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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/107

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/107 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 gennaio 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

Normativa europea32017R0107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione per l'aglio presentate nella prima settimana di gennaio 2017. La misura si rende necessaria perché, per alcuni contingenti, i quantitativi richiesti superano quelli disponibili per il sottoperiodo 1º marzo 2017-31 maggio 2017. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione "A" relative ai contingenti tariffari per l'aglio presentate dal 1º al 7 gennaio 2017 per il sottoperiodo 1º marzo 2017-31 maggio 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per l'importazione di aglio nell'ambito dei contingenti tariffari annui aperti per tale prodotto. Riguarda il sottoperiodo dal 1º marzo 2017 al 31 maggio 2017 e interessa i contingenti distinti per origine e categoria di operatore (importatori tradizionali e nuovi importatori), con esclusione implicita dei quantitativi e delle origini per i quali non è stato necessario alcun coefficiente di riduzione diverso da quello indicato in allegato.

Coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione dell'aglio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/107 della Commissione interviene nella gestione dei contingenti tariffari annui per l'importazione di aglio aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007. Poiché le domande di titoli di importazione "A" presentate tra il 1º e il 7 gennaio 2017 superano, per alcuni contingenti, i quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1º marzo 2017-31 maggio 2017, la Commissione fissa un coefficiente di attribuzione da applicare alle richieste.

Ambito applicativo

Il regolamento riguarda esclusivamente le domande di titoli di importazione "A" presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio. La misura opera per il sottoperiodo dal 1º marzo 2017 al 31 maggio 2017 e si riferisce ai contingenti distinti per origine e per categoria di operatore, ossia importatori tradizionali e nuovi importatori. Il testo fornito non contiene ulteriori esclusioni o deroghe.

Quadro normativo e motivazione

La base giuridica è l'articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il considerando evidenzia che, per alcuni contingenti, i quantitativi richiesti sono superiori a quelli disponibili; di conseguenza, si rende necessario stabilire in quale misura possano essere rilasciati i titoli, applicando il coefficiente calcolato secondo l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 dispone che ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del regolamento. Nell'allegato, per il contingente relativo alla Cina e ai nuovi importatori, numero d'ordine 09.4100, il coefficiente è pari a 0,489868%. Per gli altri contingenti elencati nell'allegato, relativi ad Argentina, Cina e altri paesi terzi e alle due categorie di operatori, il testo riporta un trattino nella colonna del coefficiente.

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sulla gestione delle domande di importazione interessate.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari agricoli, con l'obiettivo di determinare la misura in cui possono essere rilasciati i titoli di importazione "A".

Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo 1º marzo 2017-31 maggio 2017

Ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato. Per il contingente relativo alla Cina, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4100, il coefficiente è pari a 0,489868%. Per gli altri casi riportati in allegato il coefficiente è indicato con trattino, segnalando l'assenza di attribuzione ulteriore o la non necessità di riduzione specificata nel testo fornito.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto dei contingenti tariffari per l'aglio

Il regolamento (CE) n. 341/2007 ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione dell'aglio e disciplina le modalità di gestione del regime di titoli di importazione. Il presente atto interviene quando le domande presentate nei primi sette giorni di gennaio 2017 superano i quantitativi disponibili per alcuni contingenti.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticontingenti tariffariimportazione di mercicommercio internazionale

Testo integrale

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