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Sentenza

Sentenza n. 1023/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento della deliberazione Giunta Comunale n. 317 del 29.12.2022 (approvazione schema di convenzione urbanistica) e degli atti presupposti, tra cui, la Determinazione Dirigenziale – Direzione Urbanistica del Comune di Genova n. 2022-118.0.0-78 del 10.06.2022 recante “Progetto di recupero dell’edificio Hennebique – Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 comm. 2 Legge n. 241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona. Conferenza indetta da: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Parere del Comune di Genova”, con i correlativi atti e pareri allegati, come modificata con Determinazione Dirigenziale n. 2022-118.0.0.-106; della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi da parte di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, al momento non nota.

Giustizia amministrativa202300185

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dello schema di convenzione urbanistica per il recupero dell’edificio Hennebique, unitamente agli atti presupposti e agli atti della conferenza di servizi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, sub-concessionaria dal 2006 dell’area di Ponte Parodi e promotrice di un progetto di centro polifunzionale, ha impugnato gli atti relativi al progetto di recupero dell’edificio Hennebique, ritenendo che esso consentisse la realizzazione, nel medesimo ambito territoriale, di una struttura con funzioni commerciali e crocieristiche concorrenti. Ha dedotto la violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento, sostenendo che, al momento dell’affidamento del progetto di Ponte Parodi mediante evidenza pubblica e project financing, non fosse prevista la realizzazione di un altro centro con destinazioni analoghe. Ha inoltre dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 73-bis della disciplina urbanistica comunale relativa all’Hennebique e dell’art. 49 della l.r. Liguria n. 36/1997, per l’asserita mancata definizione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione a carico dell’operatore. Gli ulteriori motivi hanno riguardato il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e illogicità, in relazione alla disciplina dei parcheggi e alla previsione di una rotatoria su aree date in subconcessione alla ricorrente, con possibile interferenza rispetto agli spazi di accesso e manovra del futuro centro di Ponte Parodi. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, la carenza di interesse, rilevando che la ricorrente non aveva ancora sottoscritto una convenzione urbanistica né ottenuto titoli edilizi o autorizzazioni commerciali per il proprio progetto e non aveva impugnato gli atti successivi di approvazione del progetto definitivo e di stipula della convenzione edilizia dell’Hennebique.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure. La ricorrente non disponeva ancora di una convenzione urbanistica, di titoli edilizi o di autorizzazioni commerciali per la realizzazione del centro di Ponte Parodi; inoltre, essa stessa aveva riconosciuto di non aver potuto attuare il progetto a causa dei ritardi dell’Autorità portuale. Ne deriva che il pregiudizio concorrenziale prospettato non era attuale e concreto, poiché non risultava possibile individuare tempi certi di realizzazione del centro della ricorrente né comprendere come la convenzione urbanistica dell’Hennebique potesse incidere su un progetto non ancora attuato. Il Collegio ha inoltre rilevato la non piena sovrapponibilità dei due interventi: il progetto di Ponte Parodi prevedeva un distretto commerciale tematico con superfici di vendita fino a 20.000 mq e una significativa componente pubblica, mentre l’Hennebique, edificio di archeologia industriale sottoposto a vincolo monumentale, prevedeva un mix funzionale con attività commerciali limitate a singoli esercizi di vicinato, senza grandi strutture di vendita e con superficie commerciale non superiore al 10% della superficie complessiva. Anche sotto tale profilo, l’incidenza economica lamentata non era concretamente rappresentabile. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 73-bis disciplina urbanistica comunale di Genova

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riguardo alla mancata definizione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione; la questione non è stata esaminata nel merito per il difetto di interesse.

  • art. 49 l.r. Liguria 4 settembre 1997, n. 36

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla disciplina delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione; il TAR non ha esaminato la censura per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 14, comma 2, l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa della conferenza di servizi decisoria relativa al progetto di recupero dell’edificio Hennebique; non costituisce oggetto di specifica interpretazione nella decisione.

  • d.lgs. 42/2004

    Richiamato per il vincolo monumentale gravante sull’edificio Hennebique, elemento considerato nel raffronto tra i due progetti.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere contro un intervento amministrativo deve essere concreto e attuale; non è sufficiente allegare un pregiudizio economico o concorrenziale meramente eventuale rispetto a un progetto proprio non ancora attuato e privo di convenzione urbanistica, titoli edilizi o autorizzazioni necessarie.
  • La mera titolarità di una sub-concessione finalizzata alla promozione o attuazione di un progetto non dimostra, da sola, l’attualità della lesione derivante dall’approvazione di un diverso intervento, quando non siano definiti tempi certi di realizzazione del progetto del ricorrente.
  • La lesione concorrenziale non è attuale e concreta quando gli interventi posti a confronto presentano natura, dimensioni, destinazioni e limiti funzionali significativamente diversi, sicché l’incidenza economica dell’uno sull’altro non è concretamente rappresentabile.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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