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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/127

Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

Normativa europea32017R0127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2017 i TAC, i contingenti, i limiti di sforzo e numerosi divieti di pesca per specie e zone, in coerenza con la politica comune della pesca e con gli obblighi internazionali dell'Unione. Integra l'obbligo di sbarco, disciplina specificamente alcune specie sensibili o in cattivo stato di conservazione e recepisce misure adottate da organizzazioni regionali di gestione della pesca. Prevede inoltre regole di controllo, comunicazione dei dati, autorizzazioni per navi UE in acque di paesi terzi e autorizzazioni per navi di paesi terzi nelle acque UE.

Stabilisce per il 2017 le possibilità di pesca, i TAC, gli sforzi di pesca, i divieti e le autorizzazioni per numerosi stock ittici nelle acque dell'Unione e in talune acque extra-UE per i pescherecci dell'Unione, nonché per alcune navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci dell'Unione e alle navi di paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione; in via espressa si estende anche alla pesca ricreativa solo nei casi richiamati dalle disposizioni pertinenti. Disciplina inoltre, per i pescherecci dell'Unione, l'esercizio della pesca in determinate acque non appartenenti all'Unione (ad esempio Norvegia, Isole Færøer, Groenlandia, zone regolate da ORGP come ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, WCPFC, NAFO, SEAFO e CGPM). Le misure si applicano per il 2017, con talune eccezioni temporali: dal 1o febbraio 2017 per le limitazioni dello sforzo di pesca, dal 1o dicembre 2016 per alcune misure CCAMLR, e con disposizioni transitorie che si estendono all'inizio del 2018 fino all'adozione del regolamento 2018 per alcuni divieti e chiusure.

Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio sulle possibilità di pesca per il 2017

Il regolamento costituisce il tradizionale atto annuale di fissazione delle possibilità di pesca dell'Unione, adottato sulla base dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE e in coerenza con il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca. Esso tiene conto dei pareri scientifici e delle decisioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, oltre che dell'obbligo di sbarco progressivamente introdotto per numerose attività di pesca.

Ambito generale e criteri di impostazione

L'atto disciplina TAC, contingenti, limiti di sforzo, chiusure stagionali, autorizzazioni e divieti, sia per i pescherecci dell'Unione nelle acque UE e in alcune acque di paesi terzi, sia per alcune navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione. La struttura del regolamento riflette l'impostazione della PCP: stabilità relativa tra Stati membri, sfruttamento sostenibile, approccio precauzionale quando mancano dati affidabili e integrazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

TAC, contingenti e regole di ripartizione

L'articolo 5 rinvia all'allegato I per i TAC applicabili e per la loro ripartizione tra Stati membri. Il regolamento distingue tra TAC analitici e precauzionali e, per questi ultimi, coordina l'applicazione con il regolamento (CE) n. 847/96, limitandola nei casi in cui sia utilizzata la flessibilità interannuale dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 6 consente inoltre che per taluni stock i TAC siano fissati direttamente dallo Stato membro interessato, previa comunicazione alla Commissione entro il 15 marzo 2017.

Obbligo di sbarco, specie sensibili e divieti mirati

Il regolamento dà attuazione concreta all'obbligo di sbarco, prevedendo in diversi casi che le catture non possano più essere rigettate ma debbano essere sbarcate e imputate ai contingenti. Particolarmente incisiva è la disciplina della spigola, per la quale sono previste chiusure quasi totali, limiti molto bassi alle catture accessorie, restrizioni specifiche per la pesca ricreativa e obblighi di comunicazione mensile. Analogamente, per numerose specie di squali, razze, mobulidi, pesci sega e altre specie vulnerabili è previsto un divieto generale di pesca e l'obbligo di rilascio immediato degli esemplari catturati accidentalmente.

Misure per aree e organizzazioni regionali

Una parte rilevante del regolamento recepisce misure adottate da ORGP: ICCAT per tonno rosso, pesce spada, alalunga, tonno obeso, marlin e verdesca; CCAMLR per l'Antartico e il krill; IOTC per tonno tropicale, FAD e capacità di pesca; SPRFMO per la pesca pelagica e di fondo; IATTC per il Pacifico orientale; SEAFO per l'Atlantico sud-orientale; WCPFC per il Pacifico centro-occidentale; NAFO per l'Atlantico nord-occidentale; CGPM per il Mediterraneo; e il divieto nel Mare di Bering. Le misure includono TAC, limiti di capacità, periodi di chiusura, limiti di giorni in mare, obblighi di notifica e, in alcune zone, divieti di pesca diretta.

