Cassazione Penale, Sentenza n. 43781/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la misura cautelare interdittiva per il reato previsto dall'art. 648-ter cod. pen.; il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo di aver acquistato, tra aprile 2018 e maggio 2019, "diritti all'aiuto" senza consapevolezza della loro provenienza illecita (la notitia criminis sarebbe emersa solo con l'ordinanza custodiale del 15/1/2020 nell'indagine "Nebrodi 1"). Si rileva inoltre che in parte dei giudizi a carico di Sebastiano Craxi e prestanome vi furono assoluzioni per le truffe contestate, con conseguente dedotta inconsistenza della gravità indiziaria; si sostiene altresì che l'operazione non sarebbe stata idonea a dissimulare la provenienza illecita dei beni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva desunto la consapevolezza della provenienza illecita dei titoli dal contesto fattuale (stretti vincoli familiari con Sebastiano Craxi, ruolo delle compagini societarie, tempistica delle costituzioni societarie e degli acquisti). Inoltre la Corte ha ritenuto prevalente l'orientamento secondo cui l'art. 648-ter cod. pen. non richiede che la condotta di impiego abbia connotazioni dissimulatorie: è sufficiente l'impiego di utilità di provenienza delittuosa, in quanto il reato tutela l'integrità del mercato. Conseguentemente sussisteva il fumus commissi delicti e la conferma della misura cautelare e del sequestro preventivo è stata considerata legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 648-ter cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 648-ter come norma che sanziona l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto senza richiedere che la condotta sia idonea a dissimulare o ostacolare l'accertamento della provenienza illecita; il reato tutela l'ordine economico e la genuinità del mercato dall'immissione di capitale illecito.
artt. 648, 648-bis e 648-ter.1 cod. pen.
artt. 648, 648-bis e 648-ter.1 cod. pen.
La Corte distingue il reato di impiego (648-ter) dalle fattispecie di ricettazione e riciclaggio (648, 648-bis e 648-ter.1), osservando che queste ultime richiedono espressamente condotte idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, mentre l'impiego copre la fase terminale dell'investimento produttivo dei proventi illeciti e opera in via residuale rispetto ai reati citati.
Giurisprudenza menzionata
numerosi precedenti di Sezione (es. Sez. II, n. 24273/2021; Sez. II, n. 26796/2021; Sez. un., 27/02/2014, n. 25191)
La Corte riporta il contrasto giurisprudenziale: un filone richiede connotazioni dissimulatorie per 648-ter; l'altro, ritenuto maggioritario e coerente con il testo normativo, esclude tale requisito. La Corte aderisce a quest'ultimo orientamento.
Massime di principio
- L'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa (art. 648-ter) può integrare il fumus commissi delicti anche se l'operazione non presenta espliciti caratteri di dissimulazione; non è necessario dimostrare che l'operazione fosse idonea a occultare la provenienza illecita.
- La mera antecedenza temporale dell'acquisto rispetto alla conoscenza giudiziaria dell'indagine non prova automaticamente la buona fede: contesti fattuali (vincoli familiari, struttura societaria, tempistica delle operazioni) possono far ritenere la conoscenza pregressa dell'illiceità.
- Assoluzioni o esiti favorevoli in processi distinti non eliminano automaticamente la gravità indiziaria in sede cautelare; l'accertamento probatorio pieno resta riservato al merito.
- Per difendersi efficacemente occorre dimostrare documentatamente la lecita provenienza dei beni, l'assenza di elementi che possano far presumere conoscenza dell'origine illecita e l'esistenza di comportamenti diligenti e trasparenti (due diligence, formalità contrattuali, tracciabilità dei pagamenti).
- Nel valutare le misure cautelari e il sequestro preventivo, il giudice può fare ricorso a un giudizio di gravità indiziaria anche basato su elementi contesti e relazioni familiari o imprenditoriali che rendono plausibile la consapevolezza dell'origine illecita.
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