Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10329/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una condomina per il pagamento di contributi condominiali relativi, in larga parte, a lavori straordinari deliberati dall’assemblea e risultanti dal bilancio consuntivo approvato. La condomina aveva proposto opposizione sostenendo di non aver potuto visionare preventivamente i documenti contabili e deducendo che i lavori di manutenzione non erano stati completati; in corso di giudizio aveva inoltre versato una somma parziale, accettata come acconto. Il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. In appello la condomina aveva insistito sulla necessità di revoca del decreto per effetto del pagamento parziale e sulle doglianze relative alla consultazione dei documenti e alla mancata esecuzione dei lavori; il condominio aveva proposto appello incidentale chiedendo anch’esso la revoca del decreto per il pagamento dell’acconto. Il tribunale aveva revocato il decreto per il fatto sopravvenuto del pagamento parziale, condannando però la condomina al residuo, e aveva poi compensato in parte le spese. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione lamentando, da un lato, l’erronea regolazione delle spese e l’omessa liquidazione di quelle della fase monitoria e del primo grado; la condomina ha proposto ricorso incidentale sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto considerare la mancata esecuzione dei lavori e che il giudizio di opposizione avrebbe potuto far valere tali profili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della condomina, ritenendo infondata la censura sulla mancata considerazione dell’asserito inadempimento dell’appaltatore e chiarendo che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, il condomino non può far valere l’inadempimento del terzo appaltatore come difesa contro il credito del condominio, essendo distinte le due vicende. Ha invece accolto il ricorso principale del condominio: la revoca del decreto per sopravvenuto pagamento parziale non giustifica la compensazione delle spese disposta dal tribunale, perché il pagamento avvenuto nel corso del giudizio di opposizione non muta la valutazione di complessiva soccombenza del debitore intimato ai fini dell’art. 91 c.p.c.; inoltre, il giudice di appello non aveva liquidato le spese del primo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La regolazione delle spese deve tener conto dell’esito complessivo della lite; il mero pagamento parziale intervenuto nel corso del giudizio non esclude la soccombenza del debitore intimato.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese non è giustificata dal solo adempimento parziale sopravvenuto, quando il risultato finale della lite mantiene la prevalente soccombenza del debitore.

  • art. 641 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle spese della fase monitoria e dell’opposizione; la Corte rileva che il giudice di merito non aveva correttamente regolato tali spese.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti della decisione sull’ingiunzione e alla disciplina delle spese della fase monitoria/oppositiva.

  • art. 1137 c.c.

    L’annullabilità della deliberazione condominiale deve essere fatta valere con apposita domanda riconvenzionale di annullamento entro il termine perentorio previsto; non può essere dedotta solo in via di eccezione.

  • art. 645 c.p.c.

    L’opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda del creditore, in prosecuzione del procedimento monitorio.

  • art. 1118 c.c.

    Richiamato come base dell’obbligo del singolo partecipante di contribuire alle spese per le cose comuni.

  • art. 1123 c.c.

    Richiamato come fondamento del regime di ripartizione delle spese condominiali tra i partecipanti.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La censura incidentale è stata ritenuta infondata perché le questioni dedotte attenevano a un profilo giuridicamente irrilevante rispetto al credito azionato.

  • art. 360 n. 2 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente incidentale a sostegno della censura sul rispetto dell’autonomia dei giudizi, ma senza fondamento alla luce della distinzione tra credito condominiale e rapporti con l’appaltatore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali fondati su una delibera assembleare non impugnata, il condomino debitore non può paralizzare il credito del condominio deducendo l’inadempimento dell’appaltatore o la mancata esecuzione dei lavori, perché il rapporto contributivo verso il condominio è autonomo rispetto al rapporto contrattuale con il terzo esecutore dell’opera.
  • L’eventuale illegittimità della delibera assembleare posta a base del decreto può essere fatta valere, quanto all’annullabilità, solo con apposita domanda di annullamento nel rispetto dell’art. 1137 c.c.; non è sufficiente una mera eccezione nel giudizio di opposizione.
  • L’opposizione a decreto ingiuntivo è una fase di cognizione piena inserita nel procedimento monitorio: la revoca del decreto per pagamento sopravvenuto non trasforma automaticamente la disciplina delle spese, che va regolata secondo il complessivo esito della lite.
  • Il pagamento parziale del debito effettuato nel corso del giudizio di opposizione, se non integra un soddisfacimento tale da mutare la sostanziale soccombenza del debitore, non giustifica di per sé la compensazione delle spese di lite.
  • In materia di spese condominiali per lavori straordinari, il debito del singolo partecipante nasce dal regime legale di contribuzione alle cose comuni e non dalle vicende del rapporto tra condominio e appaltatore.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiOpposizioni esecutive
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.