Cassazione Civile, Sentenza n. 8196/2020 del 27/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatrice)
La controversia
Il committente aveva convenuto in giudizio la società, deducendo di averle affidato verbalmente nel 1985 la bitumazione dei propri piazzali, di aver pagato Lire 36.500.000 e che l’opera, deterioratasi alle prime piogge, era inutilizzabile. Dopo aver chiesto senza esito l’eliminazione dei difetti, aveva comunicato la risoluzione del contratto e domandato la restituzione del prezzo e il risarcimento dei danni da mancato utilizzo. La società negava di aver stipulato il contratto relativo ai lavori contestati e sosteneva di aver fornito nel gennaio 1986 materiali e manodopera per Lire 8.520.680, rimasti insoluti; otteneva quindi un decreto ingiuntivo per tale importo, opposto dal committente. Riuniti i procedimenti, il Tribunale di Salerno, il 3 dicembre 2002, accoglieva parzialmente la domanda e rigettava l’opposizione; la Corte d’appello di Salerno, il 25 marzo 2008, rigettava entrambe. Dopo una prima cassazione con rinvio (Cass. n. 9892/2014), la Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale della società, respingendo l’opposizione al decreto ingiuntivo. Il ricorrente ha formulato tre motivi, esaminati congiuntamente: 1) violazione dei limiti del giudizio di rinvio e dell’art. 384, secondo comma, e dell’art. 392 c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe riproposto valutazioni probatorie già ritenute illogiche dalla precedente cassazione e avrebbe inferito un contratto diretto con l’imprenditore individuale dalla mancata prova del contratto con la società; 2) omesso esame di documenti e risultanze asseritamente decisive, in particolare quattro buoni di consegna del 1° ottobre 1985 emessi dalla società, testimonianze e dichiarazioni dell’amministratore rese durante le operazioni di consulenza tecnica, con conseguente dedotta violazione dell’art. 360, n. 5, e dell’art. 132, n. 4, c.p.c.; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la società, quale attrice in senso sostanziale nell’opposizione, non aveva provato il rapporto e il credito ingiunto e che gli elementi complessivi dimostravano un unico appalto stipulato ed eseguito nel 1985.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, quando l’annullamento è disposto per vizi di motivazione, il giudice di rinvio deve colmare le carenze indicate, ma conserva, entro il capo oggetto di cassazione, i poteri di indagine e di libera valutazione delle prove; le indicazioni in fatto contenute nella sentenza rescindente hanno valore orientativo e non vincolano la nuova valutazione di merito. Ha ritenuto che la Corte d’appello di Napoli avesse esaminato i punti decisivi indicati nella precedente cassazione e motivato logicamente la conclusione circa due distinti appalti: il primo, relativo al piazzale maggiore, concluso con un imprenditore individuale ed eseguito nell’estate del 1985, con materiali forniti dalla società; il secondo, relativo al piazzale minore, concluso con la società. Le censure, nella sostanza, chiedevano una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Per il primo appalto è stata esclusa la prova che la società ne fosse parte, con conseguente rigetto delle domande di risoluzione, restituzione e risarcimento nei suoi confronti. Per il secondo appalto, le prestazioni fatturate non risultavano contestate, la consulenza tecnica aveva escluso vizi e non era provato il pagamento dell’importo ingiunto: è stata quindi confermata l’ingiunzione di Lire 8.520.680. È stata inoltre respinta l’eccezione di tardività della notifica del controricorso: dopo il tentativo del 19 marzo 2016 non riuscito per il trasferimento dello studio del domiciliatario, la società aveva rinnovato la notifica a mezzo PEC il 25 marzo 2016, tempestivamente rispetto alla notifica del ricorso del 10 febbraio 2016. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in Euro 4.300, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali del 15%; la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
In quest’ultima ipotesi, in particolare, il giudice di rinvio, pur essendo tenuto – nel rinnovare il giudizio – a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cass. n. 2652 del 2018; Cass. n. 13719 del 2006), ha, per il resto, il potere di valutare liberamente i fatti già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata (Cass. n. 16660 del 2017; Cass. n. 12102 del 2014), tranne che in ordine ai fatti che la sentenza medesima ha considerato definitivamente accertati, per non essere investiti dall’impugnazione, nè in via principale nè in via incidentale, e sui quali la pronuncia di annullamento è stata fondata (Cass. n. 31901 del 2018).
In caso di cassazione per vizi motivazionali, il giudice di rinvio deve correggere le carenze e le contraddizioni evidenziate e non può fondarsi sugli stessi elementi già giudicati illogici; conserva tuttavia il potere di rivalutare liberamente le prove e di svolgere ulteriori indagini nell’ambito del capo cassato, salvo i fatti definitivamente accertati.
art. 392 c.p.c.
In caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato di questa Corte si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.
