Regolamento (UE) 2017/106
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/106 della Commissione, del 20 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli freschi, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata. Tali valori sono fissati dalla Commissione in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e sono aggiornati sulla base di dati giornalieri variabili. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi ivi indicati, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina di mercato. Opera per i valori giornalieri fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Non disciplina direttamente dazi o licenze, ma il parametro economico utilizzato per la determinazione del prezzo di entrata. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/106 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel sistema dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e applica il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione giornaliera di tali valori sulla base di dati variabili.
Base giuridica e contesto normativo
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per i settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento costituisce il fondamento operativo per la fissazione dei valori forfettari all'importazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli identificati tramite codici NC nell'allegato. I valori sono associati a determinate origini paesi terzi, codificate secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini". L'atto non introduce un regime autonomo di dazi, ma fornisce il parametro economico necessario per il calcolo del prezzo di entrata.
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata. Tra i prodotti interessati figurano, a titolo esemplificativo, pomodori, cetrioli, agrumi, mele, pere, uva da tavola, peperoni dolci e altri ortofrutticoli freschi. I valori variano sensibilmente in funzione del prodotto e del paese di origine, riflettendo la logica di aggiornamento giornaliero prevista dalla normativa di settore.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, scelta coerente con la natura tecnica e quotidianamente aggiornata del meccanismo. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione per taluni prodotti ortofrutticoli, secondo il meccanismo previsto dalla normativa di esecuzione della PAC.
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato. L'allegato associa a ciascun codice NC uno o più codici paese terzo e il corrispondente valore forfettario espresso in EUR/100 kg.
Prodotti e origini interessati
L'allegato copre specifici codici NC di ortofrutticoli, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per origine (ad esempio IL, MA, TR, EG, AR, US, CN e ZZ per altre origini).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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