Cassazione Penale, Sentenza n. 22257/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le parti civili impugnavano l'assoluzione di Masala Giuseppe Massimo per il reato di infedeltà patrimoniale ex art. 2634 c.c., relativa a un bonifico di euro 27.563,28 disposto dall'amministratore dal conto sociale al proprio conto personale. Sostenevano che sussistesse un conflitto di interessi, l'assenza di autorizzazione o predeterminazione del pagamento e la mancata prova del diritto di credito dell'imputato, nonché l'inidoneità probatoria del presunto contratto di agenzia (mancanza di forma scritta provante). Il ricorso per cassazione contestava la violazione di legge e i vizi di motivazione della sentenza della Corte d'appello che aveva ritenuto legittimo il pagamento perché ricondotto a provvigioni spettanti all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la motivazione dei giudici di merito presenti lacune rilevanti. Ha richiamato i presupposti per la configurabilità del reato ex art. 2634 c.c. (conflitto di interessi effettivo, atto di disposizione, danno patrimoniale intenzionale, fine di procurare a sé un ingiusto vantaggio) e osservato che i giudici di merito non hanno verificato adeguatamente se il conflitto di interessi fosse superato da autorizzazione o predeterminazione (art. 1395 c.c.), né hanno valutato la prova dell'effettivo diritto alle provvigioni (inclusi gli obblighi di rendiconto dell'agente e la disciplina di iscrizione/segnalazione di cui al d.lgs. 59/2010). Inoltre la Corte ha rilevato errori sulla distribuzione dell'onere della prova. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rimessa per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello; la Corte ha altresì disposto che il giudice di rinvio provveda alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili in questo grado di legittimità.
Norme richiamate
art. 2634 cod. civ.
Disposizione sulla responsabilità dell'amministratore per atti compiuti in conflitto di interessi: la Corte richiama i presupposti per la configurabilità del reato (conflitto effettivo, atto di disposizione, danno intenzionale, fine di procurare un ingiusto profitto).
art. 1395 cod. civ.
Presunzione iuris tantum di conflitto di interessi per l'operazione del rappresentante con se stesso; l'amministratore deve superare tale presunzione dimostrando predeterminazione del contenuto o autorizzazione specifica della società.
art. 1746, co. 2 cod. civ.
Rinvio agli obblighi del commissionario (tra cui rendiconto) per l'agente: la Corte ritiene che l'obbligo di rendiconto non possa essere escluso dalla pattuizione e che la liquidazione unilaterale delle provvigioni richieda verifica congiunta dell'adempimento.
artt. 1175 e 1176 cod. civ.
Principi di diligenza e collaborazione che governano l'esecuzione del rapporto contrattuale e che impongono la verifica dell'esatto adempimento prima della liquidazione delle provvigioni.
art. 1713 cod. civ.
Norma sul rendiconto del commissionario richiamata per analogia in ordine agli obblighi dell'agente.
art. 1742, secondo comma, cod. civ.
La forma scritta è richiesta per provare l'esistenza del contratto di agenzia; l'assenza della firma del preponente può rendere inefficace la prova scritta e costituisce elemento probatorio significativo sulla regolarità del rapporto.
d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, artt. 73 e 74
Disciplinano la segnalazione certificata di inizio attività e l'iscrizione per agenti/intermediari: la Corte richiama che il diritto alla provvigione può essere subordinato all'adempimento degli obblighi di registrazione/segnalazione previsti, e l'omissione di valutare questo punto è vizio motivazionale.
legge 3 maggio 1989, n. 39, art. 6
Principio secondo cui hanno diritto alla provvigione solo gli iscritti nei ruoli; la Corte cita la giurisprudenza che estende il principio anche alla disciplina del d.lgs. 59/2010.
Massime di principio
- Per integrare la fattispecie di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) è necessario un conflitto di interessi reale, attuale e obiettivamente valutabile che ponga l'amministratore in posizione antitetica rispetto alla società.
- Quando il rappresentante (o amministratore) conclude o esegue un contratto in favore di sé stesso scatta la presunzione iuris tantum di conflitto di interessi ex art. 1395 c.c.; spetta al rappresentante dimostrare una preventiva autorizzazione o la predeterminazione del contenuto per superarla.
- Il pagamento di provvigioni dall'ente all'amministratore/agente richiede una verifica effettiva dell'adempimento dell'attività, del rendiconto e della correttezza del calcolo; clausole predeterminate non esonerano dalla verifica dell'effettiva prestazione.
- La prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di agenzia è rilevante: la mancanza di una forma scritta idonea (ai sensi dell'art. 1742 c.c.) può ostacolare la prova del diritto alle provvigioni e giustificare sospetti di operatività extra-ordinaria.
- In controversie su pagamenti disposti dall'amministratore a proprio favore l'onere di provare l'effettiva esecuzione della prestazione che legittima il credito grava su chi pretende il pagamento; l'errata attribuzione dell'onere della prova può determinare l'annullamento della decisione.
- Se la motivazione di merito omette accertamenti essenziali (es. autorizzazione societaria, prova del credito, controllo contabile) la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, anche al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
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