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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20328/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dall’azione revocatoria ordinaria proposta da una cooperativa agricola per ottenere la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, di due atti di donazione con cui un soggetto aveva trasferito beni immobili ai figli nel 2009. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 2901 c.c.; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, respingendo anche l’eccezione preliminare di nullità della notificazione dell’atto introduttivo. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, in primo luogo la nullità della notifica ex art. 139 c.p.c. e art. 160 c.p.c., sostenendo che l’atto era stato consegnato a un figlio non convivente con il destinatario e in un luogo diverso dalla residenza del padre, e lamentando inoltre che la querela di falso non sarebbe stata considerata; in secondo luogo hanno denunciato violazione dell’art. 2901 c.c., contestando l’anteriorità del credito rispetto agli atti dispositivi, la sussistenza della scientia damni e dell’eventus damni, e sostenendo che il credito della cooperativa non fosse ancora sorto o comunque non fosse provato nei termini richiesti, poiché la detenzione del capannone sarebbe avvenuta in forza di un provvedimento giudiziario legittimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello sulla notificazione, osservando che la consegna dell’atto a familiare indicato come convivente presso la residenza del destinatario integra la presunzione di conoscenza e che i ricorrenti non avevano fornito prova contraria né dimostrato la querela di falso. Ha poi ritenuto inammissibile anche la censura sulla revocatoria, perché mirava a sollecitare un riesame del fatto, non consentito in sede di legittimità: la Corte territoriale aveva accertato che il credito della cooperativa traeva origine da una pretesa risarcitoria già fatta valere nel 2006 per l’illecita detenzione di un capannone protrattasi fino al 2006, e che quindi nel 2009 i debitori erano consapevoli di essere potenziali debitori; la Corte ha ribadito che, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente anche un credito eventuale o litigioso, che l’anteriorità va riferita al momento di insorgenza del credito e che l’eventus damni consiste anche nel rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    La notificazione a persona di famiglia presso la residenza del destinatario è ritenuta rituale se il consegnatario si dichiara convivente; opera la presunzione di conoscenza dell’atto, superabile con prova contraria a carico del destinatario.

  • art. 160 c.p.c.

    La dedotta nullità della notificazione non è riconosciuta quando risulti rispettato il meccanismo notificatorio previsto dall’art. 139 c.p.c. e manchi prova contraria.

  • art. 2901 c.c.

    Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria rileva anche un credito eventuale o litigioso; l’anteriorità del credito si valuta al momento in cui esso insorge e l’eventus damni sussiste anche se l’atto rende più difficile o incerta la soddisfazione del credito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La proposizione di motivi manifestamente inammissibili integra colpa grave e giustifica la condanna equitativa al risarcimento/danno nella misura liquidata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella notificazione ex art. 139 c.p.c., la consegna dell’atto a un familiare del destinatario, indicato come convivente, presso la residenza di quest’ultimo è idonea a perfezionare la notifica, salvo prova contraria del destinatario circa il carattere meramente occasionale della presenza del consegnatario.
  • In sede di legittimità, la censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • L’azione revocatoria ordinaria presuppone una nozione ampia di credito: è sufficiente una ragione di credito anche eventuale o litigiosa, senza necessità di previa liquidazione o accertamento definitivo del credito.
  • Ai fini dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, conta il momento di insorgenza della ragione di credito e non quello del suo accertamento giudiziale.
  • L’eventus damni ricorre anche quando l’atto dispositivo non azzera il patrimonio del debitore ma rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito; se il debitore contesta l’esistenza di residui patrimoniali sufficienti, l’onere della prova grava su di lui.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente inammissibili può integrare colpa grave ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., con conseguente condanna a una somma ulteriore a titolo sanzionatorio/risarcitorio.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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