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Sentenza

Sentenza n. 8909/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, dell’ordinanza n. 51 del 3 maggio 2024 del Comune di Montalto di Castro, notificata alla sig.ra Michela Salvati in data 9 maggio 2024

Giustizia amministrativa202407884

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione n. 51 del 3 maggio 2024, successivamente annullata in autotutela e sostituita dall’ordinanza n. 112 del 12 settembre 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo quattro motivi. Con il primo hanno lamentato erroneità e infondatezza dei presupposti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, illogicità e insufficienza della motivazione, nonché violazione dell’art. 3 Cost., sostenendo anche il decorso del tempo dalla realizzazione delle opere. Con il secondo hanno dedotto violazione dell’art. 828 c.c., difetto di istruttoria e carenza e contraddittorietà della motivazione, prospettando l’intervenuto acquisto per usucapione di alcune aree interessate dalle edificazioni. Con il terzo e il quarto motivo hanno dedotto violazione degli artt. 31, 33 e 34 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e motivazione carente e contraddittoria, sostenendo la riconducibilità degli abusi alla fiscalizzazione mediante sanzione pecuniaria, anche in presenza di un preesistente titolo edilizio. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato l’ordinanza n. 112/2024, annullando in autotutela e sostituendo l’ordinanza impugnata; il nuovo atto ha richiamato per la prima volta l’art. 35 d.P.R. 380/2001 e ha individuato diversamente i destinatari e la responsabilità degli abusi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l’ordinanza n. 51/2024 era stata annullata e sostituita dall’ordinanza n. 112/2024, non meramente confermativa né elusiva, la quale aveva modificato sia il quadro motivazionale sia i destinatari e l’imputazione delle opere abusive. L’eventuale annullamento dell’atto originario non avrebbe quindi inciso sulla permanenza dell’ordinanza sostitutiva, non impugnata dalle ricorrenti. Il Collegio ha comunque esaminato il merito, ritenendo il ricorso infondato. Ha escluso che l’ordine di demolizione, avente natura reale, dipenda dalla responsabilità soggettiva del proprietario o dell’occupante e ha negato che il mero decorso del tempo possa fondare un legittimo affidamento alla conservazione dell’abuso. Ha ritenuto irrilevante, ai fini della legittimità dell’ordine, l’eventuale usucapione delle aree, poiché le ricorrenti sarebbero comunque tenute all’ottemperanza sia in qualità di proprietarie sia in qualità di responsabili della realizzazione delle opere. Quanto alla fiscalizzazione, ha osservato che le ricorrenti non avevano allegato né provato le ragioni per cui avrebbe dovuto applicarsi la disciplina degli artt. 33 o 34 d.P.R. 380/2001 anziché quella dell’art. 31, relativa anche agli interventi in totale difformità o con variazioni essenziali. In ogni caso, la verifica dei presupposti per sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria appartiene alla fase esecutiva e non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza demolitoria; in tale fase gli interessati possono dedurre, mediante motivato accertamento tecnico, il pericolo per la stabilità dell’edificio. Le ulteriori questioni, anche riferite alla posizione di A.R.S.I.A.L., avrebbero potuto rilevare soltanto in sede esecutiva e non incidevano sulla legittimità dell’atto impugnato. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, alle spese in favore del Comune e di A.R.S.I.A.L., liquidate in euro 1.000 per ciascuna parte, mentre nulla è stato disposto nei rapporti con la controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3 c.p.a.

    Consente al giudice di avvisare le parti dei profili rilevanti ai fini della decisione, compresa la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 828 c.c.

    La questione dell’eventuale usucapione delle aree non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione, poiché le ricorrenti restano comunque obbligate all’ottemperanza in ragione della loro posizione proprietaria o della responsabilità per la realizzazione degli abusi.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    “quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile”

    La disciplina riguarda anche gli interventi eseguiti in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto a un preesistente permesso di costruire; le ricorrenti non hanno allegato né provato i presupposti per escluderne l’applicazione.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    Rileva per l’individuazione delle variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio preesistente, nell’ambito della qualificazione dell’abuso.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La fiscalizzazione invocata dalle ricorrenti non è stata adeguatamente allegata o provata e, comunque, la sua applicazione è questione della fase esecutiva.

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    La sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria non costituisce condizione di legittimità dell’ordine demolitorio e può essere valutata in sede esecutiva.

  • art. 35 d.P.R. 380/2001

    È stato richiamato per la prima volta nell’ordinanza sostitutiva n. 112/2024, concorrendo a escluderne la natura meramente confermativa rispetto all’ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione edilizia ha natura reale e può essere rivolto al proprietario o all’occupante dell’immobile indipendentemente dall’accertamento della responsabilità soggettiva nella realizzazione dell’abuso.
  • Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell’opera abusiva non fa sorgere, in capo al proprietario o al responsabile, un legittimo affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.
  • L’eventuale acquisto per usucapione delle aree interessate da opere abusive non determina, di per sé, l’illegittimità dell’ordine di demolizione quando il destinatario resti comunque obbligato all’ottemperanza in qualità di proprietario o di responsabile della realizzazione delle opere.
  • La verifica dei presupposti per la fiscalizzazione dell’abuso edilizio, mediante sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria, appartiene alla fase esecutiva dell’ordine demolitorio e non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza di demolizione; il pericolo per la stabilità dell’edificio deve essere dedotto sulla base di un motivato accertamento tecnico.
  • La sostituzione del provvedimento impugnato con un nuovo atto non meramente confermativo o elusivo, che modifichi il quadro giuridico o fattuale, fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto originario e comporta l’improcedibilità del ricorso, se il nuovo atto non è stato impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoria

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