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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8198/2020 del 27/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (promissari acquirenti)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, notificata il 4 giugno 2003 e trascritta il 6 giugno 2003, con cui tre promissari acquirenti chiedevano, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento di alcuni immobili dalla società promittente venditrice. Una seconda società, che il 19 giugno 2003 aveva acquistato dalla promittente venditrice alcuni mappali compresi nella domanda, interveniva per opporsi al trasferimento e chiedeva che fossero dichiarate l’inesistenza della notificazione e l’inopponibilità della trascrizione. Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda di trasferimento, dichiarava inefficace nei confronti dei promissari acquirenti l’acquisto della società intervenuta e la condannava per lite temeraria; la decisione veniva confermata in appello. In un precedente giudizio di cassazione la sentenza era stata cassata con rinvio perché la società promittente venditrice era già stata cancellata e occorreva instaurare il contraddittorio nei confronti dei suoi soci. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello di Milano confermava la decisione di primo grado, eliminando la condanna per lite temeraria a carico delle ex socie della società intervenuta, ma condannandole, in solido con l’ex socio unico della società promittente venditrice, alle spese del primo grado e del rinvio. Le ex socie proponevano nove motivi: 1) violazione dell’art. 1111 c.c., assumendo che il frazionamento di un mappale avesse sciolto senza il loro consenso la comunione sul bene; 2)-4) violazione degli artt. 2456 e 2495 c.c. e dell’art. 145 c.p.c., contestando la validità della notificazione del 4 giugno 2003, eseguita presso la sede della società cancellata e consegnata a una persona che, secondo le ricorrenti, non era legata alla società; 5) violazione degli artt. 156, 157, 160 e 291 c.p.c., contestando che la rinnovazione potesse sanare retroattivamente una notificazione inesistente; 6)-7) violazione dell’art. 97 c.p.c., per l’estensione alle intervenienti della condanna alle spese pronunciata nei confronti della società convenuta; 8) violazione dell’art. 92 c.p.c., per la mancata compensazione delle spese, anche in ragione del rigetto della domanda di risarcimento per lite temeraria; 9) violazione dell’art. 5 del D.M. n. 55 del 2014, per la liquidazione delle spese d’appello entro lo scaglione massimo delle cause di valore indeterminabile.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione dello scioglimento della comunione non risultava specificamente dedotta nel giudizio di merito e non era coerente con la ratio della sentenza impugnata. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati rigettati: l’art. 2495 c.c. non estende la possibilità di notificare presso l’ultima sede sociale alla domanda proposta contro la società cancellata, ma la notificazione è risultata comunque valida in base alla relata. La dichiarazione del consegnatario di essere addetto alla sede, pur non facendo fede privilegiata quanto alla sua veridicità, è assistita da presunzione relativa; ai fini dell’art. 145 c.p.c. è sufficiente anche un incarico provvisorio o precario di ricevere gli atti, e la mera assenza di dipendenti risultante dalla visura camerale non supera tale presunzione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto d’interesse, essendo la decisione già sorretta dalla distinta ratio della validità originaria della notificazione. I motivi sesto e settimo sono stati rigettati: l’interveniente che assume la posizione di una parte contro l’altra soggiace al principio di soccombenza e può essere condannato in solido alle spese quando il giudice ravvisi un interesse comune, accertamento qui fondato sulla vicinanza delle posizioni sostanziali e sulla transazione del giugno 2003. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito; inoltre, il rigetto della sola domanda accessoria per lite temeraria non integra soccombenza reciproca rispetto all’accoglimento della domanda principale. Il nono motivo è stato dichiarato inammissibile: il giudice che liquida il compenso entro la forcella dello scaglione, anche al massimo, non deve motivare lo specifico importo; la motivazione è necessaria per l’eventuale superamento del massimo. Le ricorrenti sono state condannate in solido a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1111 c.c.

    Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1111 c.c., per non aver il giudice di rinvio stigmatizzato che, ad effetto del pregresso frazionamento di un mappale oggetto di lite (il n. 24), era stata di fatto sciolta la comunione su di esso senza il consenso di Primavera 2000.

    La Corte non decide nel merito la questione sostanziale dello scioglimento della comunione: dichiara inammissibile la censura perché non è stato specificato in quale atto del giudizio di merito la questione fosse stata dedotta.

  • art. 2495 c.c.

    In realtà, la previsione dell’art. 2495 c.c., concerne una fattispecie particolare, cioè la domanda dei creditori sociali insoddisfatti verso soci e liquidatori. Oltre ad essere qui inapplicabile ratione temporis, tale previsione non può essere estesa alla diversa fattispecie della domanda verso la società cancellata, laddove non vi sia un’ulteriore disposizione che tale estensione legittimi, come, in àmbito concorsuale, la L. Fall., art. 10.

    La disciplina dell’art. 2495 c.c. sulla notificazione presso l’ultima sede sociale non può essere estesa alla domanda proposta contro la società cancellata, se manca una disposizione che autorizzi tale estensione.

  • art. 145 c.p.c.

    Ai fini della regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede in virtù di un rapporto non necessariamente di tipo lavorativo, potendo esso consistere anche nell’incarico, provvisorio e precario, di ricevere le notifiche, sicchè, ove la relata attesti la presenza del consegnatario nella sede, questi si presume addetto alla ricezione degli atti, salva prova contraria all’affidamento di un qualunque incarico.

    La notificazione alla società presso la sede è regolare se l’atto è consegnato a una persona presente in sede che si qualifica addetta; non occorre un rapporto di lavoro, potendo bastare un incarico provvisorio di ricezione. La presunzione di incarico è superabile con prova contraria.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Corretta in tal senso la motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, la decisione del giudice di rinvio trova conferma, in forza dell’invitta presunzione che colui il quale si trovi presso la sede della società e si qualifichi “addetto alla sede” sia effettivamente tale.

