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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03625/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice per far dichiarare inefficace nei propri confronti una compravendita del 2 settembre 2009 con cui il debitore aveva trasferito alla società agricola acquirente diversi fondi rustici. La creditrice deduceva di vantare un credito derivante da forniture di merce, assistito da decreto ingiuntivo, e sosteneva che la vendita avesse sottratto garanzia patrimoniale, lasciando al debitore beni insufficienti. Il tribunale aveva accolto la domanda revocatoria; la corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione i ricorrenti hanno articolato sette motivi: 1) omesso esame e nullità della sentenza di primo grado per pretesa nullità della notifica dell'atto introduttivo al venditore, assunto litisconsorte necessario, con erronea dichiarazione di contumacia; 2) violazione delle norme sulla notifica e del contraddittorio per la medesima dedotta nullità; 3) e 4) violazione di legge e motivazione apparente per avere ritenuto sussistenti i presupposti della revocatoria, contestando l'esistenza del credito, la diminuzione della garanzia patrimoniale e la sufficienza della motivazione; 5) omesso esame del fatto che il prezzo della vendita sarebbe stato destinato a debiti scaduti, con produzione di documenti relativi a pagamenti e transazione bancaria; 6) e 7) censura della liquidazione delle spese di lite e della condanna alle spese, ritenuta immotivata o contraria ai criteri tariffari e all'art. 91 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla notificazione dell'atto introduttivo perché, in caso di notificazione a mezzo posta con irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, principio che nel caso di specie era stato ritenuto rispettato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché strettamente dipendente dal primo. Ha ritenuto infondati i motivi sulla revocatoria, ribadendo che l'art. 2901 c.c. tutela anche crediti litigiosi o eventuali, che la scientia damni e la consapevolezza del terzo possono essere provate per presunzioni e che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito; ha inoltre osservato che non potevano essere valorizzati documenti nuovi prodotti in appello. Ha respinto anche la censura sul vizio di motivazione, chiarendo che il n. 5 dell'art. 360 c.p.c. consente solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione delle prove. Infine, ha giudicato inammissibili le doglianze sulle spese, poiché la parte soccombente può essere condannata alle spese e il sindacato di legittimità è limitato alla sola violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria tutela il credito anche quando sia eventuale o litigioso; non è richiesta la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, essendo sufficiente una ragione di credito idonea a fondare la tutela.

  • art. 2740 c.c.

    L'atto dispositivo può essere dichiarato inefficace se pregiudica la garanzia patrimoniale generica del creditore.

  • art. 101 c.p.c.

    Il motivo era fondato sulla dedotta lesione del contraddittorio per mancata conoscenza dell'atto introduttivo da parte del litisconsorte necessario.

  • art. 102 c.p.c.

    È invocato in relazione alla partecipazione del litisconsorte necessario e alla nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 139 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la ritualità della notificazione dell'atto di citazione.

  • art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890

    In caso di irreperibilità relativa nella notificazione postale, il perfezionamento della notifica si prova mediante l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito.

  • art. 9 L. 20 novembre 1982, n. 890

    Norma richiamata nel contesto della disciplina della notificazione postale.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato dai ricorrenti per censurare la presunta mancanza o apparenza di motivazione; la Corte ribadisce che il vizio deve riguardare l'omissione motivazionale rilevante nei limiti di legge.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ricorda che la valutazione probatoria è riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per criticare il convincimento del giudice sulle prove; la Corte esclude che ciò sia scrutinabile in cassazione come vizio ex art. 360, n. 5.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente è scrutinabile solo nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riformulazione, il motivo consente solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non la semplice insufficienza o erroneità della motivazione o la valutazione delle prove.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono esaminabili nuove produzioni documentali, se non nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente può essere condannata alle spese del grado; il sindacato di legittimità è limitato al rispetto del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • artt. 4 e 5 d.m. 55/2014

    Richiamati dai ricorrenti per contestare la liquidazione delle spese, ma la Corte non ravvisa violazioni rilevanti.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, la nozione di credito è ampia e comprende anche crediti eventuali o litigiosi; non occorre che il credito sia già definitivamente accertato, essendo sufficiente una ragione di credito idonea a legittimare la domanda.
  • Quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, il creditore deve provare il pregiudizio alle proprie ragioni e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente, prova che può essere fornita anche per presunzioni.
  • La valutazione degli indizi e delle prove, comprese quelle presuntive, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla sufficienza della motivazione né la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
  • Nella notificazione a mezzo posta, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito.
  • In sede di legittimità, la censura sulle spese di lite è ammissibile solo se si allega che le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa; altrimenti la liquidazione resta nell'ambito della discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di liteInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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