Sentenza n. 13140/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione della sua efficacia - Della Determinazione Dirigenziale n. repertorio CT/1385/2026 del 19.06.2026 e notificata il 19.06.2026 con la quale l’Amministrazione “DETERMINA(VA) (…) la reiezione dell’istanza di adeguamento dell'O.S.P. in questione, prot. CT/36483 del 18/03/2026, causa mancato adeguamento alle prescrizioni stabilite dalla D.A.C. 118 del 06/03/2025, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Roma, via Ugo De Carolis, fronte civici 72A-72B- 72C-72D, con tavoli, sedie, trasmessa in atti dalla soc. L’Evoluzione s.r.l. (C.F. e P.IVA 12054891002), con sede legale in Roma, via S.Pio V, 37, e, p.e. il legale rappresentante Sig. Valentini Maurizio, nato a Roma il 03/11/1974 C.F. VLNMRZ74S03H501Q, residente in Roma, via Via S.Pio V, 37. Qualora l’O.S.P. in questione, fosse, oggigiorno, ancora realizzata e posta in opera, se ne determina parimenti, la rimozione della medesima, a totale carico della soc. L’Evoluzione s.r.l., entro giorni 7 (sette) giorni, a far data dalla notifica del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 23 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 24 marzo 2021”; - del parere negativo prot. CT/40493 del 26.05.2026 reso dal Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale; - del parere negativo prot. CT/52387 del 20.04.2026 reso dal XIV Gruppo Monte Mario di P.L.R.C. di Roma Capitale; - nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento antecedente, conseguente, successivo e/o in ogni modo comunque connesso – ivi compresi gli ulteriori atti istruttori – se ed in quanto illegittimo e lesivo degli interessi del ricorrente ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di adeguamento e concessione permanente dell'occupazione di suolo pubblico per tavoli e sedie collocati su stalli di sosta di una strada classificata come viabilità principale, con contestuale ordine di rimozione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha respinto l'istanza di adeguamento e variazione in occupazione di suolo pubblico permanente, presentata in esecuzione della DAC n. 118/2025, e ha disposto la rimozione dell'occupazione entro sette giorni. Sono stati impugnati anche i pareri negativi del Dipartimento Mobilità e Trasporti e della Polizia Locale. La società contestava, in sostanza, la legittimità del diniego, sostenendo che l'occupazione insisteva su stalli di sosta e che la normativa emergenziale relativa alle OSP Covid avrebbe consentito una deroga ai limiti ordinari; deduceva inoltre violazioni delle garanzie partecipative e procedimentali della legge n. 241/1990, con particolare riferimento al preavviso di rigetto, nonché la lesione del legittimo affidamento derivante dal decorso del termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza e dalla precedente possibilità di utilizzare l'area. Il ricorso è stato deciso in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Via Ugo De Carolis è qualificata dal PGTU di Roma Capitale come strada di viabilità principale, pur appartenendo alla categoria E del Codice della strada. L'art. 12, commi 1 e 2, della DAC n. 21/2021 subordina il rilascio della concessione al rispetto del Codice della strada e del PGTU e vieta, sulla viabilità principale, nuove occupazioni di suolo pubblico, salvo ipotesi tassative, tra cui l'occupazione di marciapiedi o di aree riservate alla sosta delimitate da elementi fissi e dotate di accessi e uscite definiti. I meri stalli di sosta delimitati da strisce bianche non costituiscono la diversa 'fascia di sosta laterale' ammessa dalla DAC n. 118/2025, poiché mancavano sia una corsia di manovra sia una separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua. La normativa emergenziale Covid non ha derogato alle prescrizioni del Codice della strada in materia di sicurezza della circolazione, né al divieto regolamentare riferito alla viabilità principale. La qualificazione della strada nel PGTU, non tempestivamente impugnata, non poteva essere rimessa in discussione nel giudizio sul diniego di concessione. Le censure procedimentali sono state ritenute infondate o comunque irrilevanti: il provvedimento aveva natura vincolata, sicché l'omissione del preavviso di rigetto non poteva condurre all'annullamento ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990, poiché l'apporto della società non avrebbe potuto modificare il contenuto finale. È stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento: le OSP Covid hanno natura concessoria e non sono assimilabili a una SCIA o a una concessione tacita; il regime semplificato consentiva l'occupazione prima della verifica dei requisiti, ma non faceva maturare un affidamento tutelabile in assenza di una verifica positiva. La società è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 20 Codice della strada
“Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale [...] sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero [...] a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale”.
