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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02662/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2001, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973. La contribuente lo aveva impugnato sostenendo che l'Ufficio non avesse considerato le rimanenze finali di esercizio e avesse invece trattato tutta la merce acquistata come venduta, applicando un ricarico del 33%. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso rideterminando il ricarico al 20%. La CTR aveva poi dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto un unico motivo, ma la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare della notificazione del ricorso: la notifica era avvenuta a mezzo posta sia presso la residenza della contribuente sia presso il difensore domiciliatario, ma l'Agenzia non aveva depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, e nel fascicolo tali cartoline risultavano mai prodotte. La Corte ha quindi ritenuto non provata l'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate per mancato deposito degli avvisi di ricevimento delle notifiche effettuate a mezzo posta, necessari a provare il perfezionamento del procedimento notificatorio e quindi la regolare instaurazione del contraddittorio. È stata esclusa la possibilità di assegnare un termine per il deposito successivo e non è stata disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., in assenza dei relativi presupposti. Nessuna pronuncia sulle spese, perché la resistente non ha svolto attività difensiva. La Corte ha inoltre precisato che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    Norma fondante l'avviso di accertamento emesso in via parziale/anticipata nel caso concreto.

  • art. 379 c.p.c.

    È richiamato per indicare il termine entro cui è consentito il deposito dell'avviso di ricevimento fino all'udienza di discussione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per indicare il termine entro cui è consentito il deposito dell'avviso di ricevimento fino all'adunanza camerale.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione non è consentita quando manchi il deposito dell'avviso di ricevimento e non ricorrano i presupposti per rimediare al vizio notificatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione è notificato a mezzo posta, il deposito dell'avviso di ricevimento è necessario per provare il perfezionamento della notificazione e l'effettiva instaurazione del contraddittorio.
  • Se il ricorrente omette di depositare l'avviso di ricevimento entro il termine utile e l'intimato non svolge difese, il ricorso è inammissibile; non è consentita una mera concessione di termine per sanare la mancanza.
  • La rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. non è un rimedio generalizzato alla mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ma presuppone specifiche condizioni non ravvisate nel caso esaminato.
  • Per le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato e ammesse alla prenotazione a debito, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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