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Sentenza

Sentenza del 27/12/2018 n. 33425 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato tre cartelle TARSU relative agli anni 2005, 2006 e 2008, sostenendo che il proprio magazzino, utilizzato per la gestione operativa e informatica delle merci, producesse esclusivamente rifiuti da imballaggi terziari smaltiti autonomamente tramite ditte autorizzate. Ha quindi chiesto la totale esenzione o detassazione dell'area, contestando inoltre la validità della dichiarazione originaria, l'assenza del servizio pubblico, la necessità di un previo accertamento, la decadenza dalla riscossione, la compatibilità della disciplina con il diritto dell'Unione europea e la legittimità costituzionale delle norme applicate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo contro le tre sentenze, ma ha confermato la tassabilità del magazzino sulla base della dichiarazione originaria della società. La produzione di imballaggi terziari non comporta automaticamente l'esenzione totale dalla TARSU: può dare luogo, secondo la disciplina applicabile e il regolamento comunale, a una riduzione parametrata ai rifiuti effettivamente avviati al recupero, purché il contribuente ne dia tempestiva e documentata prova e formuli una specifica richiesta. La richiesta di totale detassazione, priva di documentazione, è stata correttamente respinta dal Comune. La cartella poteva essere emessa senza previo avviso di accertamento, poiché si basava sui dati dichiarati e non contestati dall'ente. È stata inoltre esclusa la decadenza dedotta dalla società e non è stato disposto alcun rinvio alla Corte di giustizia UE né alla Corte costituzionale. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 5.200 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62

    La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; non si tiene conto della superficie ove si formano, per specifiche caratteristiche strutturali e destinazione, rifiuti speciali allo smaltimento dei quali provvedono i produttori.

    La produzione di rifiuti speciali, inclusi gli imballaggi terziari, non determina automaticamente l'esenzione dell'intero locale: l'esclusione riguarda soltanto le superfici in cui si formano esclusivamente tali rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70-72

    Il rapporto tributario è collegato alla dichiarazione del contribuente; il Comune può procedere alla liquidazione e all'iscrizione a ruolo sulla base dei dati dichiarati.

    Quando il contribuente ha presentato una dichiarazione e l'ente non la contesta, la cartella può essere emessa direttamente senza un autonomo avviso di accertamento. Una generica richiesta di detassazione non equivale necessariamente a una denuncia di variazione.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 21, 34-43

    Dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

    Gli imballaggi terziari sono sottratti al regime ordinario di privativa comunale e devono essere gestiti dai produttori o utilizzatori, ma ciò non li rende automaticamente esenti dalla TARSU; rileva la disciplina delle superfici e delle eventuali riduzioni.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 14; D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2

    Riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

    L'avvio al recupero può giustificare una riduzione tariffaria determinata a consuntivo e in proporzione alle quantità effettivamente recuperate, non necessariamente l'esenzione totale.

  • Regolamento comunale TARSU, artt. 20 e 20-bis

    Riduzione tariffaria, fino al limite massimo previsto, concessa a consuntivo previa dimostrazione dei costi sostenuti per lo smaltimento degli imballaggi.

    Il regolamento comunale prevedeva una riduzione, non una totale esenzione, subordinata alla presentazione di documentazione idonea e alla dimostrazione concreta dell'attività di recupero o smaltimento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7

    I poteri istruttori del giudice tributario non sostituiscono l'onere probatorio del contribuente, che deve documentare i presupposti dell'esclusione o della riduzione richiesta.

  • Art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è necessario solo in presenza di un effettivo dubbio interpretativo sul diritto UE; non è giustificato da censure generiche o da questioni meramente applicative.

  • Art. 2948, n. 4, c.c.

    La pretesa TARSU è soggetta al termine di prescrizione quinquennale; il termine previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507 del 1993 riguarda la formazione e notificazione del ruolo e non introduce, secondo la sentenza, una decadenza dalla notificazione della cartella.

Massime di principio

  • La produzione di rifiuti speciali o di imballaggi terziari non comporta automaticamente la totale esenzione dalla tassa rifiuti: occorre distinguere tra esclusione della superficie, riduzione tariffaria e semplice sottrazione dei rifiuti alla privativa comunale.
  • Il contribuente deve dimostrare con documenti validi, come formulari, attestazioni e fatture di operatori autorizzati, quali superfici producano esclusivamente rifiuti speciali e quali quantità siano state effettivamente avviate al recupero.
  • Una richiesta generica di detassazione non sostituisce necessariamente la denuncia di variazione e non modifica i dati della dichiarazione originaria; per ottenere una riduzione occorre formulare una domanda specifica secondo la disciplina vigente e il regolamento comunale.
  • Se la dichiarazione TARSU è stata presentata e il Comune si limita a liquidare il tributo sulla base dei dati dichiarati, la cartella può essere emessa senza un previo avviso di accertamento.
  • L'assenza o la mancata fruizione del servizio pubblico non determina di per sé l'inesistenza del tributo, soprattutto quando la normativa prevede comunque l'assoggettamento e specifiche riduzioni.
  • Le contestazioni devono essere tempestive e precise: il diniego amministrativo di una richiesta di detassazione può consolidarsi se non viene impugnato, mentre la cartella non è necessariamente la sede per introdurre una domanda nuova di riduzione.
  • Nel valutare casi analoghi occorre applicare la normativa vigente nell'annualità contestata, distinguendo TARSU, TIA, TARES e TARI, poiché presupposti, procedure e agevolazioni possono differire.

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