Cassazione Civile, Sentenza n. 8188/2020 del 27/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coniuge superstite)
La controversia
Dopo la morte del marito, la coniuge superstite promuoveva nel 2009 davanti al Tribunale di Monza la divisione della comunione ereditaria, indicando come bene ereditario la metà indivisa della villa familiare e chiedendone l’assegnazione, con liquidazione delle quote dei tre figli. Un figlio si opponeva in parte e chiedeva il rendiconto, l’inclusione nell’asse ereditario di ulteriori beni, tra cui una partecipazione del 50,01% nella società Immobiliare Emirovi S.r.l., nonché la collazione di donazioni indirette e la riduzione delle disposizioni lesive della legittima. Nel giudizio di primo grado, una querela di falso portava all’accertamento della falsità della firma attribuita al padre nell’annotazione della cessione della quota societaria alla moglie e, quindi, dell’inesistenza della cessione. Il Tribunale dichiarava inoltre prescritta l’azione di riduzione e, con sentenza definitiva, assegnava la villa alla moglie, condannandola a pagare a ciascun figlio Euro 842.136,78 e al figlio che aveva chiesto il rendiconto ulteriori Euro 743.857,10; riconosceva alla moglie Euro 7.190 per spese di conservazione del bene comune. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 20 giugno 2017, respingeva l’appello principale della moglie e l’appello incidentale del figlio contro la sentenza non definitiva; accoglieva solo marginalmente l’appello incidentale contro la sentenza definitiva, riducendo da Euro 7.190 a Euro 3.394,50 il rimborso dovuto alla moglie, e correggeva l’errore materiale sulle spese di primo grado, indicate erroneamente in Euro 9.000.000 anziché Euro 9.000. La moglie ricorreva per cassazione con sette motivi. Con i primi due deduceva, rispettivamente, violazione dell’art. 750 c.c. nella determinazione del valore della partecipazione societaria e nullità della sentenza per motivazione inesistente o contraddittoria: sosteneva che, accertata l’inesistenza della cessione e la conseguente appartenenza originaria della quota all’asse ereditario, il valore non potesse essere determinato mediante la disciplina della collazione, ma dovesse essere correlato alla partecipazione sociale e alle vicende patrimoniali della società. Gli altri cinque motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che la falsità della firma comportasse la nullità dell’atto dispositivo della quota per mancanza della volontà del disponente e, quindi, l’inclusione della quota nell’asse ereditario; la conseguenza restitutoria va però regolata secondo la disciplina dell’indebito oggettivo, non mediante la collazione prevista dall’art. 750 c.c. Poiché la quota, cosa determinata, era venuta meno per la progressiva alienazione del patrimonio sociale e la successiva liquidazione della società, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare la buona o mala fede dell’accipiens: la buona fede si presume e la mala fede deve essere provata. Solo se l’accipiens risulta in mala fede va riconosciuto il valore per equivalente della cosa perita o deteriorata; se è in buona fede, la responsabilità è limitata all’arricchimento conseguito. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2037 c.c.
Solo l’accipiens in malafede, infatti, è tenuto a riconoscere al solvens il valore della cosa determinata perita o deteriorata, o un’indennità corrispondente al deterioramento (art. 2037 c.c., comma 2), mentre l’accipiens in buona fede non è chiamato a rispondere del perimento o deterioramento della cosa, ancorchè dipendente da fatto proprio, se non nei limiti dell’arricchimento conseguito (art. 2037 c.c., comma 3).
Quando, per effetto della nullità, occorre restituire una cosa determinata che nel frattempo è perita o deteriorata, l’accipiens in mala fede deve corrisponderne il valore o l’indennità per il deterioramento; quello in buona fede risponde soltanto nei limiti dell’arricchimento conseguito.
art. 750 c.c.
L’imputazione del valore della quota al patrimonio del de cuius non discende quindi dall’applicazione dell’istituto della collazione dei beni mobili, disciplinato dall’art. 750 c.c., bensì come diretta conseguenza della nullità dell’atto dispositivo, a sua volta derivante dal venir meno di uno dei suoi requisiti essenziali – in particolare, la volontà del disponente – per effetto della falsità della firma del de cuius accertata nel corso del giudizio di merito (art. 1418 c.c., comma 2 e art. 1325 c.c.).
La collazione ex art. 750 c.c. non è applicabile quando manca l’atto dispositivo del de cuius: l’inclusione del bene nell’asse deriva direttamente dalla nullità dell’atto apparente, non dal meccanismo di collazione.
art. 1418, comma 2, c.c.
L’imputazione del valore della quota al patrimonio del de cuius non discende quindi dall’applicazione dell’istituto della collazione dei beni mobili, disciplinato dall’art. 750 c.c., bensì come diretta conseguenza della nullità dell’atto dispositivo, a sua volta derivante dal venir meno di uno dei suoi requisiti essenziali – in particolare, la volontà del disponente – per effetto della falsità della firma del de cuius accertata nel corso del giudizio di merito (art. 1418 c.c., comma 2 e art. 1325 c.c.).
La mancanza della volontà del disponente, accertata attraverso la falsità della firma apposta sull’atto apparente, determina la nullità dell’atto dispositivo.
art. 1325 c.c.
L’imputazione del valore della quota al patrimonio del de cuius non discende quindi dall’applicazione dell’istituto della collazione dei beni mobili, disciplinato dall’art. 750 c.c., bensì come diretta conseguenza della nullità dell’atto dispositivo, a sua volta derivante dal venir meno di uno dei suoi requisiti essenziali – in particolare, la volontà del disponente – per effetto della falsità della firma del de cuius accertata nel corso del giudizio di merito (art. 1418 c.c., comma 2 e art. 1325 c.c.).
La volontà del disponente è un requisito essenziale dell’atto; la sua mancanza, nel caso di firma falsa, comporta la nullità dell’atto dispositivo.
Massime di principio
- Accertata la falsità della firma attribuita al disponente, l’atto dispositivo apparente è nullo per mancanza della volontà e il bene non è uscito dall’asse ereditario; la sua imputazione all’asse non avviene per collazione, ma discende direttamente dalla nullità.
- Se, in conseguenza della nullità di un trasferimento, deve essere restituita una cosa determinata che nel frattempo è perita o deteriorata, il regime restitutorio è quello dell’indebito oggettivo e la responsabilità dipende dalla buona o mala fede dell’accipiens.
- Nell’indebito oggettivo la buona fede dell’accipiens si presume; spetta quindi a chi afferma la mala fede dimostrarla. Il giudice non può porre a carico dell’accipiens, senza tale accertamento, l’obbligo di corrispondere il valore integrale della cosa venuta meno.
- L’accipiens in mala fede deve restituire il valore della cosa determinata perita o deteriorata, o un’indennità per il deterioramento; l’accipiens in buona fede risponde, anche quando il perimento o deterioramento dipenda da fatto proprio, soltanto nei limiti dell’arricchimento conseguito.
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