Sentenza del 05/07/2016 n. 2234 - Comm. Trib. Prov. Bari
IVA - Istanza di rimborso - Procedura fallimentare - Intervenuta omologazione del concordato - Curatore fallimentare - Legittimazione attiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legittimazione attiva del curatore è stata riconosciuta. Ai sensi dell'art. 136 della legge fallimentare, gli organi della procedura, incluso il curatore, restano in carica dopo l'omologazione del concordato per sovrintendere al relativo adempimento. Pertanto, il curatore può validamente proporre l'istanza di rimborso IVA derivante dalla nota di variazione, anche nella fase successiva all'omologazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il curatore ha richiesto il rimborso dell'IVA conseguente all'emissione di una nota di variazione ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, dopo l'intervenuta omologazione del concordato fallimentare. La questione riguardava la sua legittimazione attiva a presentare l'istanza, considerato che il concordato era già stato omologato.
Norme richiamate
Art. 136 della legge fallimentare
Gli organi della procedura continuano a restare in carica per sovraintendere all'adempimento del concordato.
L'omologazione del concordato non determina automaticamente la cessazione degli organi della procedura: questi conservano le proprie funzioni nella misura necessaria a vigilare e sovrintendere all'esecuzione del concordato. Da ciò deriva la legittimazione del curatore a compiere gli atti funzionali alla procedura, inclusa la richiesta di rimborso fiscale.
Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972
La norma disciplina le variazioni dell'imponibile e dell'imposta mediante nota di variazione. Nel caso esaminato, la nota di variazione costituisce il presupposto per la richiesta di rimborso dell'IVA.
Massime di principio
- L'omologazione del concordato non elimina, di per sé, la legittimazione degli organi della procedura: questi restano operativi per gli adempimenti e le attività necessarie all'esecuzione del concordato.
- Il curatore può continuare a esercitare le azioni e a presentare istanze connesse alla gestione e alla definizione dei rapporti fiscali della procedura, quando tali attività siano funzionali al soddisfacimento dei creditori o all'attuazione del concordato.
- La legittimazione va valutata in relazione alla concreta attività da svolgere: anche dopo l'omologazione, il curatore può agire se l'atto rientra nelle funzioni di vigilanza e sovrintendenza sull'adempimento del concordato.
- Una nota di variazione IVA validamente emessa può fondare una richiesta di rimborso da parte della procedura, senza che la precedente omologazione del concordato impedisca automaticamente tale iniziativa.
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