Sentenza del 05/07/2016 n. 48 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Accertamento - IRAP- Deduzioni relative alle retribuzioni dei dipendenti distaccati- Legittimità- Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRAP, dei costi relativi alle retribuzioni dei dipendenti distaccati e il trattamento delle somme ricevute a titolo di rimborso da parte del soggetto distaccatario. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali somme dovessero essere neutralizzate o comunque non concorrere alla determinazione della base imponibile IRAP, anche dopo l’abrogazione dell’articolo 12, comma 2, del d.lgs. 446/1997, efficace dal 1° gennaio 2008.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo il trattamento fiscale contestato. È stata confermata la neutralizzazione, per il soggetto distaccante, delle somme ricevute a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato; parallelamente, tali somme concorrono alla tassazione IRAP del soggetto distaccatario. L’abrogazione formale dell’articolo 12, comma 2, del d.lgs. 446/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non ha escluso la permanenza di tale principio.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
La previsione resta confermata anche dopo l’abrogazione con decorrenza dal 1° gennaio 2008.
La disposizione è stata interpretata nel senso di mantenere la neutralizzazione, in capo al soggetto distaccante, dei rimborsi ricevuti per i costi del personale distaccato e la corrispondente rilevanza fiscale delle somme per il soggetto distaccatario.
D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - disciplina IRAP
Nell’ambito della determinazione della base imponibile IRAP, i costi e i rimborsi relativi al personale distaccato devono essere trattati in modo coerente tra soggetto distaccante e soggetto distaccatario, evitando una duplicazione o un’ingiustificata esclusione dell’imposizione.
Massime di principio
- Quando un dipendente è distaccato presso un’altra società e il distaccante riceve il rimborso dei relativi costi, il rimborso tende a essere fiscalmente neutralizzato per il distaccante.
- Le somme rimborsate devono essere considerate, ai fini IRAP, dal soggetto distaccatario secondo le regole applicabili alla sua base imponibile.
- L’abrogazione formale di una disposizione non determina necessariamente il venir meno del principio fiscale da essa espresso, se tale principio resta coerente con la struttura complessiva del tributo.
- La corretta applicazione richiede di verificare la natura effettiva del distacco, la corrispondenza tra costi sostenuti e somme rimborsate e la documentazione contrattuale e contabile disponibile.
- La sentenza conferma un approccio sostanziale: il trattamento IRAP deve riflettere il soggetto presso cui il personale è effettivamente impiegato e il soggetto che sostiene o rimborsa il relativo costo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 lug 2016Sentenza del 05/07/2016 n. 946 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 5 lug 2016Sentenza del 05/07/2016 n. 1231 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 5 lug 2016Sentenza del 05/07/2016 n. 1232 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 5 lug 2016Sentenza del 05/07/2016 n. 1755 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
- Sentenza · 5 lug 2016Sentenza del 05/07/2016 n. 2234 - Comm. Trib. Prov. Bari
- Sentenza · 5 lug 2016Sentenza del 05/07/2016 n. 4349 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →