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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8227/2020 del 28/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente, cittadino pakistano di religione musulmana sunnita, aveva chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente in subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Aveva riferito di avere ospitato un amico fuggito con la fidanzata, contrastati dalla famiglia di lei; dopo la denuncia della scomparsa della ragazza, la polizia lo aveva arrestato con l’accusa di concorso nel rapimento, liberandolo dopo pochi giorni in seguito all’intervento del padre e di un avvocato. Aveva poi ricevuto minacce di morte da esponenti di un partito cui, secondo il racconto, apparteneva la famiglia della ragazza. Temendo per la propria famiglia, aveva condotto moglie e figlio presso uno zio; in sua assenza, gli esponenti del partito avrebbero ucciso il fratello e il cugino. Il padre aveva denunciato il partito e il richiedente aveva lasciato il Paese. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza depositata il 19 giugno 2018, aveva confermato il rigetto, ritenendo il racconto non credibile o comunque insufficiente, non ravvisando persecuzione rilevante, violenza indiscriminata di intensità tale da fondare la protezione sussidiaria né una vulnerabilità individuale idonea a giustificare la protezione umanitaria; l’integrazione in Italia risultava limitata alla frequenza di un corso di lingua. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 251/2007, lamentando la mancata applicazione dell’onere probatorio attenuato e l’errata valutazione della credibilità, e sostenendo che le dichiarazioni fossero precise e corroborate da documenti e che la polizia non fosse in grado di proteggerlo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 251/2007, contestando l’esclusione di una minaccia grave derivante da violenza indiscriminata. Con il terzo motivo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286/1998 e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 251/2007, deducendo l’omessa valutazione della situazione attuale del Pakistan in relazione alla propria condizione personale ai fini della protezione umanitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: il richiedente deve allegare i fatti costitutivi della protezione e, quando possibile, provarli; la cooperazione istruttoria e l’attenuazione dell’onere probatorio operano a fronte di allegazioni esaustive, dopo il ragionevole sforzo di circostanziazione e il superamento del vaglio di credibilità previsto dall’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 251/2007. La valutazione di inattendibilità compiuta dal giudice di merito era adeguatamente motivata e non era stata censurata nei limiti consentiti in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare l’accertamento di merito sulla situazione del Pakistan: la Corte d’appello aveva esaminato fonti internazionali aggiornate e, pur rilevando rischi in alcune aree, aveva escluso il livello di violenza indiscriminata richiesto dall’art. 14, lett. c). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte territoriale aveva applicato il criterio comparativo per la protezione umanitaria e aveva escluso che alla limitata integrazione in Italia corrispondesse una vulnerabilità effettiva nel Paese d’origine; la censura proponeva una contrapposta valutazione di merito. Nessuna pronuncia sulle spese, non essendosi il Ministero difeso. È stato dato atto, ove dovuto, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale (rectius, la Corte d’appello) applicato il principio dell’onere probatorio attenuato, così come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri forniti dal D.Lgs. n. 251, artt. 3 e 5.

    La Corte non ravvisa, nelle censure formulate come violazione dell’art. 112 c.p.c., una ragione autonoma per cassare la decisione; decide i motivi sulla base dei principi specifici in materia di allegazione, credibilità e protezione.

  • art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 251/2007

    Il richiedente è dunque tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

    L’obbligo di cooperazione istruttoria e la possibilità di considerare provati fatti non documentabili presuppongono allegazioni esaustive, tempestività, ragionevole sforzo di circostanziazione e valutazione positiva di credibilità secondo i criteri legali.

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251/2007

    Nel caso, la Corte di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine della richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata valutazione desunta da siti internazionali accreditati (report EASO 2017, Comunicato del 28 aprile 017 del Dipartimento generale degli esteri della Confederazione elvetica DFAE).

    La protezione sussidiaria prevista dalla norma richiede che la situazione di violenza indiscriminata raggiunga il livello di pericolo grave e individuale stabilito dalla disposizione; il relativo accertamento va compiuto sulla base di informazioni pertinenti sul Paese o sulla regione di origine.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    Questa Corte ha chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019), che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

    La protezione umanitaria, nel regime applicabile ratione temporis, richiede una valutazione comparativa effettiva tra la condizione individuale nel Paese d’origine e il livello d’integrazione in Italia, per verificare se il rimpatrio comporti una compromissione dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La valutazione di credibilità costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale consentito dal testo vigente dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, va dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nelle domande di protezione internazionale resta fermo il principio dispositivo: il richiedente deve allegare i fatti costitutivi del diritto e provarli quando ne abbia la possibilità. Il dovere di cooperazione istruttoria e l’attenuazione dell’onere probatorio presuppongono allegazioni esaustive, attivazione tempestiva, ragionevole sforzo di circostanziazione e superamento positivo del vaglio di credibilità previsto dalla legge.
  • La valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente e l’apprezzamento degli elementi di fatto spettano al giudice di merito; in cassazione possono essere contestati soltanto entro i limiti previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non mediante una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio.
  • La protezione sussidiaria per violenza indiscriminata richiede, in caso di conflitto armato, un livello di violenza tale che la sola presenza del civile nell’area interessata lo esporrebbe a un rischio effettivo di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona; i rischi generali della popolazione non sono, da soli, sufficienti.
  • La protezione umanitaria prevista dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, nel regime applicabile ratione temporis, richiede una comparazione effettiva tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine e il grado d’integrazione raggiunto in Italia, per accertare se il rimpatrio comporti la perdita dei diritti umani al di sotto del nucleo essenziale della dignità personale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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