Il controllo di legittimità sulla sentenza resa in sede di rinvio riguarda il rispetto dei compiti e dei limiti assegnati dalla pronuncia rescindente; la portata di tali limiti dipende dal fatto che la cassazione sia avvenuta per violazione di legge o per vizi motivazionali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Si tratta di documenti che la SABIT non ha disconosciuto e che sono stati oggetto di discussione sin dal primo grado, dei quali, però, il giudice del rinvio, pur sollecitato, ha omesso ogni considerazione, così integrando il vizio previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vale a dire l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo.
Il motivo riguarda l’omesso esame di un fatto storico risultante dalla sentenza o dagli atti, discusso tra le parti e decisivo. Nel caso concreto la Corte ha poi escluso che le censure dimostrassero una violazione sindacabile, ritenendole dirette a ottenere una diversa valutazione delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La corte d’appello, invero, dopo aver valutato i documenti e le prove testimoniali raccolte in giudizio, ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto che la società convenuta avesse stipulato con l’attore solo il contratto d’appalto relativo al secondo piazzale e non al primo.
La motivazione è sufficiente quando espone in modo logico e coerente le ragioni della decisione; l’omesso esame lamentato non determina nullità se la sentenza, valutate le prove, rende comprensibile il percorso decisorio.
art. 2697 c.c.
Quanto, invece, al contratto successivamente stipulato per la realizzazione del secondo piazzale, la corte ha evidenziato come lo stesso non era stato affatto contestato dalla SABIT la quale, anzi, lo aveva posto a fondamento della richiesta di pagamento azionata in via monitoria ed opposta dallo J..
La Corte ha ritenuto provato il credito relativo al secondo appalto sulla base degli elementi del giudizio: il rapporto era stato posto dalla società a fondamento della domanda monitoria, le prestazioni fatturate non erano state contestate e non risultava provato il pagamento. Non ha accolto la diversa tesi del ricorrente sull’insufficienza della prova.
art. 115 c.p.c.
La corte, al riguardo, dopo aver premesso che: il decreto ingiuntivo opposto era volto ad ottenere il pagamento della fornitura di materiali e mano d’opera descritti nelle due fatture dell'(OMISSIS); – tali lavori sono stati oggetto del secondo contratto d’appalto, vale a dire quello avente ad oggetto la realizzazione del secondo piazzale; – le prestazioni descritte nelle fatture non sono state contestate da parte del committente; – il consulente tecnico d’ufficio ha accertato che l’opera è priva di vizi e difetti; – tale contratto è stato (l’unico) stipulato con la SABIT; ha ritenuto che, in mancanza di prova dell’avvenuto pagamento della somma oggetto dell’ingiunzione, costituente il corrispettivo dovuto per le opere oggetto del contratto d’appalto stipulato con la predetta società, il provvedimento monitorio dovesse essere integralmente confermato e l’opposizione proposta, per l’effetto, rigettata.
La decisione di merito può fondarsi sulle risultanze processuali e sulla mancata contestazione delle prestazioni, valutate insieme alla prova dell’esecuzione dell’appalto e all’assenza di prova del pagamento; la Cassazione ha escluso che la censura imponesse una diversa ricostruzione fattuale.
art. 325 c.p.c.
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, invero, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Se il primo tentativo di notifica fallisce per causa non imputabile al notificante, questi conserva gli effetti della richiesta originaria riattivando il procedimento immediatamente e completandolo entro un termine non superiore alla metà dei termini dell’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali rigorosamente provate.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte, infine, dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la cassazione con rinvio è pronunciata per vizi motivazionali, il giudice di rinvio deve affrontare le carenze e le contraddizioni indicate e non può riproporre, senza correzioni, il percorso argomentativo censurato; conserva però i poteri di valutazione delle prove e di indagine propri del giudice di merito nell’ambito del capo cassato.
- Le indicazioni della sentenza rescindente sul significato di singoli elementi probatori non vincolano il giudice di rinvio come accertamenti di fatto: hanno valore orientativo, poiché la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito.
- In cassazione, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove non sono riesaminabili per ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio; il controllo riguarda la tenuta logica e plausibile della motivazione e il rispetto dei limiti del giudizio di rinvio.
- L’omesso esame rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico risultante dalla sentenza o dagli atti, discusso tra le parti e decisivo; la censura non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione complessiva delle prove.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’esistenza del credito può essere riconosciuta sulla base dell’accertamento del rapporto e delle prestazioni, della mancata contestazione di queste ultime e dell’assenza di prova del pagamento, secondo la valutazione complessiva del giudice di merito.
- Se la notifica di un atto processuale non si perfeziona per causa non imputabile al notificante, la tempestività può conservarsi riattivando con immediatezza il procedimento e completandolo entro un termine pari alla metà di quello previsto dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali provate.
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