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Sentenza

Sentenza n. 12368/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento (ric.) - dell'ordine di introito prot. n. 0007998 del 10.03.2023 con il quale il Comune di Monte Argentario – Area tecnica – Ufficio demanio ha intimato alla ricorrente il pagamento, entro il 15.09.2023, del canone dovuto per la «concessione Marina Cala Galera Circolo Nautico s.p.a. – Lic. 344/1977 – Atto suppletivo n. 1810», illegittimamente determinato nella misura di euro 136.589,62; - di tutti gli atti e provvedimenti cui il predetto ordine di introito rinvia per relationem facendone applicazione e, segnatamente, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30.12.2022, recante «Aggiornamenti relativi all'anno 2023, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime» e della circolare del medesimo Ministero del 30.12.2022; (I mm.aa.) - dell’ordine di introito prot. n. 0036304 del 20 agosto 2024 con il quale il Comune di Monte Argentario – Area pianificazione territoriale – Ufficio demanio, ha intimato alla ricorrente il pagamento, entro il 15.09.2024, del canone dovuto per la «concessione Marina Cala Galera Circolo Nautico s.p.a. – Lic. 344/1977 – Atto suppletivo n. 1810», illegittimamente determinato nella misura di euro 128.623,64; - di tutti gli atti e provvedimenti cui il predetto ordine di introito rinvia per relationem facendone applicazione e, segnatamente, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2023, recante «Aggiornamenti relativi all’anno 2024, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime» e della circolare del medesimo Ministero del 29.01.2024; (II mm.aa.) - dell’ordine di introito di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di Monte Argentario – Ufficio demanio – prot. n. 45607 del 6 ottobre 2025, avente a oggetto “Concessionario soc. Marina di Cala Galera Circolo Nautico s.p.a. - Lic. n. 344/1977 ed Atto suppletivo n. 1810 – Riscontro alla Vs. nota prot. n. 30333 del 18/07/2025 e Richiesta Ordine Introito anno 2025”, con la quale si comunica, “in riferimento alla richiesta pervenuta con prot. n. 30333 del 18/07/2025, relativa alla determinazione del canone demaniale marittimo per l’anno 2025 con applicazione della riduzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. f) del D.L. n. 400/1993 convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494”, che “non sussistono le condizioni soggettive ed oggettive per l’applicazione della riduzione del canone dovuto” e che, pertanto, “questo Ufficio ha proceduto alla determinazione del canone demaniale marittimo della Vostra concessione per l’anno 2025 (salvo eventuale conguaglio), il cui ammontare risulta essere € 140.122,28” (doc. 1); - di tutti gli atti e provvedimenti cui il predetto ordine di introito rinvia per relationem facendone applicazione e, segnatamente: a) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 settembre 2025, recante «Aggiornamenti, relativi all’anno 2025, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime», pubblicato in GU serie generale n. 246 del 22 ottobre 2025 (doc. 2); b) della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità – prot. n. 8376 dell’11 agosto 2025, a firma del dirigente della IV Divisione, avente a oggetto “Articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime – Anno 2025” (doc. 3); c) della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità – prot. n. 8569 del 25 agosto 2025, a firma del dirigente della IV Divisione, avente a oggetto “Articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 – Aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime per l’anno 2025 – Implementazione del SID ‘Il portale del mare’: chiarimenti operativi sull’applicazione dell’aumento del 10% di cui all’art. 4, comma 11, della legge n. 118/2022” (doc. 4); d) della determinazione dirigenziale del Comune di Monte Argentario – Area pianificazione territoriale – prot. n. 42373 del 16 settembre 2025, a firma del dirigente del Dipartimento II – Area gestione del territorio e assetto urbano, avente a oggetto “Pratica SUAP. 326/2025 – codice istanza telematica n. 00098740533-18072025-1036 - Marina Cala Galera Circolo Nautico S.p.A. - inefficacia scia e immediato divieto prosecuzione attività di marina resort - ai sensi dell’art. 19, L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.d.-” (doc. 5); e) del parere del dirigente del competente Ufficio demanio marittimo – Area progettazione territoriale e urbana del Comune di Monte Argentario, prot. n. 42115 del 15 settembre 2025, avente a oggetto “Marina Cala Galera Circolo Nautico s.p.a. / Concessione demaniale marittima n. 429/1977 lic. 344/1977 – atto suppletivo n. 1810 – Istanza SUAP n. 326/2025 – rilascio parere”, allegato all’impugnata determinazione dirigenziale prot. n. 42373 del 16 settembre 2025, a costituirne parte integrante e sostanziale (doc. 6).