Sforzo di pesca e gestione amministrativa

Gli allegati IIA, IIB e IIC contengono regimi complessi di gestione dello sforzo di pesca con sistema di chilowatt-giorni, autorizzazioni, trasferimento di giorni tra navi e tra Stati membri, assegnazione di giorni aggiuntivi per cessazioni definitive e programmi rafforzati di osservazione scientifica. Le regole sono dettagliate e richiedono comunicazioni alla Commissione con formati standardizzati, con particolare attenzione alla divisione CIEM IV e alla divisione VIIe.

Rapporti con paesi terzi e controllo

Per le attività nelle acque di paesi terzi, il regolamento fissa il numero massimo di autorizzazioni e rinvia al regolamento (CE) n. 1006/2008 per il quadro autorizzatorio. Per le navi di paesi terzi che operano nelle acque UE, stabilisce limiti quantitativi e divieti specie-specifici. Sul piano del controllo, gli articoli 13, 20, 21, 25, 27 e 31 impongono numerose notifiche alla Commissione o ai segretariati delle ORGP, uso di codici stock, trasmissione di dati sulle catture e sugli sforzi e, per talune misure, atti di esecuzione della Commissione adottati secondo la procedura di comitato.

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1o gennaio 2017, salvo le limitazioni di sforzo dal 1o febbraio 2017 e le misure CCAMLR dal 1o dicembre 2016. L'articolo 43 assicura inoltre la continuità di alcune chiusure e divieti nel 2018 fino all'adozione del successivo regolamento annuale, evitando soluzioni di continuità nella gestione della pesca.

Disposizioni principali

Oggetto, TAC e periodi di applicazione

L'articolo 1 definisce l'oggetto: il regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non UE. Le possibilità comprendono: limiti di cattura per il 2017 e, in alcuni casi, per il 2018; limiti dello sforzo di pesca dal 1o febbraio 2017 al 31 gennaio 2018; possibilità di pesca per la campagna CCAMLR dal 1o dicembre 2016 al 30 novembre 2017; e possibilità di pesca in zona IATTC per i periodi 2017 e 2018 indicati nell'articolo 27.

Ambito soggettivo e definizioni

L'articolo 2 si applica ai pescherecci dell'Unione e alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione; la pesca ricreativa è inclusa solo quando espressamente richiamata. L'articolo 3 richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e introduce, tra le altre, le definizioni di nave di paese terzo, pesca ricreativa, acque internazionali, TAC, contingente, valutazioni analitiche, registro della flotta peschereccia e giornale di pesca.

Zone di pesca e perimetri geografici

L'articolo 4 precisa le zone di pesca rilevanti: zone CIEM, Skagerrak, Kattegat, varie unità funzionali e divisioni CIEM, Golfo di Cadice, zone Copace, NAFO, SEAFO, ICCAT, CCAMLR, IATTC, IOTC, SPRFMO, WCPFC, sottozone geografiche CGPM, acque d'altura del Mare di Bering e zona di sovrapposizione IATTC/WCPFC. Le definizioni geografiche sono essenziali per l'applicazione di TAC, chiusure e divieti.

TAC e ripartizione tra Stati membri

L'articolo 5 rinvia all'allegato I per i TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione e per la loro ripartizione tra Stati membri, incluse eventuali condizioni funzionalmente collegate. Sono inoltre disciplinate le catture nelle acque soggette alla giurisdizione di Færøer, Groenlandia, Norvegia e Jan Mayen nel rispetto dell'articolo 14, dell'allegato III e del regolamento (CE) n. 1006/2008.

