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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8195/2020 del 27/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (legittimario)

La controversia

La controversia riguarda la successione della madre dei due fratelli, deceduta in data non riportata nel testo, e due testamenti olografi del 18 luglio 1991 e del 1° settembre 1995. Con sentenza non definitiva del 2 maggio 2007, il Tribunale di Savona dichiarò che l’eredità era devoluta in forza dei testamenti e dichiarò inammissibile l’azione di riduzione proposta dal ricorrente. Con sentenza definitiva del 16 giugno 2010, lo stesso Tribunale dichiarò l’altro fratello erede universale, attribuì al ricorrente la proprietà esclusiva di un immobile in forza del legato in conto di legittima e lo condannò a pagare all’altro fratello Euro 93.788,54, oltre rivalutazione e interessi. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 920/2015 depositata il 10 luglio 2015, rigettò l’appello. In appello il ricorrente aveva sostenuto di avere rinunciato al legato con una memoria del 29 gennaio 1998 e che l’imputazione delle liberalità non fosse condizione di ammissibilità dell’azione di riduzione; contestava inoltre che gli fosse imputata una somma che, per Lire 81.889.942, sarebbe stata ricevuta dalla moglie. La Corte d’appello ritenne che la mancata impugnazione dell’attribuzione dell’immobile contenuta nella sentenza definitiva avesse determinato acquiescenza al legato e precluso l’azione di riduzione; ritenne inoltre che la somma formalmente versata alla moglie fosse rimasta nella disponibilità del ricorrente. In Cassazione, con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 329 c.p.c., sostenendo che l’impugnazione della declaratoria d’inammissibilità dell’azione di riduzione si estendeva anche alla statuizione consequenziale sull’attribuzione dell’immobile. Con il secondo motivo ha censurato l’omesso esame della riferibilità al ricorrente di Euro 42.297,79, sostenendo che la somma fosse della moglie, in regime di separazione dei beni. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 564 e 525 c.c., contestando che l’acquiescenza alla statuizione attributiva dell’immobile comportasse una rinuncia alla precedente rinuncia al legato. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri due.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la formazione del giudicato interno per mancata impugnazione riguarda soltanto capi autonomi, fondati su presupposti di fatto e di diritto indipendenti. L’impugnazione della declaratoria d’inammissibilità dell’azione di riduzione aveva riaperto la cognizione sull’intera statuizione relativa a tale azione, inclusa la questione se vi fosse stata rinuncia al legato in sostituzione di legittima; l’attribuzione dell’immobile non poteva quindi essere considerata definitivamente acquisita per acquiescenza separata. Il secondo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti e non sono stati decisi nel merito. La sentenza della Corte d’appello di Genova è stata cassata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte, cui è stata demandata anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    La formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dall’impugnazione, può, in effetti, verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, perchè fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno.

    Il giudicato interno per mancata impugnazione può formarsi solo su una statuizione autonoma, capace di mantenere efficacia anche se vengono meno le statuizioni impugnate. L’impugnazione di un elemento della statuizione minima riapre l’esame dell’intera questione che essa identifica, compresi gli aspetti coessenziali non censurati singolarmente.

  • art. 551 c.c.

    Il potere attribuito al legittimario, che sia destinatario di un legato in sostituzione di legittima, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege anzichè conservare il legato, postula l’assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato medesimo.

    Il legittimario destinatario di un legato in sostituzione di legittima può conseguire la quota ereditaria spettantegli per legge solo rinunciando al legato. Nel caso deciso, la verifica dell’effettiva rinuncia restava compresa nella cognizione riaperta dall’impugnazione della declaratoria d’inammissibilità dell’azione di riduzione.

  • art. 564 c.c.

    Nel caso di specie, l’appellante ha incontestatamente impugnato la sentenza (non definitiva) con la quale il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’azione di riduzione.

    La pronuncia d’inammissibilità dell’azione di riduzione era stata impugnata e la questione restava quindi devoluta al giudice d’appello. La Corte di cassazione ha deciso il motivo sul piano processuale e non ha definito nel merito i presupposti sostanziali di ammissibilità dell’azione.

  • art. 649 c.c.

    La corte, in definitiva, ha ritenuto che la mancata impugnazione della citata statuizione comporta l’accettazione dell’attribuzione dell’immobile in forza del legato ed, in sostanza, l’accettazione del legato: o meglio, implica, anche ai sensi dell’art. 649 c.c., la manifestazione di una volontà incompatibile con la volontà dismissiva.

    La disposizione è richiamata nella motivazione della Corte d’appello per sostenere che l’acquiescenza alla statuizione attributiva dell’immobile manifestasse una volontà incompatibile con la rinuncia al legato. Tale ricostruzione non è stata confermata dalla Cassazione, che ha ritenuto che l’impugnazione della statuizione sull’azione di riduzione riaprisse l’esame dell’intera questione.

Massime di principio

  • Il giudicato interno per mancata impugnazione si forma soltanto su capi autonomi, fondati su presupposti indipendenti e idonei a conservare efficacia precettiva anche se gli altri capi vengono meno.
  • Quando un’impugnazione investe un elemento della statuizione minima, essa riapre l’esame dell’intera questione identificata dalla statuizione, inclusi gli aspetti coessenziali non censurati singolarmente.
  • L’impugnazione della declaratoria d’inammissibilità dell’azione di riduzione devolve nuovamente al giudice d’appello la questione complessiva relativa all’azione, compresa la verifica dell’effettiva rinuncia al legato in sostituzione di legittima, anche se una distinta statuizione abbia attribuito al legittimario il bene legato.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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