti che hanno sottoscritto la convenzione»

    Disciplina i consorzi per l’attuazione dei piani e consente, in caso di mancata adesione dei proprietari non consorziati, l’espropriazione degli immobili, con oneri economici a carico dei soggetti che hanno sottoscritto la convenzione.

  • art. 125 l.r. Toscana n. 65/2014

    Il richiamo delle ricorrenti è stato ritenuto improprio, poiché la norma disciplina gli interventi di rigenerazione urbana e non costituiva il parametro pertinente per le previsioni del piano attuativo esaminato.

  • art. 126 l.r. Toscana n. 65/2014

    Il richiamo è stato ritenuto improprio, trattandosi della disciplina del procedimento per la presentazione delle proposte di rigenerazione urbana, non applicabile alle specifiche censure esaminate.

  • art. 109 l.r. Toscana n. 65/2014

    È stato invocato dalle ricorrenti in relazione al contrasto del piano attuativo con lo strumento urbanistico generale, ma la relativa censura è stata respinta.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato dedotto quale parametro dell’obbligo di motivazione, ma il giudice non ha ravvisato vizi di motivazione o istruttoria nelle previsioni impugnate.

Massime di principio

  • La pubblicazione dell’avviso di approvazione di uno strumento urbanistico non fa decorrere automaticamente il termine d’impugnazione nei confronti del proprietario quando lo strumento incide su uno specifico bene immobile con effetti potenzialmente ablatori; in tal caso è necessaria la notificazione individuale o la prova della piena conoscenza dell’atto.
  • Il mero deposito in giudizio di un provvedimento pregiudizievole non integra, di per sé, la piena conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, poiché non grava sul difensore l’onere di consultare quotidianamente il fascicolo d’ufficio; tale regola non opera quando il deposito sia direttamente collegato alla scadenza di uno specifico adempimento processuale.
  • L’interesse a impugnare una previsione urbanistica sussiste quando il piano attuativo contiene prescrizioni concrete e immediatamente riferibili al bene del ricorrente, come la demolizione della volumetria esistente e la possibile sottoposizione dell’immobile a espropriazione; non sussiste, invece, rispetto a una previsione generale che non determina di per sé l’interruzione dell’attività esercitata.
  • Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice solo per manifesta illogicità, irrazionalità, abnormità, inattendibilità o travisamento dei fatti, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione quando quest’ultima sia plausibile, ragionevole e proporzionata.
  • Un piano attuativo che preveda la demolizione dell’edificio esistente non viola necessariamente la tutela della continuità dell’attività produttiva quando consenta l’attuazione per fasi e stabilisca che la demolizione possa avvenire dopo la realizzazione del nuovo edificio destinato a ospitare l’attività.
  • La legittimità del piano attuativo non è subordinata alla disponibilità immediata delle risorse necessarie per eventuali espropriazioni future, quando al momento dell’approvazione non sia ancora certo il ricorso alla procedura ablativa e la normativa consenta di predisporre il relativo piano finanziario quando l’espropriazione divenga concreta.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiPiani attuativi e lottizzazioniDecreto di esproprio e procedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiUrbanistica e governo del territorioEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoria

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