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Sentenza

Sentenza del 14/07/2017 n. 1785 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Termini per la notifica di cartella di pagamento - per le imposte dovute dall'azienda prima della cessione - al coobbligato cessionario dell'azienda di cui all'art. 25, d.P.R. 29.09.1973, n. 602 - Necessità della preventiva escussione del debitore principale - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La cessionaria ha impugnato quattro cartelle relative a IRES, IRPEF e IVA dovute dalla società cedente per gli anni 2004, 2005 e 2006. Ha sostenuto che la notifica fosse decaduta ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 e che non fosse stata dimostrata una preventiva e diligente escussione della cedente, necessaria in ragione della responsabilità sussidiaria del cessionario prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997. L'Amministrazione ha invece sostenuto che la notifica tempestiva alla debitrice principale rendesse possibile la successiva riscossione nei confronti della cessionaria e ha richiamato anche la mancata richiesta del certificato fiscale da parte della cessionaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento delle cartelle e dei relativi ruoli disposto dalla CTP di Prato. Ha ritenuto che il termine decadenziale dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 operi anche nei confronti del coobbligato cessionario: la notifica alla cessionaria effettuata nel 2014, per debiti del 2004-2006, era quindi tardiva. In ogni caso, la preventiva escussione della cedente non era stata eseguita per gli anni 2004 e 2005 e, per il 2006, era stata svolta in modo meramente apparente e non diligente, limitandosi a un accesso presso il commercialista domiciliatario senza adeguate ricerche di crediti, beni mobili o immobili. È stato respinto anche l'appello incidentale della cessionaria, diretto a ottenere la chiamata in causa della cedente, perché i rapporti interni tra condebitori esulavano dal giudizio. Le spese sono state liquidate in 10.000 euro oltre accessori, con compensazione di un quarto e condanna dell'Amministrazione al pagamento di 7.500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla norma.

    Il termine decadenziale per la notifica della cartella si applica sia al debitore principale sia al coobbligato cessionario. La notifica tempestiva al debitore principale non consente di notificare senza limiti temporali la cartella al coobbligato.

  • Art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Il cessionario d'azienda risponde in solido, nei limiti previsti dalla norma, per i debiti tributari del cedente, con beneficio della preventiva escussione del cedente.

    La responsabilità del cessionario è sussidiaria e dipendente: l'Amministrazione deve prima procedere nei confronti del debitore principale e può rivolgersi al cessionario soltanto se tale riscossione è infruttuosa, salvo il rispetto dei termini decadenziali.

  • Art. 24 Costituzione

    La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi è sempre ammessa.

    La previsione di un termine decadenziale per la notifica della cartella è necessaria per garantire certezza dei rapporti e tutela del contribuente, secondo il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005.

  • Art. 543 c.p.c.

    Richiamato come strumento per l'esecuzione presso terzi sui crediti del debitore principale; la sua omessa considerazione può rendere non diligente il tentativo di preventiva escussione.

  • Art. 555 c.p.c.

    Richiamato per l'esecuzione forzata immobiliare sui beni del debitore principale; adeguate ricerche sui beni immobili devono precedere o accompagnare una seria attività di escussione.

  • Cass. civ., sentenza 5 settembre 2016, n. 17593

    Non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale deve considerarsi l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso il debitore, quando non risultino effettuate idonee ricerche sul debitore medesimo.

    La preventiva escussione deve essere effettiva, seria e diligente; un accesso formale o un pignoramento mobiliare negativo non sono sufficienti se non sono state ricercate anche disponibilità presso terzi e beni immobili.

  • Art. 1310 c.c.

    La disciplina dell'interruzione della prescrizione nelle obbligazioni solidali non è applicabile ai termini di decadenza previsti per la notifica della cartella.

Massime di principio

  • Quando il cessionario d'azienda è responsabile in via sussidiaria per debiti tributari del cedente, l'Amministrazione deve prima tentare concretamente di riscuotere dal debitore principale.
  • La preventiva escussione non può essere solo apparente: occorre documentare ricerche diligenti su conti, crediti verso terzi, beni mobili e immobili e procedere esecutivamente quando emergano beni aggredibili.
  • Il termine decadenziale per notificare la cartella al coobbligato deve essere rispettato autonomamente; la notifica tempestiva al debitore principale non sana automaticamente una notifica tardiva al cessionario.
  • La mancata richiesta del certificato fiscale previsto per il cessionario non elimina né modifica gli obblighi dell'Amministrazione in materia di termini di notifica e preventiva escussione.
  • In un contenzioso analogo è essenziale verificare separatamente la tempestività della cartella notificata al cessionario, la concreta escussione del cedente e la corretta intestazione degli atti.

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