Regolamento (UE) 2017/160
Regolamento (UE) 2017/160 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regime UE di protezione delle specie selvatiche, recependo nel diritto dell’Unione le modifiche alle appendici della Convenzione CITES adottate alla 17a Conferenza delle parti. La revisione comporta l’inserimento, il trasferimento o l’esclusione di numerose specie tra gli allegati A, B, C e D, nonché l’aggiornamento di molte annotazioni che delimitano il commercio consentito di parti e prodotti derivati. Il testo sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 per ragioni di chiarezza ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica il regolamento (CE) n. 338/97 aggiornando integralmente gli allegati sulle specie di flora e fauna selvatiche soggette al controllo del commercio internazionale, in linea con gli emendamenti CITES adottati alla CoP 17.
Ambito di applicazione
Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sul commercio, l’introduzione, l’esportazione, la riesportazione e, per alcune specie, il transito e la detenzione di esemplari di specie animali e vegetali elencate negli allegati A, B, C e D del regolamento (CE) n. 338/97, comprese parti e prodotti derivati secondo le annotazioni. Restano ferme le esclusioni e deroghe espressamente previste negli allegati e nelle annotazioni (ad esempio forme domestiche, taluni ibridi e cultivar, fossili e specifici prodotti o parti esclusi).
Modifica degli allegati CITES del regolamento (CE) n. 338/97
Il regolamento della Commissione del 20 gennaio 2017 aggiorna il sistema unionale di controllo del commercio di specie di flora e fauna selvatiche, adeguando gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 alle modifiche approvate alla 17a Conferenza delle parti della Convenzione CITES (Johannesburg, 2016). L’intervento risponde all’esigenza di mantenere allineato il diritto UE alla convenzione internazionale e alle più recenti valutazioni di conservazione delle specie.
Finalità e contesto
La Commissione rileva che il regolamento (CE) n. 338/97 disciplina il commercio delle specie incluse nei propri allegati, corrispondenti in larga parte alle appendici CITES e a specie la cui conservazione richiede regolazione o monitoraggio nel commercio da, per e nell’Unione. Poiché la CoP 17 ha introdotto numerose modifiche alle appendici, il regolamento UE provvede a rifletterle negli allegati del regolamento base, senza che l’Unione abbia formulato riserve sulle modifiche adottate.
Oggetto della revisione degli allegati
Il provvedimento dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97. Le modifiche riguardano:
- l’inserimento di nuove specie nell’allegato A, corrispondente alle specie dell’appendice I CITES;
- il trasferimento di specie dall’allegato B all’allegato A e viceversa, in base al passaggio tra appendice II e I o tra appendice I e II;
- l’inclusione di nuove specie nell’allegato B, in corrispondenza di nuove iscrizioni nell’appendice II;
- l’inclusione nell’allegato C delle specie recentemente iscritte nell’appendice III, con indicazione del Paese richiedente;
- l’espunzione di specie o taxa non più elencati in precedenti allegati.
Tra le specie espressamente menzionate nei considerando figurano, a titolo esemplificativo, Abronia anzuetoi, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, vari pangolini, numerosi taxon di squali e mante, oltre a diverse specie vegetali legnose e ornamentali.
Regole di interpretazione degli allegati
L’allegato contiene una serie di note generali che disciplinano l’interpretazione degli elenchi. In particolare:
- le specie possono essere indicate a livello di specie o di taxon superiore;
- l’abbreviazione "spp." indica tutte le specie di un taxon superiore;
- le specie in grassetto nell’allegato A sono incluse anche in ragione della protezione prevista dalla direttiva 2009/147/CE o dalla direttiva 92/43/CEE;
- i simboli (I), (II) e (III) richiamano le appendici CITES corrispondenti;
- per la flora, "ssp.", "var(s)." e "fa" indicano rispettivamente sottospecie, varietà e forme;
- le annotazioni con il simbolo "#" servono a precisare quali parti e prodotti derivati sono sottoposti al regime di controllo.
Sono inoltre fornite definizioni operative di termini come:
- "estratto";
- "prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio";
- "polvere";
- "trucioli di legno".
Ambito materiale del controllo e principali esclusioni
Il sistema si applica non solo agli esemplari interi, ma anche, salvo annotazioni contrarie, a parti e prodotti derivati delle specie elencate. Le annotazioni delimitano in modo molto puntuale il perimetro del controllo per specifiche categorie di beni, ad esempio legni, oli, estratti, radici, semi, fiori recisi, colture in vitro, prodotti finiti al dettaglio e altri materiali.
Sono previste varie esclusioni rilevanti, tra cui:
- forme domesticate espressamente richiamate come non soggette al regolamento;
- alcuni ibridi propagati artificialmente e specifiche cultivar elencate nell’allegato;
- fossili, sabbie coralline e frammenti di corallo non identificabili a livello di genere;
- urina, feci e ambra grigia costituenti rifiuti ottenuti senza manipolazione dall’animale;
- taluni materiali vegetali o animali esclusi per espressa annotazione.
Per le specie di flora dell’allegato A si chiarisce inoltre che gli ibridi propagati artificialmente possono essere commercializzati con certificato di propagazione artificiale, e che alcuni prodotti da essi derivati non sono soggetti al regolamento. Per talune orchidee, ibridi di cactus e ibridi di orchidee sono previste deroghe ulteriori se ricorrono condizioni specifiche di coltivazione, riconoscibilità e confezionamento.
Quote e condizioni speciali per specie e popolazioni determinate
L’allegato contiene numerose prescrizioni speciali per specie o popolazioni geografiche specifiche. In particolare, vengono disciplinate quote annue di esportazione pari a zero o quote limitate, nonché condizioni di commercio collegate a singole popolazioni o a specifiche forme di commercio.
