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Sentenza

Sentenza del 05/07/2016 n. 1232 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Soggetti passivi - Società controllata con sede operativa all'estero - Sede amministrativa e residenza fiscale effettive in territorio italiano - Obblighi dichiarativi e di imposta - Sussistono.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione della residenza fiscale di una società controllata avente sede operativa all'estero. L'Amministrazione ha ritenuto che la sede amministrativa effettiva fosse in Italia, poiché nel territorio italiano si trovava il centro di comando societario dal quale partivano le decisioni amministrative più importanti, tra cui l'avvio di nuovi rapporti commerciali, la gestione del personale e l'approvvigionamento dei ricambi. La società contestava tale ricostruzione, presumibilmente valorizzando la sede formale e operativa estera.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, del DPR 917/1986, la società è stata considerata fiscalmente residente in Italia per la presenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, della sede amministrativa effettiva nel territorio nazionale. Per sede amministrativa deve intendersi il centro di direzione e comando della società, non necessariamente il luogo materiale in cui le decisioni vengono eseguite. Ne derivano gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni fiscali e di assolvimento delle imposte in Italia.

Norme richiamate

  • Art. 73, comma 3, del DPR 917/1986 (TUIR)

    Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

    La disposizione configura una presunzione legale relativa di residenza fiscale italiana fondata alternativamente sulla sede legale, sulla sede amministrativa o sull'oggetto principale dell'attività, purché tale elemento sussista per la maggior parte dell'anno.

Massime di principio

  • La sede legale o operativa formalmente situata all'estero non esclude la residenza fiscale italiana se il centro effettivo di direzione e comando si trova in Italia.
  • Per individuare la sede amministrativa rileva il luogo dal quale vengono assunte e coordinate le decisioni strategiche e gestionali più importanti, non necessariamente il luogo in cui tali decisioni vengono materialmente eseguite.
  • Elementi quali la gestione del personale, la conclusione o l'avvio di rapporti commerciali e l'approvvigionamento possono dimostrare l'esistenza della sede amministrativa effettiva in Italia.
  • Quando la sede amministrativa italiana è accertata per la maggior parte del periodo d'imposta, la società è soggetta agli obblighi dichiarativi e impositivi italiani, salvo prova contraria idonea a dimostrare l'effettiva direzione estera.

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