Cassazione Penale, Sentenza n. 29102/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo del detenuto contro il divieto, imposto dalla direzione dell'istituto, di acquistare e detenere nella camera di pernottamento compact disk (CD) musicali e relativo lettore digitale. Il Ministero denunciava eccesso di potere giudiziale rispetto a scelte amministrative, violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 Ord. pen. e delle norme regolamentari (art. 40 reg. es. Ord. pen.) nonché vizio di motivazione, sostenendo che il divieto è giustificato da esigenze di sicurezza per i soggetti in regime differenziato e che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato l'incidenza organizzativa e i rischi connessi alla circolazione di supporti e dispositivi
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che, pur non essendo assolutamente precluso l'uso dei CD per finalità ricreative, il Tribunale di sorveglianza non avesse sufficientemente bilanciato l'interesse al trattamento del detenuto con le esigenze di ordine e sicurezza connesse al regime 41-bis. Ha sottolineato che il contrassegno SIAE non garantisce sicurezza rispetto ai contenuti né impedisce manipolazioni e che la decisione amministrativa di vietare i CD può essere legittima se motivata dalla difficoltà tecnica e dalle risorse necessarie per i controlli. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Sassari per nuovo giudizio con motivazione integrativa e verifiche sugli oneri di controllo e sui rischi per la sicurezza
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
art. 41-bis, art. 35-bis, art. 69
L'art. 41-bis impone limiti speciali al trattamento dei detenuti per impedire comunicazioni illecite con l'esterno; tali limiti giustificano misure restrittive anche rispetto a beni di confort se necessarie per la sicurezza. Le altre norme richiamate sono state evocate per segnalare competenze e poteri dell'Amministrazione penitenziaria nel disciplinare l'uso di dispositivi
Regolamento esecutivo dell'Ordinamento penitenziario
art. 40 reg. es. Ord. pen.
L'art. 40 regolamentare limita l'uso di lettori e apparecchiature a fini di lavoro e studio previa autorizzazione del direttore, delineando ambiti di discrezionalità amministrativa che risultano particolarmente rilevanti nei reparti 41-bis
Circolare dipartimentale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
menzionata ma senza testo citato
La circolare disciplina specificamente i reparti 41-bis, ammettendo di norma solo televisori e radio forniti dall'Amministrazione e vietando personal computer, consentendo lettori digitali solo per esigenze giudiziarie o di studio, rafforzando la portata restrittiva per tale regime
Normativa sul diritto d'autore (SIAE)
Il contrassegno SIAE attesta l'adempimento di diritti d'autore ma non garantisce la sicurezza del contenuto né previene manipolazioni o l'introduzione di oggetti illeciti; pertanto non può sostituire i controlli di sicurezza penitenziari
Massime di principio
- Nei reparti 41-bis il diritto del detenuto al trattamento (anche ricreativo) va bilanciato con esigenze primarie di ordine e sicurezza: il diritto al 'piccolo gesto di normalità' non è assoluto
- Le scelte organizzative dell'Amministrazione penitenziaria circa l'introduzione di dispositivi tecnologici e supporti rientrano in ambito discretionary e sono legittime se motivate dalla ragionevole impossibilità o dall'onerosità dei controlli necessari
- Il rilascio del contrassegno SIAE non esclude l'obbligo di verifiche di sicurezza: la conformità al diritto d'autore non equivale a garanzia di non pericolosità
- Il giudice di sorveglianza può sindacare le scelte amministrative, ma ciò richiede una valutazione motivata che consideri rischi concreti, misure tecniche possibili, risorse necessarie e ragionevolezza dell'onere per l'amministrazione
- In casi simili la decisione deve documentare se e come dispositivi possano essere resi sicuri (es. tecniche di messa in sicurezza, protocolli di controllo) e se tali misure siano esigibili rispetto alle risorse dell'istituto; in mancanza di tale verifica la decisione amministrativa può essere annullata in sede giurisdizionale
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