Cassazione Penale, Sentenza n. 38314/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Hacca Impianti impugna l'ordinanza del 07/07/2025 che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la misura interdittiva (divieto di contrattare con la P.A.) era ormai scaduta. La società deduce che l'interesse a ottenere una pronuncia non è venuto meno perché la misura, pur scaduta, ha prodotto e continua a produrre conseguenze pregiudizievoli concrete (impossibilità di ottenere l'attestazione SOA, esclusione da gare, diffide, danni economici e perdita di chance, consistente riduzione del fatturato) e perché intende utilizzare una pronuncia favorevole per ottenere la rimozione di tali effetti e, in prospettiva, il risarcimento. Richiama inoltre precedenti di Sezioni unite (sentenza "R.") e censura sul merito la mancata valutazione del fumus del reato presupposto, l'errata applicazione delle norme del d.lgs. 231/2001 (artt. 13, 15, 17, 45, 49, 52), la mancata considerazione delle condotte riparatorie e la mancata valutazione della nomina del commissario giudiziale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato l'ordinanza impugnata del 07/07/2025 con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo giudizio. La Corte ha affermato che l'automatico venir meno dell'interesse all'impugnazione per il solo decorso del termine della misura interdittiva non è corretto; il giudice d'appello deve valutare se permangono conseguenze pregiudizievoli concrete derivanti dalla misura scaduta e se il ricorrente ha fatto espresso riferimento all'utilizzazione di una pronuncia favorevole per rimuovere tali conseguenze. Poiché tale valutazione richiede accertamenti di fatto, la decisione è rinviata al Tribunale per riesaminare la persistenza dell'interesse e, eventualmente, anche il merito della legittimità della misura interdittiva.
Norme richiamate
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Il requisito dell'interesse all'impugnazione va interpretato utilitaristicamente: deve essere concreto e attuale al momento della decisione e orientato a rimuovere un pregiudizio. Il mancato persistente interesse per sopravvenuta mutata situazione di fatto o di diritto può determinare inammissibilità.
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 51, comma 3
La decorrenza del termine di durata della misura interdittiva parte dalla notificazione; il Tribunale aveva ritenuto che, scaduto tale termine, la misura non poteva più essere ripristinata, ma la Corte ha precisato che ciò non determina automaticamente la perdita dell'interesse all'impugnazione se permangono effetti pregiudizievoli.
d.lgs. 231/2001, artt. 17 e 49
Le condotte riparatorie previste dagli artt. 17 e 49 possono comportare la revoca o la sospensione della misura interdittiva; secondo la giurisprudenza di legittimità tale revoca non determina automaticamente la perdita dell'interesse all'impugnazione, poiché l'ente può avere interesse a contestare l'origine legittimità del provvedimento e a ottenere la rimozione di altre conseguenze dannose.
d.lgs. 231/2001, art. 45
Prevede i presupposti per l'applicazione delle misure interdittive (gravi indizi e pericolo di reiterazione); la ricorrente contestava che tali presupposti mancassero, ma la Corte ha rinviato la valutazione fattuale al Tribunale.
d.lgs. 231/2001, art. 13
Tra i presupposti per l'irrogazione della sanzione è considerato il profitto tratto dal reato; la ricorrente ha censurato la mancata motivazione sul punto, questione che dovrà essere eventualmente riaccertata in sede di rinvio.
d.lgs. 231/2001, art. 15
Prevede la possibilità, in determinate condizioni, di nominare un commissario giudiziale in alternativa alle misure interdittive; la ricorrente riteneva sussistenti i presupposti e aveva contestato il rigetto di tale soluzione.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Principio secondo cui l'interesse all'impugnazione va valutato in chiave utilitaristica, deve essere concreto e attuale e persistere fino alla decisione; introdotta la categoria della "carenza di interesse sopraggiunta".
Sez. U, n. 51515 del 27/09/2018 (sentenza "R.")
Ha stabilito che la revoca della misura interdittiva per condotte riparatorie non determina automaticamente la perdita dell'interesse all'appello cautelare; l'ente può comunque avere interesse a contestare la legittimità del provvedimento e a ottenere la rimozione di altre conseguenze dannose.
Massime di principio
- La semplice scadenza di una misura cautelare interdittiva non provoca automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione: il giudice deve valutare se permangono conseguenze pregiudizievoli concrete derivanti dall'interdittiva e se l'impugnante intende utilizzare una pronuncia favorevole per rimuoverle.
- L'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale al momento della decisione; chi impugna deve quindi documentare e motivare espressamente quali danni o effetti negativi persistono e come una pronuncia favorevole sarebbe funzionale alla loro rimozione o al riconoscimento di tutele risarcitorie.
- In casi analoghi è utile produrre in primo grado e in sede di appello prove documentali sull'impatto economico e sulle restrizioni operative subite (es. diffide, esclusione da portali di gara, mancate aggiudicazioni, perdita fatturato, mancata SOA) e dichiarare esplicitamente l'intento di far valere la pronuncia favorevole per rimozione/ristoro dei pregiudizi.
- La valutazione sulla persistenza dell'interesse è in massima parte di fatto: se il giudice di merito conclude negativamente su tale persistenza, la decisione può essere annullata in sede di legittimità quando dalla documentazione risulti un possibile interesse concreto all'impugnazione.
- Se si contesta la legittimità della misura interdittiva sul piano del fumus commissi delicti o dei presupposti previsti dal d.lgs. 231/2001, ciò va dedotto e documentato con precisione (assenza di profitti, ruolo limitato dell'ente, comprovata adozione/adeguamento del modello 231, condotte riparatorie) poiché la valutazione può comportare l'esame sia degli elementi giuridici sia degli accertamenti di fatto.
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