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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29059/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (terzo pignorato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di sequestro conservativo su un credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato, credito derivante da un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Il terzo, costituitosi nella procedura, aveva inizialmente reso una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. parzialmente positiva, poi in udienza aveva verbalmente rettificato la dichiarazione affermando che, per effetto del recesso ex art. 1385 c.c. intervenuto prima della chiusura dell’udienza, il debito non era più dovuto e la dichiarazione doveva intendersi totalmente negativa. Il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto tardiva o priva di riscontro la rettifica e aveva mantenuto il vincolo sulle somme. Il terzo ha quindi proposto opposizione agli atti esecutivi lamentando: difetto di giurisdizione e competenza del giudice italiano; insussistenza di una valida istanza di accertamento ex art. 549 c.p.c. in presenza di dichiarazione negativa; inesistenza del credito per avvenuto recesso; nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia; illegittimità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che, in caso di dichiarazione positiva del terzo resa per errore incolpevole, il terzo ha l’onere di rettificarla o revocarla immediatamente e comunque fino all’ordinanza di assegnazione; se il giudice non considera la rettifica e procede ugualmente, il terzo è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi. Nel caso concreto, la rettifica era stata espressamente formulata in udienza prima della decisione, quindi tempestiva e ammissibile. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito per la natura rescindente dell’opposizione formale, ha annullato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione opposta. Ha inoltre condannato la società resistente alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione e di legittimità. La Corte ha quindi ritenuto tempestiva e ammissibile la rettifica della dichiarazione del terzo resa in udienza, con conseguente necessità di riavviare il processo esecutivo dagli atti immediatamente precedenti l’ordinanza annullata.

Norme richiamate

  • art. 547 c.p.c.

    La dichiarazione del terzo nel procedimento esecutivo può essere rettificata o revocata se resa per errore; la modifica può essere rilevante anche se verbalizzata in udienza prima dell’ordinanza di assegnazione.

  • art. 549 c.p.c.

    La contestazione del contenuto della dichiarazione del terzo e la conseguente opposizione possono incidere sul modo in cui il giudice dell’esecuzione considera la dichiarazione ai fini dell’assegnazione.

  • art. 678 c.p.c.

    Nel sequestro conservativo su crediti si applica il meccanismo della dichiarazione del terzo richiamato dal procedimento esecutivo.

  • art. 617 c.p.c.

    L’opposizione agli atti esecutivi è il rimedio esperibile quando il giudice dell’esecuzione proceda all’assegnazione nonostante la rettifica o revoca della dichiarazione del terzo.

  • art. 1385 c.c.

    Il recesso dal preliminare è richiamato quale fatto posto a base della rettifica della dichiarazione del terzo e dell’affermazione dell’insussistenza del debito.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per responsabilità aggravata pronunciata dal giudice di merito è stata travolta dall’accoglimento del ricorso, restando assorbito il relativo motivo.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale parametro della necessità di una motivazione non apparente o perplessa della sentenza.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    È richiamato come parametro formale della sentenza, che deve essere sorretta da motivazione intelligibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È usato per denunciare violazioni di legge sostanziali e processuali.

  • art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

    È usato per denunciare congiuntamente violazioni di legge e nullità della sentenza per vizio di motivazione/omessa pronuncia.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per la rimessione in termini del controricorrente, accordata per verosimile non imputabilità del ritardo nel deposito telematico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte esclude l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato in relazione all’ulteriore contributo unificato previsto dal testo dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La dichiarazione del terzo pignorato nel procedimento esecutivo, se resa positivamente per errore incolpevole, può essere rettificata o revocata sino all’emissione dell’ordinanza di assegnazione; la rettifica deve essere immediata e tempestiva rispetto alla decisione del giudice dell’esecuzione.
  • Se il terzo rettifica validamente la propria dichiarazione prima che il giudice si riservi la decisione o emetta l’ordinanza di assegnazione, il giudice deve tenerne conto; ove proceda ugualmente all’assegnazione, il terzo è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi.
  • Non è coerente imporre al terzo di attendere l’ordinanza di assegnazione per contestare un proprio errore dichiarativo, perché ciò moltiplicherebbe inutilmente i rimedi e aggraverebbe il procedimento esecutivo.
  • La validità della rettifica del terzo non dipende necessariamente dal successivo deposito telematico dell’atto, quando in udienza sia stata già chiaramente e univocamente manifestata la volontà di modificare la precedente dichiarazione.
  • In sede di opposizione agli atti esecutivi, la cassazione può decidere nel merito e annullare direttamente l’ordinanza opposta quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProve
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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