Giustizia amministrativa202309729

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordini di introito dei canoni demaniali marittimi per gli anni 2023, 2024 e 2025, decreti ministeriali di aggiornamento dei canoni e, per l’anno 2025, atti comunali concernenti l’inefficacia della SCIA per attività di Marina resort e il diniego della riduzione del canone

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli ordini di introito relativi ai canoni demaniali marittimi per gli anni 2023, 2024 e 2025, nonché i decreti ministeriali e gli atti presupposti. Con il primo motivo ha sostenuto che il canone dovesse essere calcolato escludendo le superfici occupate da opere di facile e difficile rimozione realizzate dal concessionario durante il rapporto, richiamando la disciplina e la giurisprudenza sulle concessioni per la nautica da diporto anteriori alla legge finanziaria 2007. Con il secondo motivo ha contestato l’utilizzo, per l’aggiornamento dei canoni 2023 e 2024, dell’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali in luogo dell’indice dei prezzi per il mercato all’ingrosso previsto dall’art. 4 del d.l. n. 400/1993. In via subordinata ha dedotto difetto di motivazione e istruttoria, irragionevolezza e violazione dell’affidamento quanto alla scelta dell’indice e del periodo di riferimento. Per il 2025 ha inoltre contestato: l’applicazione retroattiva della novella di cui all’art. 6, comma 1, d.l. n. 73/2025, che ha previsto l’impiego dell’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali in assenza dell’indice dei prezzi all’ingrosso; l’applicazione dell’aumento del 10% previsto dall’art. 4, comma 11, l. n. 118/2022 alle concessioni per la nautica da diporto; l’inefficacia della SCIA relativa all’attività di Marina resort e il diniego della riduzione del canone del 25% prevista dall’art. 3, comma 1, lett. f), d.l. n. 400/1993. Quanto agli atti comunali relativi alla SCIA e alla riduzione del canone, il Comune ha eccepito il difetto di competenza territoriale del TAR Lazio in favore del TAR Toscana.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente le impugnative. Ha respinto il motivo diretto a ottenere l’esclusione dal calcolo delle superfici occupate dalle opere realizzate dal concessionario. Il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Toscana n. 185/2020 imponeva di determinare il canone con riferimento allo stato del bene esistente all’inizio della concessione, senza applicare alle opere realizzate in corso di rapporto i più elevati importi previsti per le aree già coperte da impianti; tuttavia ciò non comporta l’esclusione delle relative superfici dal calcolo, poiché il concessionario continua a utilizzare l’intera area concessa. Ha invece accolto il motivo relativo ai decreti ministeriali per il 2023 e il 2024, già annullati con efficacia erga omnes dalle sentenze del TAR Lazio n. 13/2025 e n. 14196/2025: gli ordini di introito sono stati quindi annullati nella parte in cui applicavano tali decreti. Ha accolto anche la censura relativa al decreto ministeriale per il 2025, ritenendo illegittimo il recupero, nei calcoli successivi, dell’aumento del 25,15% derivante dal decreto del 2022 annullato. L’art. 6, comma 1, d.l. n. 73/2025 è stato qualificato come disposizione innovativa e non interpretativa, poiché sostituisce un indice con un altro avente diversa base di calcolo; poteva quindi operare solo per il futuro e non incidere retroattivamente sui canoni 2023 e 2024. È stata respinta la censura contro l’aumento del 10% per il 2025: le concessioni aventi a oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto sono espressamente ricondotte, ai fini della misura dei canoni, alle concessioni di cui all’art. 03, comma 1, d.l. n. 400/1993 e rientrano pertanto nell’aumento previsto dall’art. 4, comma 11, l. n. 118/2022, in assenza di un’espressa deroga. Il TAR ha dichiarato il difetto di competenza territoriale sulla domanda relativa all’inefficacia della SCIA per Marina resort e al diniego della riduzione del canone, trattandosi di autonoma domanda concernente atti comunali privi di connessione necessaria con gli atti generali statali, indicando quale giudice competente il TAR Toscana. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 251 e 252, l. n. 296/2006

    I criteri di determinazione dei canoni si applicano alle concessioni demaniali marittime secondo la configurazione dei beni esistente all’inizio del rapporto; per le opere realizzate dal concessionario in corso di concessione non si applicano i criteri riferiti alle aree già coperte da impianti, ma le superfici occupate non sono escluse dal calcolo del canone.

