Sentenza del 05/07/2016 n. 1231 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto - Funzione di garanzia per il contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione. L'atto si limitava a qualificare genericamente alcuni costi come indeducibili, senza indicare le ragioni concrete e specifiche per cui l'Amministrazione finanziaria li aveva ritenuti tali. Secondo il principio affermato, la motivazione deve consentire al contribuente di comprendere sia l'an della pretesa tributaria, cioè la sua esistenza e il fondamento, sia il quantum, cioè l'entità, così da poter predisporre un'adeguata difesa.
La decisione
La contestazione è stata accolta sul principio che un avviso di accertamento non adeguatamente motivato non assolve la propria funzione di garanzia. La motivazione deve rendere verificabile la legittimità della determinazione amministrativa, indicare le ragioni specifiche dell'indeducibilità dei costi e delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio. Un generico richiamo all'indeducibilità non è sufficiente.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento deve contenere una motivazione concreta, specifica e comprensibile; non è sufficiente una formula generica o il semplice richiamo a una categoria di violazione.
- L'Amministrazione deve spiegare le ragioni di fatto e di diritto che fondano la pretesa tributaria, consentendo al contribuente di conoscere sia l'an sia il quantum dell'imposta richiesta.
- La motivazione svolge una funzione di garanzia: delimita il contenuto della pretesa e impedisce che l'Ufficio introduca successivamente contestazioni nuove o diverse rispetto a quelle indicate nell'atto.
- In una situazione analoga, l'insufficienza della motivazione può costituire un motivo per contestare la validità dell'avviso, soprattutto quando impedisca una difesa effettiva e consapevole.
- La valutazione della sufficienza motivazionale dipende dal contenuto concreto dell'atto e dalla possibilità effettiva per il contribuente di ricostruire le ragioni della pretesa.
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