Cassazione Civile, Ordinanza n. 08359/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
Un correntista aveva convenuto in giudizio una dipendente di banca e l'istituto di credito, deducendo che una somma di 114.000 euro era stata prelevata dal proprio libretto bancario per un investimento in titoli di Stato che, in realtà, non sarebbe mai stato eseguito. Dopo la morte dell'attore, il giudizio è stato proseguito dagli eredi. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la banca aveva ottenuto la riforma integrale della decisione. La corte d'appello aveva ritenuto che la copia del documento di ordine di acquisto prodotta dagli attori fosse stata specificamente disconosciuta nella conformità all'originale e che, pertanto, spettasse agli attori produrre l'originale; inoltre aveva escluso che dal libretto emergesse prova dell'addebito dell'importo corrispondente all'investimento, poiché vi risultavano soltanto due prelievi distinti, con valuta successiva e non coincidente con la data dell'asserita operazione. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1176, 2043, 2049 e 2719 c.c., sostenendo che il disconoscimento della banca fosse generico e non idoneo a privare di efficacia probatoria la copia del documento; 2) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., per motivazione illogica sul tema del disconoscimento e della mancata valorizzazione della causale dei prelievi; 3) omessa valutazione di un fatto storico decisivo, poiché la corte non avrebbe considerato che il prelievo della provvista sul libretto, mai smentito, era di per sé indicativo dell'obbligo restitutorio della banca; 4) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2043 c.c., per travisamento della prova e mancato riconoscimento del nesso causale tra l'operazione contestata e il danno. La banca resistente ha eccepito anche la tardività del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso, perché spedito per la notifica entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, anche se la prima notifica verso la banca non era andata a buon fine e fu rinnovata tempestivamente presso altro indirizzo del difensore. Nel merito ha accolto il primo e il terzo motivo, assorbendo il secondo e il quarto. Ha affermato che il disconoscimento della copia fotostatica, per essere efficace ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere chiaro, specifico e circostanziato, con indicazione del documento e dei profili di difformità rispetto all'originale; nel caso concreto, invece, la banca si era limitata a una contestazione generica, affermando di non aver rinvenuto una propria copia del modello. Ha inoltre rilevato che la corte territoriale non aveva esaminato adeguatamente l'incontestata annotazione di addebito sul libretto, pari all'importo investito e registrata come giroconto pochi giorni dopo la data dell'operazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti per censurare la valutazione delle prove, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento
art. 1176 c.c.
invocato dai ricorrenti in relazione alla condotta dell'intermediario
art. 132 n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare motivazione apparente o illogica della sentenza d'appello
art. 2043 c.c.
richiamato quale base della responsabilità aquiliana e del nesso causale tra condotta e danno
art. 2049 c.c.
richiamato dai ricorrenti per affermare la responsabilità della banca per il fatto del dipendente
art. 214 c.p.c.
distinto dall'art. 2719 c.c.; il disconoscimento della sottoscrizione attiene alla riferibilità della scrittura al suo apparente autore
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla destinazione delle somme prelevate
art. 2719 c.c.
le copie fotostatiche hanno efficacia come originali se la conformità non è espressamente e specificamente disconosciuta; il disconoscimento generico è inefficace
art. 325 c.p.c.
usato come parametro temporale per la tempestività della riattivazione della notificazione non andata a buon fine
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve essere espresso in modo chiaro, univoco e circostanziato: non sono sufficienti clausole di stile, generiche contestazioni o asserzioni onnicomprensive.
- La mancata produzione dell'originale del documento non può essere addossata alla parte che ha prodotto la copia quando il disconoscimento della controparte è inefficace; in tal caso la copia conserva efficacia probatoria.
- Il disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. è concettualmente distinto dal disconoscimento della conformità della copia ex art. 2719 c.c.: il primo attiene alla riferibilità della scrittura all'autore apparente, il secondo soltanto alla corrispondenza tra copia e originale.
- Ai fini della responsabilità e della prova del danno, il giudice deve esaminare tutte le risultanze documentali rilevanti, compresa l'annotazione dell'addebito e la sua corrispondenza all'importo dell'operazione contestata; l'omessa valutazione di un fatto documentale decisivo integra vizio della decisione.
- In caso di notificazione del ricorso per cassazione non andata a buon fine per causa non imputabile al notificante, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e conservare gli effetti della prima richiesta se provvede tempestivamente entro un termine ragionevole rapportato all'art. 325 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08275/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08276/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08278/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08279/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08280/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08281/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →