Cassazione Civile, Ordinanza n. 10713/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per il 2007, la plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso di un immobile acquistato da meno di cinque anni. In primo e secondo grado la pretesa erariale era stata confermata sul presupposto che la contribuente non avesse dimostrato che l'immobile fosse stato adibito ad abitazione di un familiare, circostanza rilevante per escludere la tassazione della plusvalenza. La Corte territoriale aveva ritenuto priva di rilevanza probatoria, nel processo tributario, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dalla contribuente. Con ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la plusvalenza fosse fiscalmente irrilevante perché l'immobile era stato abitato dalla cognata della ricorrente, come attestato da certificazione anagrafica; 2) violazione dell'art. 58 d.lgs. n. 546/1992, per omessa pronuncia sulla legittimità della produzione in appello di un certificato di stato di famiglia storico parziale; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e incomprensibile, in quanto aveva escluso valore probatorio alle autocertificazioni e non aveva correttamente valutato la documentazione anagrafica, dalla quale risultava la residenza della familiare nell'immobile per la maggior parte del periodo rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, ritenendoli connessi, e ha dichiarato assorbito il primo. Ha affermato che la motivazione della sentenza d'appello era incoerente e contraddittoria perché aveva trascurato di valutare il certificato anagrafico prodotto in primo grado, concentrandosi invece su una supposta discrasia con la successiva autocertificazione. La richiesta di decisione nel merito fondata su un preteso giudicato formatosi in un giudizio parallelo non è stata accolta, poiché non era provata la definitività di quella decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986
La plusvalenza derivante dalla cessione di immobile entro cinque anni dall'acquisto non è imponibile se l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale del cedente o di un suo familiare per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
La censura riguardava la mancata pronuncia sulla producibilità in appello di documentazione anagrafica nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È stato invocato per dedurre la violazione di legge in relazione alla disciplina fiscale della plusvalenza.
art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
È stato invocato per dedurre omessa pronuncia e nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile.
art. 12 preleggi
Richiamato come parametro ermeneutico nella definizione dell'anomalia motivazionale censurabile in cassazione.
art. 381-bis 1, cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla memoria depositata prima dell'adunanza camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è censurabile, come vizio di motivazione rilevante ex art. 360 c.p.c., solo l'anomalia motivazionale che si traduce in una effettiva violazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre non è deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è apparente o incomprensibile quando la sentenza omette di valutare un elemento probatorio decisivo e si concentra su profili marginali o inconciliabili con la struttura logica della decisione.
- Nel processo tributario la prova documentale anagrafica può essere decisiva per dimostrare la destinazione abitativa dell'immobile ai fini dell'esenzione della plusvalenza, e il giudice deve valutarla espressamente.
- Quando una censura di omessa pronuncia o motivazione apparente investe il nucleo decisivo della decisione, i motivi connessi devono essere esaminati congiuntamente e l'eventuale vizio comporta cassazione con rinvio.
- La decisione nel merito da parte della Corte di cassazione presuppone la prova certa e attuale del giudicato esterno invocato; in mancanza di tale prova, la richiesta non può essere accolta.
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