Cassazione Civile, Sentenza n. 8194/2020 del 27/04/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
Durante il matrimonio in regime di comunione legale, gli ex coniugi avevano acquistato un immobile poi adibito a casa familiare e assegnato alla moglie in sede di separazione consensuale. Il marito ha chiesto al Tribunale di Roma lo scioglimento della comunione e che nella determinazione delle quote si tenesse conto delle rate di mutuo da lui pagate in via esclusiva. Il Tribunale, con sentenza del 12 maggio 2010, ha disposto la divisione attribuendo alla moglie la piena proprietà dell’immobile e condannandola a versare al marito un conguaglio di 150.000 euro; era intervenuta nel giudizio anche la banca che aveva trascritto un pignoramento sulla quota del marito. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 dicembre 2015, ha rigettato l’appello. Ha ritenuto, tra l’altro, che non fossero state tempestivamente contestate la stima del consulente tecnico e l’incidenza del diritto di abitazione, e che la censura relativa a tale diritto fosse inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il comproprietario ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 c.p.c.: ha sostenuto che l’atto di appello contrastava in modo specifico la valutazione del Tribunale sull’incidenza del diritto di abitazione sul valore dell’immobile e che la contestazione mirava soltanto a verificare la correttezza della stima ai fini della divisione, senza introdurre una domanda nuova.
La decisione
La Corte ha accolto l’unico motivo e cassato la sentenza impugnata con rinvio a una diversa sezione della Corte d’appello di Roma, che dovrà decidere nel merito se e in quale misura il diritto di abitazione attribuito in sede di separazione incida sul valore dell’immobile ai fini della divisione. Ha ritenuto specifica la censura d’appello: il Tribunale aveva recepito la stima senza approfondire le ragioni per cui il diritto avrebbe inciso sul valore, mentre l’appellante aveva contestato tale soluzione richiamando la natura personale e atipica del diritto e la sua funzione di tutela della prole. La contestazione non costituiva domanda nuova né eccezione in senso stretto preclusa dall’art. 345 c.p.c., ma critica alla stima e alle operazioni divisionali, funzionale al risultato già richiesto con la domanda originaria. La Cassazione non ha deciso la questione sostanziale dell’incidenza del diritto di abitazione; ha rimesso tale valutazione al giudice di rinvio e ha demandato a quest’ultimo anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Appare al Collegio che alla luce dei principi ricavabili dai sopra richiamati precedenti della Corte, l’individuazione del carattere di specificità del motivo di appello debba essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall’appellante per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure.
La specificità dei motivi d’appello va valutata concretamente in rapporto alla motivazione impugnata: alle argomentazioni del primo giudice devono essere contrapposte censure tanto puntuali quanto approfondite sono le ragioni della decisione. Non sono richieste forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 345 c.p.c.
Deve quindi affermarsi che, anche laddove la parte nel corso del giudizio di primo grado non abbia mosso specifiche contestazioni in ordine ai criteri seguiti dal giudice per addivenire alla stima del bene, anche in relazione all’incidenza di diritti vantati da alcuni dei condividenti, non le è preclusa la possibilità di formulare le critiche alla stima stessa mediante la formulazione di uno specifico mezzo di gravame, senza che ciò implichi la proposizione di una domanda nuova ovvero di un’eccezione preclusa in appello ex art. 345 c.p.c.
La contestazione formulata in appello dei criteri di stima del bene comune, compresa la rilevanza attribuita a diritti vantati da un condividente, non introduce di per sé una domanda nuova né un’eccezione in senso stretto vietata, anche se in primo grado non erano state mosse specifiche contestazioni.
Massime di principio
- La specificità dei motivi di appello deve essere valutata in concreto e in rapporto alla motivazione della sentenza impugnata: l’appellante deve contrapporre alle ragioni del primo giudice argomentazioni idonee a contestarne il fondamento logico-giuridico, con un grado di puntualità proporzionato alla profondità della motivazione. Non sono necessarie formule sacramentali o la predisposizione di un progetto alternativo di decisione.
- La riproposizione di ragioni già sostenute in primo grado può soddisfare l’onere di specificità dell’appello soltanto se, nel contesto dell’atto, costituisce una critica adeguata e specifica alle statuizioni impugnate; il generico rinvio alle precedenti difese non è sufficiente.
- Nella domanda di divisione, la contestazione in appello dei criteri di stima del bene comune, anche quanto all’incidenza di un diritto spettante a uno dei condividenti, può essere proposta come critica alle operazioni divisionali senza integrare una domanda nuova o un’eccezione preclusa, benché non siano state mosse specifiche contestazioni sul punto in primo grado.
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