Tra i casi più rilevanti figurano:
- Vicugna vicugna: il commercio internazionale di fibre e prodotti derivati è consentito solo se le fibre provengono dalla tosatura di vigogne vive e se sono rispettate le condizioni di autorizzazione, etichettatura e identificazione del Paese d’origine tramite la dicitura/logo "VICUÑA [PAESE D’ORIGINE]".
- Panthera leo: per le popolazioni africane è fissata una quota annua di esportazione pari a zero per ossa, pezzi di ossa, prodotti a base di ossa, artigli, scheletri, crani e denti prelevati dall’ambiente selvatico a fini commerciali; sono invece previste quote annuali per esemplari provenienti da allevamenti in cattività del Sudafrica, da comunicare al segretariato CITES.
- Loxodonta africana: per le popolazioni di Botswana, Namibia, Sudafrica e Zimbabwe valgono condizioni particolari sul commercio di animali vivi, trofei di caccia, pelli, pelame, oggetti in pelle ed avorio, con richiami a quantità storiche e a verifiche del segretariato e del comitato permanente.
- Crocodylus niloticus, Crocodylus porosus, Crocodylus moreletii, Caiman latirostris, Melanosuchus niger: il testo introduce eccezioni e, in alcuni casi, quote zero per popolazioni o Paesi specifici.
- Acinonyx jubatus, Chaetophractus nationi, Carcharhinus falciformis, Alopias spp., Mobula spp. e varie specie di tartarughe e pesci: per queste e altre specie sono previste quote, date di efficacia differite o condizioni particolari di esportazione.
Flora: specie legnose, medicinali, ornamentali e succulente
La parte botanica dell’allegato è molto ampia e riguarda, tra l’altro, cactus, orchidee, cicadi, legni tropicali, piante medicinali e specie succulente. Il regolamento dettaglia per molte voci le annotazioni che limitano il controllo a tronchi, legname segato, fogli da impiallacciatura, estratti, radici, semi o altri prodotti specifici.
Particolare rilievo assumono:
- Dalbergia spp., Guibourtia spp., Pterocarpus erinaceus, Caesalpinia echinata, Aniba rosaeodora, Bulnesia sarmientoi e altre specie di legno pregiato, con annotazioni sul tipo di parti e prodotti inclusi;
- Aloe spp., Pachypodium spp., Euphorbia spp., Hoodia spp., Aquilaria spp., Gyrinops spp. e Nardostachys grandiflora, con regole speciali per parti, estratti o esemplari propagati artificialmente;
- ORCHIDACEAE spp., con numerose specie e generi elencati, oltre a una disciplina specifica per colture in vitro trasportate in contenitori sterili;
- CACTACEAE spp. e vari generi di cactus, con esclusioni per alcune specie o cultivar e con indicazioni dettagliate sulle parti soggette a controllo.
Allegato D e disciplina delle specie monitorate
L’allegato D elenca taxa la cui presenza rileva soprattutto ai fini del monitoraggio del commercio, con applicazione limitata, per la fauna, agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi e, per la flora, agli esemplari vivi, salvo annotazioni estensive ad altre parti e prodotti derivati. Le note distinguono anche qui tra fauna e flora e precisano il contenuto delle annotazioni §1, §2, §3 e §4.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in coerenza con il termine previsto dall’articolo XV della Convenzione CITES per l’entrata in vigore degli emendamenti. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento integrale degli allegati del regolamento (CE) n. 338/97
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 con quello del nuovo regolamento, recependo le modifiche CITES adottate alla CoP 17 e riallineando gli allegati A, B, C e D alla nuova classificazione delle specie.
Recepimento delle modifiche CITES e riallocazione delle specie
Sono inserite nuove specie nell’allegato A o B, trasferite specie tra appendici/allegati e espunte specie non più soggette alla precedente classificazione. Il regolamento indica specificamente numerosi trasferimenti, inclusi casi di inserimento nell’appendice I e nel corrispondente allegato A, passaggi dall’appendice II/I e dall’allegato B/A, nonché nuove inclusioni nell’appendice III e nel corrispondente allegato C.
Aggiornamento delle annotazioni e delle limitazioni al commercio
Il testo aggiorna le annotazioni relative a varie specie e generi, precisando per molte voci se il regime si estende solo a parti o prodotti determinati. Sono riportate annotazioni dettagliate per legni, estratti, radici, semi, foglie, prodotti finiti, ibridi, cultivar e per specifiche specie con quote o restrizioni particolari.
Norme di interpretazione degli allegati e definizioni
L’allegato contiene note interpretative sugli allegati A, B, C e D, chiarendo il significato di sigle come spp., ssp., var(s.), fa, dei simboli (I), (II), (III) e delle annotazioni con #. Definisce inoltre termini tecnici rilevanti come estratto, prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio, polvere e trucioli di legno.
Esclusioni e deroghe specifiche
Sono previste esclusioni per forme domesticate, taluni ibridi e cultivar, per alcune spedizioni di orchidee coltivate in vitro, per ibridi di cactus e orchidee specificamente elencati, per fossili e per determinati materiali corallini non identificabili a livello di genere. Sono inoltre disciplinate eccezioni puntuali per popolazioni geografiche specifiche e per determinati prodotti derivati.
Quote, restrizioni e condizioni particolari
Per alcune specie o popolazioni sono previste quote annue di esportazione pari a zero o quote limitate, nonché condizioni aggiuntive per il commercio commerciale o non commerciale. Tra gli esempi figurano le limitazioni per Panthera leo, Acinonyx jubatus, Chaetophractus nationi, vari taxa di tartarughe, pesci cartilaginei, popolazioni di elefanti e specie di coccodrilli, con riferimenti alle rispettive annotazioni in allegato.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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