La disposizione non è derogata dalla normativa emergenziale Covid. Il divieto regolamentare comunale di occupazione commerciale della sede stradale sulla viabilità principale è compatibile con l'art. 20 e opera anche per strade di tipo E, quando il PGTU le qualifica come viabilità principale.
art. 36, comma 6, Codice della strada
“La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [...]”.
Il PGTU costituisce lo strumento attraverso cui il Comune disciplina la sicurezza urbana e della circolazione nei centri abitati e la qualificazione della strada come viabilità principale rileva ai fini del regime delle occupazioni.
art. 181 Codice della strada
La disciplina emergenziale relativa alle OSP commerciali non autorizza di per sé il rilascio di concessioni su strade della viabilità principale al di fuori dei marciapiedi.
art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990
La violazione di garanzie procedimentali non determina l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e risulta che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.
artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie di partecipazione e il preavviso di rigetto non incidono sull'esito quando l'amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento vincolato di diniego.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo l'avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 12, commi 1 e 2, DAC n. 21/2021
“Il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è subordinato al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.). Sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico salvo i seguenti casi [...]”.
Il divieto riguarda la sede stradale della viabilità principale nel suo complesso, compresi gli stalli di sosta, salvo le tassative eccezioni previste per marciapiedi e aree di sosta protette da elementi fissi.
art. 4-quater, comma 2, regolamento COSAP
“Sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni di suolo pubblico”.
La disposizione rafforza il divieto di nuove occupazioni commerciali sulla viabilità principale.
art. 9 DAC n. 118/2025
“Sulle strade urbane classificate E) dall’articolo 2 del Codice della Strada [...] ricomprese nella viabilità principale [...] le occupazioni [...] possono essere concesse solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale”.
La disciplina sopravvenuta consente l'occupazione soltanto su marciapiede o sulla fascia di sosta laterale, non su meri stalli di sosta privi di corsia di manovra e di separazione dalla carreggiata.
art. 3, comma 1, n. 23, Codice della strada
“Fascia di sosta laterale” è la “parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra”.
La fascia di sosta laterale è una struttura diversa dal mero stallo delimitato da strisce bianche e richiede anche una corsia di manovra e la separazione dalla carreggiata.
art. 21 DAC n. 118/2025
Impone l'adeguamento delle occupazioni esistenti alle prescrizioni della nuova disciplina comunale.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito in forma semplificata.
Massime di principio
- Quando il PGTU comunale qualifica una strada urbana di tipo E come appartenente alla viabilità principale, tale qualificazione può determinare, in base alla disciplina comunale sulle occupazioni di suolo pubblico, il divieto di nuove occupazioni commerciali sulla sede stradale, anche se l'occupazione riguarda stalli di sosta.
- Il divieto regolamentare comunale di occupazione commerciale della sede stradale sulla viabilità principale è compatibile con l'art. 20 del Codice della strada e non è derogato dalla normativa emergenziale Covid quando riguarda esigenze di sicurezza della circolazione.
- La mera presenza di stalli di sosta delimitati da strisce bianche o blu non integra una 'fascia di sosta laterale' autorizzabile: quest'ultima richiede anche una corsia di manovra e la separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua, secondo la definizione del Codice della strada.
- Le occupazioni di suolo pubblico Covid, pur soggette a un regime semplificato e suscettibili di essere realizzate prima della verifica dei requisiti, mantengono natura concessoria e non sono assimilabili a una SCIA o a una concessione tacita; pertanto, la precedente occupazione o la richiesta di pagamento del canone non fanno maturare, in assenza di una verifica positiva, un legittimo affidamento alla stabilizzazione dell'occupazione.
- L'omissione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento quando il diniego è vincolato dalla localizzazione dell'occupazione su una strada di viabilità principale e risulta che l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto modificare il contenuto del provvedimento finale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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