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Sentenza

Sentenza del 05/07/2016 n. 946 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Imposta di registro - cessione totalitaria quote societarie - elusione - sussiste - cessione di azienda

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione per imposta suppletiva di registro pari a 21.564 euro, emesso a seguito della cessione totalitaria delle quote della L. s.r.l., per un corrispettivo di 730.000 euro. L'Agenzia aveva riqualificato l'operazione come cessione di azienda ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, applicando la relativa imposta proporzionale. In primo grado la contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, sostenendo, tra l'altro, l'assenza di intento elusivo e la violazione delle garanzie procedimentali. L'Ufficio ha appellato la decisione, sostenendo che occorresse valorizzare la natura e gli effetti economici sostanziali dell'operazione, indipendentemente dalla forma giuridica della cessione di quote.

La decisione

La Commissione ha dichiarato ammissibile e fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, ai fini dell'imposta di registro, l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 imponga di considerare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'operazione, dando prevalenza alla causa reale e complessiva rispetto alla forma dei singoli negozi. La cessione totalitaria delle quote è stata quindi assimilata alla cessione dell'azienda sociale, poiché entrambe trasferiscono sostanzialmente i poteri di godimento e disposizione dell'azienda a nuovi soggetti. Non è stata ritenuta necessaria la prova certa di uno specifico intento elusivo. La sentenza di primo grado è stata riformata, è stato confermato l'operato dell'Ufficio e la contribuente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Il criterio fissato dall'art. 20 impone di privilegiare l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti rispetto al titolo e alla forma apparente.

    La norma consente di qualificare l'operazione secondo la sua causa concreta e i suoi effetti sostanziali. Nel caso esaminato, la cessione totalitaria delle quote è stata considerata fiscalmente assimilabile alla cessione dell'azienda, anche se formalmente strutturata come trasferimento di partecipazioni.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    L'appello deve contenere specifici motivi di impugnazione.

    L'appello dell'Ufficio è stato ritenuto ammissibile perché indicava specificamente l'insufficiente motivazione della sentenza di primo grado e la violazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986. Nel processo tributario l'appello ha inoltre carattere devolutivo pieno e consente il riesame della controversia nel merito.

  • Art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973

    La contribuente ne aveva dedotto la violazione per mancata instaurazione del contraddittorio, ma la decisione si è fondata principalmente sulla corretta riqualificazione dell'operazione ai fini dell'imposta di registro e sull'applicazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986.

  • Cass. civ., ordinanza n. 24594/2015

    La cessione totalitaria delle quote di una società ha la medesima funzione economica della cessione dell'azienda sociale.

    La cessione totalitaria delle quote è assimilabile, ai fini dell'imposta di registro, alla cessione dell'azienda perché realizza sostanzialmente il trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda a nuovi soggetti. Non è necessario che l'Agenzia dimostri con prova certa uno specifico intento elusivo.

Massime di principio

  • Ai fini dell'imposta di registro, la qualificazione fiscale di un'operazione può dipendere dai suoi effetti sostanziali e dalla causa concreta, non soltanto dalla forma contrattuale scelta dalle parti.
  • La cessione del 100% delle quote di una società operativa può essere trattata fiscalmente come cessione d'azienda quando produce, in concreto, il trasferimento del controllo e della disponibilità dell'azienda a nuovi soggetti.
  • Secondo l'orientamento applicato nella sentenza, per riqualificare la cessione totalitaria delle quote non è indispensabile provare un intento elusivo specifico: è sufficiente la sostanziale identità della funzione economica con la cessione d'azienda.
  • Nelle operazioni societarie strutturate mediante più atti o mediante una forma negoziale diversa dalla cessione diretta dell'azienda, occorre valutare l'operazione complessiva e i suoi effetti economici, considerando il possibile diverso trattamento fiscale.
  • Un appello tributario è ammissibile quando individua specificamente gli errori della sentenza impugnata, anche se ripropone argomentazioni già svolte in primo grado.

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