Cassazione Civile, Sentenza n. 8199/2020 del 27/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un ventilatore centrifugo. A seguito della richiesta giudiziale del prezzo, l’acquirente aveva opposto il decreto ingiuntivo deducendo vizi di funzionamento; il giudice dell’opposizione aveva revocato il decreto e condannato la venditrice al risarcimento dei danni. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3805 depositata il 5 ottobre 2015, riformava la decisione, ritenendo non provata l’esistenza di un difetto costruttivo, respingeva l’opposizione e condannava l’acquirente alle spese dei due gradi. Con un unico motivo, l’acquirente denunciava la violazione degli artt. 1490 e seguenti c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi: da un lato contestava che gravasse su di essa l’onere di provare i vizi, sostenendo che spettasse alla venditrice provarne l’insussistenza; dall’altro lamentava che la Corte territoriale non avesse riconosciuto, sulla base delle prove documentali e testimoniali, che il malfunzionamento derivava da un vizio di fabbrica anziché dall’installazione eseguita dall’acquirente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull’onere della prova, poiché, secondo il principio ribadito dalle Sezioni Unite, spetta al compratore provare l’esistenza dei vizi allegati. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’omesso esame, perché la Corte d’appello aveva esaminato il fatto storico relativo alla causa del malfunzionamento e la ricorrente chiedeva, in sostanza, una nuova valutazione delle prove, riservata al giudice di merito; l’omesso esame denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda il fatto storico decisivo, non gli elementi istruttori. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, in ragione della sopravvenuta pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite sull’onere probatorio. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
artt. 1490 e seguenti c.c.
spetta al compratore provare l’esistenza dei vizi che allega
Nella garanzia per i vizi della cosa venduta, grava sul compratore la prova dell’esistenza dei vizi allegati; non è sufficiente la loro mera allegazione e non spetta al venditore dimostrarne l’insussistenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L’omesso esame denunciabile a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda il fatto storico decisivo e non gli elementi istruttori
Il vizio di omesso esame riguarda la mancata considerazione di un fatto storico decisivo, non la contestazione della valutazione o della mancata valorizzazione di singoli elementi di prova.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nella garanzia per i vizi della cosa venduta, spetta al compratore provare l’esistenza dei vizi allegati; il venditore non è tenuto a provarne l’insussistenza.
- Il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo non esaminato, non la mancata o diversa valutazione di elementi istruttori.
- La richiesta alla Corte di cassazione di riconsiderare gli elementi probatori e di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito non integra, di per sé, un vizio di omesso esame.
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