    La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata, senza cassarla, quando il dispositivo è conforme a diritto; nel caso concreto la validità della notificazione è confermata sulla base della presunzione relativa circa la qualità di addetto del consegnatario.

  • art. 156 c.p.c.

    Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 156,157,160,291 c.p.c., per aver il giudice di rinvio sostenuto che la rinnovazione avrebbe sanato ex tunc la notifica del 4 giugno 2003 quand’anche inesistente.

    La Corte non esamina nel merito l’applicazione della disciplina della sanatoria, perché la notificazione è stata ritenuta valida e la censura sulla sanatoria è divenuta priva d’interesse.

  • art. 157 c.p.c.

    Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 156,157,160,291 c.p.c., per aver il giudice di rinvio sostenuto che la rinnovazione avrebbe sanato ex tunc la notifica del 4 giugno 2003 quand’anche inesistente.

    La Corte non decide la questione relativa alla sanatoria della notificazione ai sensi dell’art. 157 c.p.c., perché la validità originaria della notificazione costituisce una ratio autonoma sufficiente a sorreggere la decisione.

  • art. 160 c.p.c.

    Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 156,157,160,291 c.p.c., per aver il giudice di rinvio sostenuto che la rinnovazione avrebbe sanato ex tunc la notifica del 4 giugno 2003 quand’anche inesistente.

    La Corte non stabilisce se la rinnovazione possa sanare una notificazione inesistente ai sensi dell’art. 160 c.p.c., poiché la notificazione originaria è stata ritenuta valida e la censura è divenuta inammissibile per difetto d’interesse.

  • art. 291 c.p.c.

    Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 156,157,160,291 c.p.c., per aver il giudice di rinvio sostenuto che la rinnovazione avrebbe sanato ex tunc la notifica del 4 giugno 2003 quand’anche inesistente.

    La questione della rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. non è decisa nel merito, perché la notificazione del 4 giugno 2003 è stata autonomamente ritenuta valida.

  • art. 97 c.p.c.

    Chi interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di un contendente e assumendo posizione di contrasto dell’altro, resta soggetto al principio della soccombenza ai fini della regolamentazione delle spese processuali e può essere condannato alle spese in solido, a norma dell’art. 97 c.p.c., qualora il giudice di merito, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, ritenga il suo interesse comune a quello della parte affiancata.

    L’interveniente che si schiera con una parte contro l’altra è assoggettato alla soccombenza e può essere condannato in solido alle spese con la parte affiancata se il giudice di merito accerta un interesse comune.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese processuali appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, sicchè l’omessa compensazione non è censurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo della carenza di motivazione.

    La scelta di non compensare le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione per il solo fatto di non essere stata disposta.

  • art. 96 c.p.c.

    Peraltro, il rigetto dell’istanza risarcitoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’accoglimento della domanda principale della stessa parte, non integra soccombenza reciproca, e non può quindi giustificare la compensazione delle spese, a ragione del carattere meramente accessorio dell’istanza di lite temeraria.

    Il rigetto della domanda accessoria di risarcimento per lite temeraria non determina soccombenza reciproca quando la stessa parte ha ottenuto l’accoglimento della domanda principale e, perciò, non giustifica di per sé la compensazione delle spese.

  • art. 5 del D.M. n. 55 del 2014

    Nella specie, rimasto entro lo scaglione massimo (Euro 260.000,00), il giudice non aveva uno specifico dovere di motivazione, come sarebbe stato ove egli avesse inteso eccedere il massimo (fino ad Euro 520.000,00), in forza dell’autorizzazione normativa rapportata alla particolare importanza e complessità delle questioni.

    Quando la liquidazione resta entro i limiti dello scaglione tariffario, anche al valore massimo, non è richiesta una motivazione specifica; occorre invece motivare lo scostamento oltre il massimo autorizzato per particolare importanza e complessità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    Il comma è richiamato come parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi propone in Cassazione una questione giuridica che richiede accertamenti di fatto e che non risulta trattata nella sentenza impugnata deve indicare non solo che l’aveva dedotta nel giudizio di merito, ma anche l’atto processuale nel quale lo aveva fatto; in mancanza, la censura è inammissibile per novità.
  • La disciplina che consente, in una specifica fattispecie, la notificazione presso l’ultima sede di una società cancellata non può essere estesa alla domanda proposta contro la società stessa se manca una disposizione che lo preveda.
  • Ai fini della notificazione alla società presso la sede, la qualità di addetto del consegnatario che vi si trovi e si qualifichi tale è assistita da presunzione relativa. L’incarico non deve necessariamente consistere in un rapporto di lavoro e può essere temporaneo o limitato alla ricezione degli atti; la presunzione può essere vinta con prova contraria dell’assenza di qualsiasi incarico.
  • Se una decisione poggia su più rationes autonome, ciascuna sufficiente a sorreggerla, la conferma di una di esse rende inammissibile per difetto sopravvenuto d’interesse la censura contro un’altra ratio, che non potrebbe comunque condurre alla cassazione.
  • L’interveniente che fa propria la posizione di una parte e contrasta l’altra è soggetto al principio di soccombenza e può essere condannato in solido alle spese con la parte affiancata quando il giudice di merito accerti un interesse comune; tale accertamento è insindacabile in cassazione nei limiti indicati dalla decisione.
  • La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il rigetto della sola domanda accessoria di risarcimento per lite temeraria non costituisce soccombenza reciproca quando è stata accolta la domanda principale della stessa parte.
  • Nella liquidazione dei compensi entro la forcella tariffaria applicabile non è necessaria una motivazione specifica per la scelta del valore, anche se massimo; la motivazione è richiesta per l’eventuale superamento del massimo previsto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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