  • art. 3 d.l. n. 400/1993, conv. con modificazioni dalla l. n. 494/1993

    Le concessioni aventi a oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto sono accomunate, ai fini delle misure dei canoni, alle concessioni con finalità turistico-ricreative.

  • art. 4 d.l. n. 400/1993, conv. con modificazioni dalla l. n. 494/1993

    L’aggiornamento annuale dei canoni deve utilizzare l’indice previsto dalla legge; la sostituzione con l’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali è consentita solo nei limiti e con decorrenza stabiliti dalla successiva disciplina legislativa.

  • art. 4, comma 11, l. n. 118/2022

    Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresì, all’aggiornamento dell’entità degli importi unitari previsti dall’articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall’articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall’articolo 04 del medesimo decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12 del presente articolo.

    L’aumento del 10% degli importi unitari si applica anche alle concessioni marittime per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, in quanto ricomprese nel rinvio all’art. 03, comma 1, d.l. n. 400/1993.

  • art. 6, comma 1, d.l. n. 73/2025, conv. con modificazioni dalla l. n. 105/2025

    Il comma 1 dell’articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che, ai fini della determinazione degli aggiornamenti annuali dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, l’indice dei valori per il mercato all’ingrosso, in assenza della produzione e diffusione dell’indice da parte dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), si intende sostituito dall’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali.

    La disposizione è innovativa e non di interpretazione autentica, perché sostituisce un indice con un altro avente diversa base di calcolo. Non può quindi essere applicata retroattivamente ai canoni 2023 e 2024, né legittimare il recupero di un aumento derivante da un decreto già annullato.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    La competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede l’amministrazione che ha adottato gli atti direttamente impugnati, quando questi costituiscono una domanda autonoma.

  • art. 13, comma 4-bis, c.p.a.

    La connessione non sposta la competenza territoriale quando la domanda relativa ad atti comunali e all’attività di Marina resort è autonoma e irrelata rispetto agli atti generali statali impugnati.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    La domanda dichiarata appartenente alla competenza di altro TAR può essere riassunta davanti al giudice indicato nel termine previsto dalla disposizione.

Massime di principio

  • Nelle concessioni demaniali marittime anteriori alla disciplina del 2007, quando il concessionario realizza opere in corso di rapporto, i criteri di determinazione del canone devono riferirsi alla configurazione del bene esistente all’inizio della concessione; le opere successivamente realizzate non possono determinare l’applicazione dei più elevati importi previsti per aree già coperte da impianti, ma le superfici demaniali occupate restano soggette al canone perché continuano a essere utilizzate dal concessionario.
  • L’annullamento giurisdizionale di un decreto ministeriale generale di aggiornamento dei canoni demaniali marittimi produce effetti erga omnes e rende illegittimi gli ordini di introito che ne facciano applicazione.
  • Una disposizione che sostituisce l’indice legislativamente previsto per l’aggiornamento dei canoni con un indice diverso, avente autonoma e differente base di calcolo, è innovativa e non può essere qualificata come interpretazione autentica solo perché formalmente formulata come norma interpretativa; essa opera per il futuro e non può incidere sui rapporti regolati da atti già annullati.
  • L’aumento del 10% previsto per gli importi unitari dei canoni demaniali marittimi si applica anche alle concessioni aventi a oggetto la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, poiché tali concessioni sono espressamente ricondotte, ai fini della misura del canone, alla categoria delle concessioni di cui all’art. 03, comma 1, d.l. n. 400/1993, salvo esplicita deroga legislativa.
  • Quando una domanda proposta con motivi aggiunti riguarda autonomamente l’inefficacia di una SCIA e il diniego di un beneficio da parte di un Comune, la competenza territoriale resta del TAR competente per gli atti comunali; la connessione con un distinto giudizio sugli aggiornamenti ministeriali dei canoni non opera se il thema decidendum è autonomo e irrelato rispetto agli atti statali.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeCompetenzaSCIA e liberalizzazioni
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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