TAC stabiliti dagli Stati membri

L'articolo 6 consente che taluni TAC siano fissati dallo Stato membro interessato, nel rispetto dei principi della PCP e dello sfruttamento sostenibile. In presenza di valutazioni analitiche, i TAC devono essere coerenti con il rendimento massimo sostenibile dal 2017 in poi; in assenza di dati completi si applica l'approccio precauzionale. Entro il 15 marzo 2017 lo Stato membro deve comunicare alla Commissione TAC adottati, dati di base e motivazione di conformità.

Sbarco delle catture, TAC non bersaglio e obbligo di sbarco

L'articolo 7 collega la conservazione a bordo o lo sbarco di catture non soggette all'obbligo di sbarco all'esistenza di contingenti non esauriti o di contingenti UE non ripartiti. Per gli stock di specie non bersaglio rimasti entro i limiti biologici di sicurezza, elencati nell'allegato I, opera la deroga all'imputazione ai contingenti prevista dall'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il considerando e l'impostazione del regolamento tengono conto dell'obbligo di sbarco e della necessità di compensare i precedenti rigetti.

Limitazioni dello sforzo di pesca

L'articolo 8 rinvia agli allegati IIA, IIB e IIC per i limiti di sforzo di pesca, applicabili rispettivamente alla sottozona CIEM IV, alle divisioni VIIIc e IXa escluso il Golfo di Cadice, e alla divisione VIIe. L'articolo 44 prevede che tali limitazioni si applichino dal 1o febbraio 2017.

Misure specifiche per la spigola

L'articolo 9 contiene un regime molto restrittivo per Dicentrarchus labrax. È vietata la pesca nella maggior parte delle divisioni interessate e, in alcune zone, sono previste deroghe limitate: catture accessorie con reti a strascico e sciabiche fino al 3 % del peso delle catture totali e comunque non oltre 400 kg al mese; con reti da posta fisse fino a 250 kg al mese; per ami e palangari 10 tonnellate per nave all'anno in gennaio e dal 1o aprile al 31 dicembre 2017. Sono previsti limiti specifici per la pesca ricreativa: solo catch and release nel primo semestre in talune zone, poi un massimo di un esemplare per pescatore al giorno in altre, e fino a cinque esemplari al giorno per pescatore nelle divisioni VIIIa e VIIIb. Sono imposti obblighi di comunicazione mensile delle catture per attrezzo.

Ripartizione, flessibilità e applicazione del regolamento (CE) n. 847/96

L'articolo 10 chiarisce che la ripartizione dei TAC non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni e riporti previsti da altri atti dell'Unione, inclusa la flessibilità interannuale dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Per evitare un eccesso di flessibilità, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici solo quando non sia utilizzata la flessibilità interannuale.

Periodi di divieto e chiusure temporanee

L'articolo 11 vieta la pesca e la detenzione a bordo di numerose specie nel Porcupine Bank dal 1o al 31 maggio 2017; disciplina inoltre il cicerello con chiusure stagionali nelle divisioni IIa e IIIa e nella sottozona IV. L'articolo 12 vieta la pesca, conservazione a bordo, trasbordo e sbarco di un ampio elenco di specie vulnerabili, soprattutto squali, razze, mante, mobule, pesci sega e spinarolo, con l'obbligo di rilascio immediato degli esemplari catturati accidentalmente.

Trasmissione dati e codici stock

L'articolo 13 impone agli Stati membri di usare i codici stock dell'allegato I per trasmettere alla Commissione i dati sugli sbarchi ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Autorizzazioni nelle acque di paesi terzi

L'articolo 14 fissa nell'allegato III il numero massimo di autorizzazioni di pesca per pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi. In caso di scambio di contingenti tra Stati membri nelle zone dell'allegato III, lo scambio deve comportare anche il trasferimento delle autorizzazioni necessarie e la comunicazione alla Commissione, senza superare il numero totale autorizzato per ciascuna zona.

Trasferimenti e scambi di contingenti con ORGP

L'articolo 15 disciplina i trasferimenti e gli scambi di contingenti nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. La Commissione può approvare le proposte presentate dagli Stati membri e impegnare l'Unione verso la parte contraente dell'ORGP; il trasferimento/incrocio produce effetti dall'accordo o dalle regole dell'ORGP e non altera la stabilità relativa tra Stati membri. Il regime si applica fino al 31 gennaio 2018 per i trasferimenti da una parte contraente all'Unione e la successiva assegnazione agli Stati membri.

