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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49719/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per più episodi di truffa continuata: principali doglianze riguardavano l'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso (capo 19), la riconoscibilità della causa estintiva per riparazione del danno ai sensi dell'art.162-ter c.p. (capo 23) anche in presenza di irreperibilità della persona offesa, la mancata prova della partecipazione personale di Alex Campos ad alcuni fatti (anche per suo stato di detenzione in parte dei periodi contestati) e la illegittima applicazione dell'aumento per recidiva in capo ad Alex.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha ritenuto valida la remissione di querela solo rispetto al capo 19 e ha annullato senza rinvio la sentenza per quel capo nei confronti di Alex Campos, Giosuè Campos e Tomas Ghirardini, eliminando la pena relativa; ha ordinato la rideterminazione delle pene per Alex (da rideterminare in mesi dieci di reclusione ed euro 150 di multa) e per Giosuè (mesi quattro, giorni venti e euro 67 di multa); ha disposto l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio del capo 23 nei confronti di Tomas Ghirardini e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per rideterminare la pena residua; ha dichiarato inammissibili nel resto i ricorsi di Alex, Giosuè e Tomas; ha dichiarato inammissibile il ricorso di Nicola (condannandolo al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende). Le spese relative all'annullamento per il capo 19 sono a carico dei querelati.

Norme richiamate

  • art. 162-ter cod. pen.

    La Corte ricorda che la riparazione del danno può estinguere il reato solo se vi è un integrale risarcimento e che il giudice può comunque valutare la congruità dell'offerta e l'effettivo avvenuto risarcimento; l'irreperibilità della persona offesa non determina automaticamente l'estinzione.

  • art. 1208 cod. civ.

    Richiamata in relazione alle modalità di offerta/riparazione: il codice presuppone la conoscenza del domicilio o residenza del destinatario per la consegna, dunque il semplice deposito non è automaticamente equivalente all'effettivo avvenuto ristoro della vittima.

  • art. 649-bis cod. pen.

    La Corte precisa che la riforma che ha introdotto il regime di procedibilità d'ufficio non opera retroattivamente: per fatti anteriori continua a valere il regime di querela e, quindi, la remissione di querela resta rilevante.

  • art. 2 cod. pen.

    Ribadito il principio di non retroattività: le modifiche procedurali non si applicano a fatti commessi anteriormente quando la legge lo esclude.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma usata per il cumulo/aggiunta delle pene tra più capi; la Cassazione spiega come l'eliminazione di un capo incide sul trattamento sanzionatorio complessivo e impone la rideterminazione.

  • art. 192, comma 2 cod. proc. pen.

    Riferita in relazione alla contestazione della responsabilità personale: la Corte sottolinea che la prova della partecipazione deve emergere dai fatti e non può essere ricavata con ragionamenti circolari; in Cassazione non è consentita la rivalutazione dei fatti.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma procedurale applicata per il trattamento del procedimento in forma scritta quando le parti non richiedono la trattazione orale; la Corte ha proceduto per scritto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama il limite di sinteticità con cui la Suprema Corte enuncia i motivi e le esigenze della motivazione nei ricorsi per cassazione.

Massime di principio

  • La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso di legittimità estingue il reato per il capo specifico e deve essere dichiarata dalla Corte di Cassazione, purché la remissione sia tempestiva e correttamente acquisita agli atti.
  • L'estinzione per riparazione del danno (art.162-ter c.p.) richiede un integrale risarcimento alla persona offesa e la congruità dell'offerta è valutabile dal giudice; l'irreperibilità della persona offesa non impedisce di tentare la riparazione ma non vale automaticamente come prova di estinzione.
  • Se un capo viene estinto in sede di legittimità, il giudice deve eliminare la pena relativa e, se ciò incide sul complesso del trattamento sanzionatorio, operare la rideterminazione della pena residua; quando la rideterminazione richiede valutazioni di merito la Cassazione può rinviare al giudice di merito.
  • La Corte di Cassazione non può riesaminare liberamente le valutazioni di fatto svolte dal giudice di merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione probatoria, se basati su rivalutazioni dei fatti, sono manifestamente infondati in cassazione.
  • L'aggravante della recidiva richiede non solo la mera ripetizione di illeciti, ma deve riflettersi in una maggiore colpevolezza/pericolosità concreta; tuttavia la valutazione discrezionale del giudice di merito su questo punto è difficilmente sindacabile in Cassazione se ben motivata.
  • In caso di pluralità di imputati e capi, l'effetto di un atto estintivo (es. remissione di querela) riguarda solo i reati per i quali la remissione è stata validamente posta in essere; gli altri capi restano efficaci se non estinti.

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