Sentenza del 05/07/2016 n. 1755 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Avviso di accertamento parziale - Art. 41 bis d.p.r. n. 600/73 - Notifica a mezzo posta - Relata - Necessità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento parziale relativo all'anno d'imposta 2007, contestando principalmente l'inesistenza o nullità della notificazione per assenza della relata e per il mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e dalla legge n. 890/1982. Ha inoltre dedotto, per la prima volta in appello, l'incompetenza del Centro Operativo di Pescara a emettere l'atto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la legittimità dell'avviso. Ha stabilito che, per gli accertamenti parziali ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, l'art. 3, comma 4, del d.l. n. 261/1990, convertito nella legge n. 331/1990, consente la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in deroga all'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973. Pertanto non è necessaria una relata di notifica: è sufficiente l'invio della raccomandata e la prova della ricezione, desumibile anche dalla busta del piego. La contestazione relativa all'incompetenza è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello e comunque ritenuta infondata, poiché il Centro Operativo di Pescara era competente per gli accertamenti automatizzati. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate complessivamente in euro 2.187,20.
Norme richiamate
Art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Disciplina l'accertamento parziale, utilizzato nel caso per recuperare a tassazione maggiori redditi da fabbricati derivanti da canoni di locazione non dichiarati.
Art. 3, comma 4, d.l. n. 261/1990, convertito nella legge n. 331/1990
Gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere notificati dall'ufficio delle imposte mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto alla casa.
La norma deroga alle formalità ordinarie dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e consente la notificazione semplificata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata.
Art. 60 d.P.R. n. 600/1973
Prevede le regole ordinarie per la notificazione degli atti tributari, ma non si applica con le relative formalità quando opera la disciplina speciale degli accertamenti parziali notificati per raccomandata.
Artt. 137 e seguenti c.p.c.
Le formalità della notificazione tramite ufficiale giudiziario, compresa la relata, non sono necessarie quando l'ufficio fiscale utilizza direttamente la raccomandata con avviso di ricevimento prevista dalla disciplina speciale.
Legge n. 890/1982
La sentenza richiama le formalità della notificazione a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario, distinguendole dalla procedura semplificata direttamente utilizzabile dall'ufficio per gli accertamenti parziali.
Art. 156 c.p.c.
Regola la sanatoria delle nullità processuali per raggiungimento dello scopo; la Commissione non ha dovuto applicarlo, poiché la notificazione è stata ritenuta originariamente valida.
Art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Vieta, in linea generale, la proposizione in appello di nuove eccezioni e motivi non dedotti in primo grado. La censura sull'incompetenza dell'organo impositore, proposta solo in appello, è stata quindi dichiarata inammissibile.
Art. 28, comma 2, d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010
Autorizza l'Agenzia delle Entrate ad attribuire ad articolazioni speciali competenze nazionali o sovraregionali per attività automatizzate di controllo e accertamento.
Art. 97, comma 2, Costituzione
È richiamato in relazione alla riserva di legge sull'organizzazione degli uffici pubblici e alla legittimazione normativa dell'organizzazione interna dell'Agenzia delle Entrate.
Art. 21-octies legge n. 241/1990
La sentenza richiama il principio secondo cui, per attività amministrative vincolate, un vizio formale non determina necessariamente l'annullamento quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
Art. 15 d.lgs. n. 546/1992
Applica il principio della soccombenza: la parte che perde il giudizio è condannata al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Per un avviso di accertamento parziale ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973, la notifica può essere validamente effettuata direttamente dall'ufficio tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- In tale modalità semplificata non è normalmente necessaria una relata di notifica sull'originale o sulla copia dell'avviso; assume rilievo la prova della spedizione e della ricezione.
- La ricezione dell'atto e la proposizione tempestiva del ricorso possono incidere sulla rilevanza delle contestazioni riguardanti le formalità notificatorie, ma non sostituiscono la verifica della disciplina speciale applicabile.
- Le contestazioni sull'incompetenza dell'organo, sulla nullità dell'atto o su vizi procedurali devono essere formulate già in primo grado: introdurle per la prima volta in appello può comportarne l'inammissibilità.
- I centri operativi dell'Agenzia delle Entrate possono essere competenti per accertamenti automatizzati quando tale competenza sia prevista dalla legge e dagli atti organizzativi dell'Agenzia.
- In caso di soccombenza del contribuente, il rigetto dell'impugnazione può comportare anche la condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
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