Misure ICCAT

Gli articoli 16-18 attuano le misure ICCAT: limitazioni a capacità di pesca, allevamento e ingrasso del tonno rosso; riserva di quote per la pesca ricreativa; e divieti riguardanti squali volpe occhione, squali del genere Alopias, pesci martello, squali alalunga e squali seta. L'allegato IV dettaglia il numero massimo di navi, tonnare, impianti di ingrasso e contingenti per tonno rosso, pesce spada, alalunga, tonno obeso, marlin e verdesca.

Misure CCAMLR

Gli articoli 19-21 recepiscono divieti e limiti di cattura nella zona CCAMLR, incluse le attività sperimentali di austromerluzzo con notifica entro il 1o giugno 2017 e la pesca del krill antartico per la campagna 2017/2018, con notifica alla Commissione entro il 1o maggio 2017 e inoltro al segretariato CCAMLR entro il 30 maggio 2017. L'allegato V contiene divieti per specie e zone, TAC sperimentali e regole di gestione per le SSRU, oltre al formulario di notifica e agli orientamenti per la stima del peso vivo del krill.

Misure IOTC

Gli articoli 22-24 stabiliscono limiti di capacità per la zona IOTC, un tetto di 425 FAD derivanti simultaneamente in uso per le navi con reti da circuizione, un limite al numero di navi d'appoggio e divieti sugli squali volpe e sugli squali alalunga, con obbligo di rilascio immediato degli esemplari accidentalmente catturati. L'allegato VI dettaglia i numeri massimi di navi e capacità per tonno tropicale, pesce spada e tonno bianco.

Misure SPRFMO e IATTC

Gli articoli 25 e 26 disciplinano la pesca pelagica e di fondo nella zona SPRFMO: possono operare solo gli Stati membri con attività storica, il tonnellaggio complessivo è limitato a 78 600 GT e sono previste notifiche mensili; per la pesca di fondo valgono limiti storici 2002-2006 o necessità di un piano approvato. Gli articoli 27-29 attuano misure IATTC: divieti stagionali e/o spaziali alla pesca con reti da circuizione di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato; obbligo di sbarcare tutte le catture salvo eccezioni limitate; divieto di pesca e di commercializzazione di squali alalunga e di mobulidi.

Misure SEAFO, WCPFC, CGPM e Mare di Bering

L'articolo 30 vieta la pesca diretta di vari squali di acque profonde nella zona SEAFO. Gli articoli 31-35 disciplinano la zona WCPFC: limite di 403 giorni per la pesca con reti da circuizione tra 20° N e 20° S, divieto di pesca diretta del tonno bianco a sud di 20° S, limiti per tonno obeso, fermo FAD dal 1o luglio al 31 ottobre 2017 e divieti su squali seta e alalunga. L'articolo 36 fissa, per le sottozone geografiche 17 e 18 CGPM, un tetto di catture pari ai livelli 2014 e 180 giorni di pesca annui complessivi, con limiti separati per sardina e acciuga. L'articolo 37 vieta la pesca del merluzzo dell'Alaska nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Pescherecci di paesi terzi nelle acque dell'Unione

Gli articoli 38-41 autorizzano le navi di Norvegia, Isole Færøer e Venezuela a pescare nelle acque dell'Unione nei limiti dei TAC e delle autorizzazioni fissate negli allegati I, III e VIII. Si applicano le condizioni generali sulle catture e una serie di divieti di specie vulnerabili analoghi a quelli previsti per i pescherecci dell'Unione.

Controllo, esecuzione e regime transitorio

L'articolo 42 affida alla Commissione l'assistenza del comitato per la pesca e l'acquacoltura e rinvia alla procedura d'esame del regolamento (UE) n. 182/2011 per alcune decisioni di esecuzione. L'articolo 43 proroga nel 2018, fino all'entrata in vigore del regolamento 2018, l'applicazione di diverse disposizioni su divieti e chiusure. L'articolo 44 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l'applicazione dal 1o gennaio 2017, con eccezioni per l'articolo 8 e per alcune misure CCAMLR.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinepolitica comune della pescacontrollo e monitoraggio della pescarelazioni di pesca internazionali

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