Cassazione Penale, Sentenza n. 10048/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Prime censure: vizio di motivazione e valutazione delle prove (contestata la valutazione della testimonianza del carabiniere D'Aiello come de relato, il mancato ritrovamento di stupefacente nell'abitazione del ricorrente, la ritrattazione del teste Di Carlo e la differente composizione dello stupefacente rinvenuto in locale sottostante). Seconda censura: errore nel calcolo del trattamento sanzionatorio per recidiva e nella applicazione della diminuzione per il rito abbreviato (contestata l'applicazione dell'aumento ex art. 99 c.p. che avrebbe portato a una pena detentiva finale diversa da quella corretta).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo: ha ritenuto inammissibile la censura sulla responsabilità (confermata la condanna perché le valutazioni di merito sulle dichiarazioni e sugli elementi probatori erano logiche e coerenti) e ha invece accolto la doglianza sul trattamento sanzionatorio, annullando senza rinvio la sentenza limitatamente alla determinazione della pena. La Corte ha rideterminato la pena in anni due di reclusione e euro 9.000 di multa (pena base 2 anni e 9.000 euro, aumentata della metà per la recidiva a 3 anni e 13.500 euro e poi ridotta per il rito abbreviato), dichiarando inammissibile il restante ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
Norma sostanziale contestata per il delitto di traffico/ detenzione di stupefacenti; la Corte ha confermato la sussistenza del reato in base alla valutazione complessiva delle prove
codice di procedura penale, artt. 192, 442, 533
Richiamati dal ricorrente per censurare la motivazione e la valutazione probatoria; la Corte di cassazione ha ritenuto che le sentenze di merito abbiano adeguatamente applicato le regole probatorie richiamate e che le doglianze attengano a valutazioni di merito non sindacabili
codice penale, art. 69
Richiamato dal ricorrente in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte ha in concreto affrontato l'errore di calcolo dell'aumento per recidiva, sulla base dell'art. 99 c.p.
codice penale, art. 99
Norma sull'aumento della pena per recidiva: la Corte ha ritenuto che l'aumento sia stato applicato e calcolato erroneamente in primo grado e in appello, determinando la necessità di rideterminare la pena
codice di procedura penale, art. 620, lett. I)
Consente alla Corte di cassazione, in presenza di tutti gli elementi, di rideterminare la pena; la Corte l'ha utilizzato per fissare direttamente la pena definitiva in due anni e 9.000 euro di multa
Massime di principio
- La Corte di cassazione sindaca limitatamente la motivazione di merito: non riforma valutazioni probatorie seriate se sono logiche e coerenti, salvo vizi di diritto o manifesta illogicità.
- Le dichiarazioni rese nelle sommarie informazioni e la loro coerenza con atti e riscontri possono essere ritenute sufficienti a fondare la condanna anche se il teste successivamente ritratta; la valutazione della credibilità è rimessa al giudice di merito.
- La mancanza di stupefacente nell'abitazione principale non esclude l'attività di spaccio se emergono altri indici di disponibilità e destinazione alla cessione (bilancino, materiale da taglio, appunti con nominativi, accesso a locali comuni).
- Le incongruenze sulla provenienza di sostanze simili rinvenute in locali contigui non implicano automaticamente l'innocenza del presunto responsabile se il giudice valuta verosimile la disponibilità e il controllo degli spazi da parte dell'imputato.
- Gli errori di calcolo nella determinazione della pena (es. aumento per recidiva ex art. 99 c.p.) sono emendabili in Cassazione e possono comportare annullamento limitato al trattamento sanzionatorio; se vi sono tutti gli elementi la Corte può rideterminare la pena ex art. 620 c.p.p.
- Nelle ipotesi di rito abbreviato la diminuzione di pena va calcolata correttamente dopo aver applicato eventuali aumenti o diminuzioni previsti dalla legge; errori nel percorso computazionale possono dare luogo a correzione in sede di legittimità.
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