Regolamento (UE) 2017/323
Regolamento delegato (UE) 2017/323 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251, correggendo un errore tecnico che aveva omesso la disciplina di applicazione graduale dei requisiti di margine di variazione per le operazioni infragruppo con controparti in paesi terzi. La correzione riallinea la disciplina del margine di variazione a quella già prevista per il margine iniziale, prevedendo un differimento temporale fino a tre anni o, in presenza di una decisione di equivalenza, un termine legato a tale decisione. Il regolamento entra in vigore con urgenza e si applica dal 4 gennaio 2017 per evitare discontinuità nei periodi transitori.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251 per introdurre il differimento dell'applicazione dei requisiti di margine di variazione nelle operazioni infragruppo con controparti in paesi terzi.
Ambito di applicazione
Si applica ai contratti derivati OTC non compensati tramite controparte centrale, nell'ambito delle tecniche di attenuazione dei rischi previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR), con particolare riguardo alle operazioni infragruppo tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo. La disciplina incide sui gruppi che intendono beneficiare della deroga ai requisiti di margine e, in caso di assenza di decisione di equivalenza ex articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, rinvia l'applicazione di specifici obblighi. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica retroattivamente dal 4 gennaio 2017; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sui requisiti di margine per derivati OTC non compensati
Il regolamento interviene in via correttiva sul regolamento delegato (UE) 2016/2251, che integra l'EMIR in materia di tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. La Commissione rileva che, per un errore tecnico, non erano stati inseriti i paragrafi necessari a disciplinare l'introduzione graduale dei requisiti di margine di variazione per alcune operazioni infragruppo con controparti in paesi terzi. La rettifica serve quindi a riallineare il trattamento del margine di variazione a quello già previsto per il margine iniziale e a evitare applicazioni sproporzionate o discontinuità nei periodi transitori.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 stabilisce regole dettagliate sullo scambio tempestivo e accurato di garanzie adeguatamente segregate per i derivati OTC non compensati centralmente. In tale quadro, i gruppi possono beneficiare di esenzioni o differimenti per le operazioni infragruppo solo al ricorrere di condizioni specifiche, soprattutto quando una delle controparti è stabilita in un paese terzo per il quale non sia ancora stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Il presente regolamento corregge l'omissione e garantisce che la disciplina transitoria del margine di variazione sia coerente con quella degli altri requisiti di margine.
Ambito della rettifica
La correzione riguarda l'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2016/2251, che disciplina il calendario di introduzione graduale dei requisiti relativi al margine di variazione. I nuovi paragrafi 3 e 4 si applicano alle operazioni infragruppo tra una controparte stabilita nell'Unione e una controparte stabilita in un paese terzo, con effetti sui contratti derivati OTC non compensati a livello centrale.
Differimento dell'applicazione dei requisiti di margine di variazione
Il nuovo articolo 37, paragrafo 3, prevede due regimi temporali alternativi:
- in assenza di una decisione di equivalenza per il paese terzo interessato, gli articoli 9, paragrafo 1, 10 e 12 si applicano dopo 3 anni dall'entrata in vigore del regolamento;
- se è stata adottata una decisione di equivalenza ex articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, l'applicazione decorre dalla data posteriore tra:
- 4 mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di equivalenza;
- la data di applicazione determinata ai sensi del paragrafo 1.
La struttura della norma mostra che il legislatore delegato ha voluto evitare un'applicazione immediata del margine di variazione alle situazioni infragruppo transfrontaliere, subordinandola al completamento della valutazione di equivalenza o, in mancanza, a un termine massimo di 3 anni.
Condizioni soggettive e oggettive per la deroga
La deroga transitoria opera solo se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni elencate nel nuovo articolo 37, paragrafo 4:
- una controparte è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione;
- la controparte del paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;
- la controparte stabilita nell'Unione rientra in una delle categorie indicate alla lettera c) dell'articolo 37, paragrafo 4;
- entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;
- entrambe sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;
- sono soddisfatti i requisiti del capo III del regolamento delegato.
La formulazione conferma che la deroga non è generale, ma limitata ai rapporti infragruppo che presentano un sufficiente livello di integrazione organizzativa e di controllo del rischio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. È inoltre previsto che si applichi a decorrere dal 4 gennaio 2017, con effetto retroattivo, per evitare discontinuità nell'applicazione dei periodi transitori relativi ai margini iniziali e di variazione.
Implicazioni operative per i professionisti
Per gli operatori e i consulenti, la rettifica è rilevante perché chiarisce il calendario di compliance per i gruppi con controparti infragruppo in paesi terzi. In assenza di decisione di equivalenza, il differimento dei requisiti di margine di variazione offre un arco temporale di 3 anni; in presenza di equivalenza, occorre invece verificare il coordinamento tra la data di efficacia della decisione e il calendario generale di applicazione. La norma assume particolare rilievo nella gestione della documentazione di gruppo, dei presidi di risk management e delle verifiche di consolidamento richieste per accedere alla deroga.
Disposizioni principali
Rettifica dell'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2016/2251
All'articolo 37 sono aggiunti i nuovi paragrafi 3 e 4, colmando l'omissione relativa all'introduzione graduale dei requisiti di margine di variazione per le operazioni infragruppo. La rettifica allinea tale disciplina a quella del margine iniziale prevista all'articolo 36, paragrafi 2 e 3.
Differimento dell'applicazione del margine di variazione
L'articolo 9, paragrafo 1, e gli articoli 10 e 12 si applicano, in deroga alla regola generale, a decorrere da 3 anni dopo l'entrata in vigore del regolamento se per il paese terzo interessato non è stata adottata alcuna decisione di equivalenza ex articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Se invece esiste una decisione di equivalenza, l'applicazione decorre dalla data posteriore tra: i) quattro mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di equivalenza; ii) la data di applicazione determinata dal paragrafo 1.
Condizioni per la deroga infragruppo
La deroga si applica solo se: una controparte è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione; la controparte del paese terzo è una controparte finanziaria o non finanziaria; la controparte UE rientra nelle categorie indicate all'articolo 37, paragrafo 4, lettera c); entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012; entrambe sono soggette a procedure centralizzate adeguate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi; sono soddisfatti i requisiti del capo III.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 4 gennaio 2017. La retroattività è giustificata dall'esigenza di evitare discontinuità nell'applicazione dei periodi transitori per margini iniziali e di variazione.
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