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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/128

Regolamento (UE) 2017/128 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Normativa europea32017R0128

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 per allinearlo alle modifiche delle appendici CITES adottate alla 17a Conferenza delle parti (CoP17) di Johannesburg. L’intervento comporta numerosi inserimenti, trasferimenti ed espunzioni di specie negli allegati A, B, C e D, nonché l’aggiornamento di annotazioni e riferimenti di nomenclatura. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 per recepire gli aggiornamenti CITES adottati alla CoP17 e aggiornare gli elenchi di specie di flora e fauna soggette al controllo del commercio.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda il commercio, l’introduzione, l’esportazione, la riesportazione e il transito di esemplari di specie di fauna e flora selvatiche elencate negli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97, incluse le parti e i prodotti derivati quando ricompresi dalle relative annotazioni. Restano ferme le esclusioni e le deroghe previste nell’allegato, tra cui taluni ibridi e cultivar propagati artificialmente, determinati prodotti vegetali, fossili, sabbie coralline e frammenti di corallo entro specifiche soglie dimensionali, nonché alcune popolazioni o sottospecie espressamente escluse o soggette a condizioni particolari.

Modifica del regolamento (CE) n. 338/97 per l’adeguamento alla CoP17 CITES

Il regolamento (UE) 2017/128 della Commissione aggiorna il quadro UE di controllo del commercio delle specie selvatiche protette, sostituendo integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97. L’operazione dà attuazione, nell’ordinamento dell’Unione, alle modifiche alle appendici della Convenzione CITES adottate alla 17a Conferenza delle parti (Johannesburg, 24 settembre-4 ottobre 2016), con l’obiettivo di mantenere allineati gli allegati UE al nuovo status di protezione internazionale.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio delle specie animali e vegetali elencate nei propri allegati, includendo sia le specie già previste dalle appendici CITES sia quelle il cui stato di conservazione richiede regolamentazione o monitoraggio nel commercio da, verso e all’interno dell’Unione. La Commissione osserva che, a seguito della CoP17, sono stati effettuati numerosi aggiornamenti alle appendici della Convenzione e che l’Unione non ha formulato riserve su tali modifiche; per ragioni di chiarezza, si è quindi ritenuto opportuno sostituire integralmente l’allegato del regolamento base.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

Il nuovo allegato si applica a tutti gli Stati membri e riguarda il commercio internazionale e, più in generale, il regime di controllo degli esemplari di specie di fauna e flora selvatiche iscritti negli allegati A, B, C e D. L’ambito non riguarda soltanto gli esemplari vivi, ma anche, quando previsto dalle annotazioni, parti e prodotti derivati, compresi legname, estratti, semi, fiori recisi, colture in vitro, pelli, coralli, polveri e altri derivati. L’allegato disciplina inoltre casi particolari di popolazioni geografiche, sottospecie, generi e famiglie, nonché l’uso di simboli e annotazioni che limitano l’applicazione a specifiche parti del taxon.

Principali aggiornamenti agli allegati

Il provvedimento introduce una serie molto ampia di modifiche tassonomiche e di classificazione:

  • inserisce nuovi taxa nell’allegato A, tra cui varie specie di rettili, anfibi, uccelli, mammiferi e piante;
  • trasferisce specie dall’allegato B all’allegato A quando la protezione CITES è stata innalzata;
  • trasferisce specie dall’allegato A all’allegato B quando il livello di protezione è stato ridotto;
  • inserisce nuove specie nell’allegato B;
  • espunge specie dall’allegato B quando non più ricomprese nelle appendici CITES;
  • aggiorna l’allegato C con nuove iscrizioni su richiesta di Stati terzi;
  • espunge dall’allegato D specie che sono confluite in altri allegati.

Tra gli esempi più rilevanti figurano l’inclusione di nuove specie nel gruppo delle piante e degli animali soggetti a maggiore protezione, l’aggiornamento di specie di pangolini, primati, felini, squali e razze, tartarughe, cactus, orchidee, palme, legnami pregiati e varie specie marine, nonché la disciplina di numerose popolazioni nazionali o regionali con annotazioni dedicate.

