Cassazione Penale, Sentenza n. 31535/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha riqualificato taluni fatti (es. art. 393 c.p. per Giannelli e Orazio Mercuri), escluso l'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90 per alcuni imputati e rideterminato le pene. Le doglianze riguardano in massima parte: a) la mancata o insufficiente motivazione nella determinazione della pena dopo l'esclusione dell'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90; b) il calcolo degli aumenti per la continuazione alla luce del ridimensionamento del reato-base e della declaratoria di incostituzionalità dei limiti edittali per i reati-fine ex art. 73, comma 1; c) l'addebito dell'aggravante per agevolazione mafiosa ex art. 7 della legge n.152/1991 per alcuni imputati (assorbimento di proventi, esazione del "punto", ruolo di tramite); d) l'illegittima condanna di Giannelli alla rifusione delle spese della parte civile nel giudizio di rinvio; e) violazioni di norme procedurali (art. 627 c.p.p., art. 597 c.p.p.) e di principi di diritto relativi alla determinazione del minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, eccetto il motivo di Giannelli relativo alla condanna al pagamento delle spese a favore della parte civile, che è stato accolto. In dettaglio: - confermata in linea di massima la riqualificazione e le statuizioni di merito sul piano sostanziale e probatorio, ivi incluse le statuizioni circa l'aggravante per agevolazione mafiosa nei confronti di alcuni imputati; - ritenute manifestamente infondate le censure sulla determinazione della pena dopo l'esclusione dell'aggravante ex art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/90, con richiamo al principio per cui, se la pena è inferiore alla media edittale o prossima al minimo, non è sempre necessaria una motivazione analitica ulteriore; - respinti i profili relativi al calcolo degli aumenti per continuazione e all'effetto della sentenza costituzionale sui limiti edittali, ritenuti correttamente considerati dal giudice d'appello; - accolto il motivo di Giannelli sulla condanna alle spese della parte civile nel giudizio di rinvio: la statuizione è annullata senza rinvio in quanto il giudizio di rinvio aveva ad oggetto solo la determinazione della pena e l'eventuale accoglimento non poteva recare pregiudizio alla parte civile; - dichiarati inammissibili gli altri ricorsi e condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di Euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 393 cod. pen.
Richiamato in relazione a una riqualificazione di capo d'imputazione per alcuni imputati (Giannelli e Mercuri Orazio), confermando che il giudice di merito può procedere a diversa ricostruzione quando supportata dagli elementi probatori.
d.P.R. n. 309/1990, art. 74, commi 2 e 3
L'esclusione dell'aggravante ordinaria di cui al comma 3 è stata operata dal giudice d'appello per alcuni imputati; la Corte ha ritenuto che la mancata esplicita dosimetria della riduzione non fosse censurabile, soprattutto perché la pena risultava posta ben al di sotto della media edittale.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1
Rilevante ai fini del calcolo della continuazione e dei limiti edittali: la Corte ha preso in considerazione la sentenza della Corte costituzionale che ha rideterminato i limiti edittali per i reati-fine, ma ha ritenuto corretta la valutazione d'appello sulla riduzione degli incrementi.
art. 132 cod. pen.
Richiamato come criterio generale per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che, quando la pena è inferiore alla media edittale o prossima al minimo, l'obbligo motivazionale si attenua e può essere desunto dalla motivazione complessiva.
art. 133 cod. pen.
Usato come riferimento ai criteri da considerare nella determinazione della pena (circostanze attenuanti e aggravanti, personalità del reo, finalità rieducative); la Corte ha ritenuto i richiami generici sufficienti in presenza di pena prossima al minimo.
art. 81 cod. pen.
Richiamato nei ricorsi relativi al cumulo e alla continuazione, ma le doglianze sono state ritenute generiche o infondate.
art. 627 cod. proc. pen.
Riferito ai motivi di ricorso che censuravano la motivazione e il trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto le critiche inammissibili o infondate.
art. 597 cod. proc. pen.
Citando il divieto di reformatio in peius per l'appellante; la Corte ha confermato che il rideterminarsi della pena in termini più favorevoli in applicazione di norme più favorevoli non offende il divieto se non sovverte il giudizio di disvalore.
art. 7 legge n. 152/1991 (agevolazione mafiosa)
La Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione che riconduce alla consapevolezza e volontà degli imputati nel destinare proventi al sodalizio e nell'esazione del 'punto', giustificando l'applicazione dell'aggravante per alcuni ricorrenti.
art. 648 cod. proc. pen.
Citato nelle censure difensive in relazione alla determinazione della pena; le questioni sono state ritenute comunque infondate.
Corte costituzionale, sentenza n. 40/2019
La sentenza costituzionale che ha inciso sui limiti edittali dei reati-fine è stata considerata dal giudice d'appello e tenuta in conto dalla Cassazione nella valutazione degli incrementi per continuazione.
Massime di principio
- Quando il giudice di merito infligge una pena inferiore alla media edittale o prossima al minimo, l'obbligo di motivazione nella quantificazione può essere attenuato: la dosimetria può essere desumibile dalla motivazione complessiva senza una esposizione analitica supplementare.
- L'esclusione di un'aggravante (es. art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90) non implica automaticamente l'obbligo di una nuova, dettagliata articolazione della pena se la pena stabilita resta ben al di sotto della media edittale e la motivazione complessiva giustifica la scelta.
- Le modifiche dei limiti edittali operate dalla Corte costituzionale devono essere valutate dal giudice di merito nella rideterminazione della pena e degli incrementi per continuazione, ma le censure devono dimostrare specificamente il pregiudizio per essere fondate.
- L'aggravante per agevolazione mafiosa può essere desunta da elementi concreti quali esazione sistematica di proventi, destinazione dei proventi al mantenimento di detenuti del sodalizio e ruolo organico nell'organizzazione; la prova può emergere anche da intercettazioni e comportamenti ripetuti.
- In un giudizio di rinvio che abbia per oggetto unicamente la determinazione della pena, eventuali decisioni favorevoli all'imputato che non recano pregiudizio alla parte civile comportano che la parte civile non ha titolo a ottenere la rifusione delle spese processuali del giudizio di rinvio.
- Il divieto di reformatio in peius non ostacola l'applicazione in appello della disciplina penale più favorevole (anche se la pena risultasse collocata in diversa posizione della forbice edittale), purché non si sovverta il giudizio di disvalore espresso dal primo giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31411/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31433/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31434/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31435/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31437/2022 del 23/08/2022
- Sentenza penale · 23 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31439/2022 del 23/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →