Sentenza del 09/11/2015 n. 1948 - Comm. Trib. Prov. Foggia
PROCESSO TRIBUTARIO - Appello avverso decisione favorevole al contribuente - Estinzione per inattività delle parti -- Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'estinzione del processo tributario in appello per inattività delle parti determina, ai sensi dell'art. 338 c.p.c., applicabile al processo tributario tramite il rinvio previsto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992, il passaggio in giudicato automatico della sentenza di primo grado. Pertanto, la situazione giuridica sostanziale riconosciuta dalla decisione favorevole al contribuente si cristallizza e diventa definitiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'appello dell'Amministrazione era stato instaurato contro una sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la fondatezza dell'azione del contribuente. Il giudizio di appello si è tuttavia estinto per inattività delle parti. La questione riguardava gli effetti di tale estinzione sulla sentenza impugnata e, in particolare, se essa comportasse il passaggio in giudicato della decisione favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
La norma consente di applicare al giudizio tributario la disciplina civilistica sulle impugnazioni, compreso l'art. 338 c.p.c. relativo agli effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione.
Art. 338 c.p.c.
L'estinzione del processo di impugnazione fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 310.
Quando il giudizio di appello si estingue per inattività delle parti, la sentenza di primo grado impugnata passa automaticamente in giudicato. Nel caso esaminato, ciò rende definitiva la decisione favorevole al contribuente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se un appello si estingue per inattività delle parti, la sentenza di primo grado non resta semplicemente priva di ulteriore esame, ma passa automaticamente in giudicato.
- Se la decisione di primo grado è favorevole al contribuente, l'estinzione dell'appello consolida definitivamente il suo esito e la situazione giuridica riconosciuta.
- L'Amministrazione o la parte che ha proposto l'impugnazione deve rispettare gli adempimenti e i termini processuali necessari a evitare l'estinzione del giudizio; in caso contrario, può perdere definitivamente la possibilità di modificare la decisione di primo grado.
- La regola riguarda gli effetti processuali dell'estinzione dell'impugnazione e non implica, di per sé, una nuova valutazione nel merito della pretesa tributaria.
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