Annotazioni, deroghe e condizioni speciali

L’allegato contiene numerose annotazioni che restringono o precisano il perimetro materiale del divieto/controllo. In particolare:

  • alcune inclusioni valgono solo per parti e prodotti derivati specifici, mediante il simbolo "#" seguito da un numero;
  • per varie specie forestali e ornamentali si applicano eccezioni per semi, polline, colture in vitro, frutti, foglie, prodotti finiti o cultivar propagati artificialmente;
  • per alcune specie o popolazioni sono previste quote annue di esportazione pari a zero, in particolare per esemplari prelevati in natura destinati al commercio commerciale;
  • per talune popolazioni di fauna sono indicate condizioni particolari di commercio, come nel caso dell’avorio di elefante, dei trofei di caccia, degli animali vivi, delle pelli o dei prodotti artigianali.

Sono inoltre richiamate regole specifiche per i casi di vicuña, inclusa la disciplina dettagliata per fibre, tessuti, indumenti e prodotti artigianali, con obbligo di marchio o dicitura relativa al Paese d’origine. Per gli elefanti dell’allegato B provenienti da Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe sono previste condizioni rigorose e cumulative per eventuali forme di commercio ammesse.

Definizioni e note interpretative

L’allegato sostituito contiene anche note interpretative sugli allegati A, B, C e D. Esse chiariscono, tra l’altro, che:

  • le specie possono essere indicate sia a livello di specie sia come taxon superiore o parte designata di esso;
  • "spp." indica tutte le specie di un taxon superiore;
  • i richiami (I), (II) e (III) rinviano alle appendici della Convenzione;
  • gli ibridi possono essere soggetti al regolamento in base a specifiche condizioni, in particolare quando derivano da specie incluse negli allegati A o B nelle precedenti quattro generazioni;
  • se una specie è inclusa in un allegato, in linea generale vi rientrano anche parti e prodotti derivati, salvo annotazione contraria.

Sono poi fornite definizioni operative di concetti tecnici quali "estratto", "prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio", "polvere" e "trucioli di legno", rilevanti ai fini dell’applicazione delle annotazioni.

Efficacia temporale

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La scelta del termine abbreviato è motivata dall’esigenza di assicurare un rapido adeguamento dell’ordinamento UE al termine di entrata in vigore previsto dall’articolo XV, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione CITES, pari a 90 giorni dalla riunione della Conferenza delle parti.

Disposizioni principali

Sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97

L’articolo 1 dispone la sostituzione totale dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 con l’allegato del nuovo regolamento, così da recepire in modo unitario gli aggiornamenti derivanti dalla CoP17 e le corrispondenti modifiche CITES.

Aggiornamento degli elenchi di specie CITES negli allegati A, B, C e D

L’allegato riorganizza l’elenco delle specie di fauna e flora soggette al regolamento, includendo nuove specie nell’allegato A, trasferendo specie tra gli allegati A e B, inserendo o espungendo specie dagli allegati C e D e aggiornando le note di interpretazione. Sono inoltre riportate annotazioni specifiche che limitano o precisano l’ambito di applicazione per talune specie, popolazioni, parti e prodotti derivati.

Recepimento delle modifiche CoP17 e delle nuove annotazioni

Il regolamento recepisce le modifiche adottate alla CoP17 per specie già elencate, inclusi nuovi inserimenti, declassamenti o innalzamenti di tutela, e aggiorna numerose annotazioni relative a prodotti, parti di piante, legname, estratti e altri derivati. Tra gli aspetti evidenziati figurano anche le quote annue di esportazione pari a zero per alcune popolazioni o categorie di esemplari.

Nuovi riferimenti di nomenclatura e chiarimenti interpretativi

L’allegato sostituito contiene note interpretative sugli allegati A, B, C e D, definizioni rilevanti per le annotazioni (ad esempio estratto, prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio, polvere, trucioli di legno) e precisazioni su ibridi, cultivar e parti/prodotti derivati. Vengono richiamati anche i riferimenti alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE per talune specie di flora e fauna.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materietutela della fauna e della floracommercio internazionaleambienteconservazione della biodiversitàcontrolli doganali

Testo integrale

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