Cassazione Penale, Ordinanza n. 35499/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione impugnata, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La censura sulla prescrizione è stata respinta perché l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la causa estintiva sopravvenuta dopo la sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 334 c.p. I motivi dedotti erano due: con il primo si censurava la decisione di merito, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico perché non si confrontava con le questioni già esaminate dai giudici di merito e con gli elementi fattuali, rimasti non contestati, posti a base dell'affermazione di responsabilità; con il secondo si invocava la maturata prescrizione, ma tale doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata poiché la declaratoria di prescrizione sopravvenuta non può essere pronunciata quando il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 334 c.p.
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in sede di merito; la Corte non ne ridiscute il contenuto ma rileva che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto integrato il delitto sulla base di elementi di fatto non contestati.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in una critica generica della decisione di merito e non si confronta specificamente con le argomentazioni e gli elementi di fatto posti a base della sentenza impugnata.
- La deduzione della prescrizione sopravvenuta non può essere accolta se il ricorso è dichiarato inammissibile, perché l'inammissibilità impedisce la declaratoria della causa estintiva maturata successivamente alla sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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